Sentenza 21 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/10/2003, n. 15713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15713 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2003 |
Testo completo
fot 1 59 13 /03 E DA IMPOSTA DI BOLLO, DI DILLA LEGGE 11-8-73 N. 533DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10RO, E DA OGNI SPESA, TASSA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.30808/02 Dott. Paolo VITTORIA Dott. Francesco SABATINI Cons. Rel. Consigliere 32036 Cron. Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Rep. Dott. Ennio MALZONE Ud. 12.06.03Consigliere Dott. Antonio SEGRETO ha pronunciato la seguente gjeth SENTENZA 204-1-2" she sul ricorso proposto da MI OL MI MA MI LO e F ' elettivamente domiciliati in MI IA LI I presso gli Roma piazza di Villa Carpegna n. 43 avv. Elio ed Alessandro De Propris che li rappresentano e difendono giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
PE FI MA FI elettivamente F domiciliato in Roma 量 via Giuseppe Palumbo n. 3 , presso l'avv. Mauro Padroni che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Massimo Consolini ' giusta delega in atti;
1382 1 2003 controricorrente - per la revocazione della sentenza della Corte Suprema n. 467 del 17 gennaio 2002 di Cassazione Letta la requisitoria scritta con la quale il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. ' ha chiesto il rigetto del ricorso;
RA Frazzini sentito il relatore e letto altresì il controricorso 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 23 novembre 1998 la sezione specializzata agraria del Tribunale di Roma ' in accoglimento della domanda in tal senso avanzata da CE IN IO IN nei confronti di NN AT condannò quest'ultimo al rilascio del fondo agricolo che affermò detenuto dallo stesso in comodato fondo che l'attore aveva acquistato nel 1985 da NN LE , padre del convenuto Tale decisione fu confermata dalla sezione ' la quale specializzata della Corte di Appello disattese il motivo di gravame con il quale gli appellanti eredi del convenuto nelle more ' avevano dedotto l'esistenza di un deceduto rapporto agrario in forza della scrittura privata in data 7.8.1978 intervenuta tra NN LE ed il figlio NN AT Con la sentenza indicata in epigrafe , questa ' Corte ha rigettato il ricorso avverso quest'ultima sentenza con il rilievo che avendo l'attore ' contestato 1'autenticità della scrittura privata ' l'aveva prodotta anzidetta era onere di chi dimostrarne la genuinità , il che non era avvenuto e che i giudici del merito con valutazione 3 insindacabile della c.t.u. avevano affermato ' scrittura essere la frutto di evidente contraffazione . Di tale sentenza la parte interessata ha chiesto la revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. domanda della quale l'intimato ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza comunque Il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorrenti affermano che ' diversamente da con laquanto ritenuto da questa Corte essi consulenza grafica , avevano adempiuto all'onere di provare l'autenticità della scrittura del 7.8.1978 e che nessuna questione era stata sollevata nel corso del giudizio di merito in ordine alla sua contraffazione Il ricorso è inammissibile . Premessa la manifesta infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal } resistente sotto il diverso profilo dell'asserito difetto di procura speciale trattasi infatti di procura a margine del ricorso notificata unitamente a esso la quale , come tale ' fa corpo con il ricorso e rende irrilevanti tanto F il riferimento anche ai giudizi di opposizione ed 4 , in essa contenuti esecuzione ' quanto l' omessa indicazione della data di rilascio precedente la notificazione del necessariamente ricorso stesso osserva infatti la Corte che oggetto del giudizio ' definito con la sentenza della quale si chiede la revocazione era , l'accertamento se il fondo agricolo fosse detenuto dal convenuto in comodato ovvero in affitto . Si trattava pertanto di esaminare la ' rilevanza probatoria della scrittura privata invocata a sostegno della tesi dell'affittanza J rilevanza probatoria in ordine alla agraria quale questa C.S. ha svolto i rilievi , di cui in 登 rispondendo alle censure mosse dai narrativa ricorrenti • L'errore di fatto dedotto investe pertanto un punto controverso sul quale la Corte si pronunciata ' il che rende sotto tale profilo inammissibile il ricorso per difetto della condizione negativa 肇 posta dall'art. 395 n. 4 ultima parte c.p.c. il quale nel giudizio di F revocazione assegna rilevanza all'errore di ' fatto , che abbia i requisiti precisati nella prima parte della norma a condizione che il fatto non abbia appunto costituito come nella specie un 5 punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato Come questa C.S. ha infatti Osservato ( da ultimo con sent. n. 605 del 2003 1 F l'errore revocatorio un errore percettivo e non di I giudizio e deve avere rilevanza decisiva ' talché si è in presenza eventualmente solo di un errore di giudizio quando il fatto su cui ' l'errore è caduto ha costituito oggetto di decisione . Le spese seguono la soccombenza
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio , liquidate in euro 1.100,00 ( ' ivi compressi euro 1.000,00 di millecento/00 ) onorari in favore del resistente oltre ' spese generali ed accessorie di legge. I nella camera di consiglio Così deciso in Roma della Corte il 12 giugno 2003 Il Presidente Il Consigliere est. poli Fran sa Subetic Wepceitats for Cancelieri 2 ! OTT. 2003 Dott.ssa Maria AiellAielio Don 6