Sentenza 17 gennaio 2002
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- 1. Corte Costituzionale, sentenza del 12 dicembre 2011, n. 329, dd. del 16 dicembre 2011https://www.asgi.it/ · 16 dicembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2002, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DICASS0 0467 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TERZ Rilascio fondo agricolo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20032/99 Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente й о *IN CALCE ANOTA р о д ZIONE Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Cron. 1105 Dott. RI FINOCCHIARO Consigliere Dott. Donato CALABRESE Rel. Consigliere Rep. Ud. 24/09/01- ConsigliereDott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente SENTENZA IL SOLE 240m Richiesta, dal Sig. sul ricorso proposto da:
1.55. NU ER, NU RL, NU RC, IL CANGLILIERE NU CL, NU RI, NU AR AL, tutti eredi di NU TI, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA DI VILLA CARPEGNA 43, presso lo studio dell'avvocato ELIO DE PROPRIS, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato EUGENIO DE PROPRIS, giusta delega in atti;
- ricorrenti €1,55 L3000
contro
LE UR EL, ES EL elettivamente 2001 domiciliato in ROMA VLE G CESARE 128, presso lo studio DH676674 1634 dell'avvocato MAURO PADRONI, che lo difende, giusta CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE delega in atti;
UFFICIO COPIE controricorrente Richiesta copia esecutiva dal Sig. PADRONI nonchè contro per diritti € 28.08.02 NU IR, NU AR SA, NU ✗. CE AN, NU AN;
intimati - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE avverso la sentenza n. 1780/99 della Corte d'Appello di UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale ROMA, Sez. Spec. Agraria, depositata il 05/10/99 (R.G. al Sig. PADRONI 809/99); per diritti € - 11 18.03.02 udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CE udienza del 24/09/01 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Elio DE PROPRIS;
udito l'Avvocato Mauro PADRONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il ter rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del settembre 1994 CE DE Mauri- zio DE evocava in giudizio dinanzi alla Sezione CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE specializzata agraria del tribunale di Roma IN Rilasciata copia legale al Sig. DE PROPRIS AT per sentir pronunziare il rilascio del fondo per diritti agricolo con fabbricato sito in agro di Anguillara Sa- il27/03.07 CE bazia, da esso istante acquistato nel 1985 da IN ER, padre di IN AT. 2 Costituitosi, questi, nel contestare la domanda, articolava prove e produceva scrittura privata del 7.8.1978 di affittanza agraria stipulata con il genito- re IN ER, nonché ricevute di pagamento del relativo canone. Spiegava, in subordine, domanda ricon- venzionale per l'indennizzo per miglioramenti. Nel giudizio intervenivano altresì IN CO, MA SA, GA e RE, quali eredi di IN ER, per far valere proprie ulteriori pretese. Con sentenza del 23.11.1998 l'adita Sezione, all'esito della esperita istruttoria del caso, per quanto interessa, accoglieva la domanda attrice, con- dannando IN AT all'immediato rilascio del thr fondo, sul presupposto che questo era detenuto dal con- venuto in comodato, e, in ordine alla domanda riconven- zionale, rilevava che la stessa non era stata assogget- tata al tentativo di conciliazione ex art.46 1.n. 203/82. Con atto 28.4.1999 IN ER, RL, RC, LA RI e MA DA, eredi di IN AT, impugnavano la sentenza, contro il CE DE e nei confronti di IN CO, MA SA, GA e Mi- rella, chiedendo che fosse accertata l'esistenza di un rapporto di affitto agrario fra il loro dante causa, IN AT, ed il genitore dello stesso, IN 3 ER (che aveva venduto il fondo di cui causa all'appellato CE DE), e che per l'effetto fosse disattesa la domanda di rilascio avanzata da quest'ultimo. In via subordinata chiedevano l'accoglimento della domanda riconvenzionale concernen- ti i miglioramenti. Adducevano: 1) che il Tribunale avrebbe dovuto di- chiarare inammissibile il disconoscimento da parte del CE DE della scrittura privata del 7.8.1978, con la quale IN ER aveva affittato al figlio Min- nucci AT, loro dante causa, il fondo in questione, dato che l'appellato non era legittimato a disconoscere intercorse ha lense;
2) cha la mentionate scrittura una scrittura era ictu oculi autentica e che peraltro il CTU aveva concluso con un giudizio di non omografia che non equivaleva a quello di non autenticità; 3) che la riconvenzionale subordinata, concernente i migliora- menti, non era soggetta all'esperimento del tentativo di conciliazione. Si costituiva il solo CE DE, che chiedeva il rigetto dell'impugnazione. Con sentenza del 5.10.1999 la Corte d'appello di Roma Sezione specializzata agraria rigettava l'appello. Per la cassazione di tale sentenza IN ER, RL, RC, LA, RI e MA DA hanno propo- sto ricorso affidato a tre motivi, cui resiste CE 4 DE AU DE con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto difese. Le parti costituite hanno depositato anche memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere dichiarata 372 comma 21'inammissibilità, ai sensi dell'art. c.p.c., degli atti e documenti prodotti e depositati da parte resistente successivamente al controricorso, non attenendo all'ammissibilità dello stesso. eth Col primo motivo di ricorso i IN deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 214 c.p.c., difetto di motivazione e violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. Assumendo di avere denunciato in appello che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il disconoscimento da parte di CE DE della scrit- tura privata 7.8.1978, con la quale IN ER aveva affittato al figlio IN AT, loro dante causa, il fondo in questione, in quanto il CE Delfi- no (odierno resistente) non era legittimato a discono- scere una scrittura intercorsa fra terzi, ma poteva so- lo limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del suo autore, i ricorrenti lamen- tano che la Corte d'appello non abbia fornito adeguata motivazione sul punto. La censura va disattesa. 5 La Corte territoriale romana, con apprezzamento di merito sufficientemente e logicamente espresso, ha ri- tenuto essersi verificata nella specie una contestazio- ne di "inautenticità" della menzionata scrittura priva- ta (piuttosto che un'ipotesi di disconoscimento ai sen- si dell'art. 214 c.p.c.) e comunque di irrilevanza nei confronti del terzo. E' di palese evidenz a, dunque, che, poiché il do- cumento, in sé, non ha efficacia probatoria, che acqui- sta solo in quanto non ne venga ritualmente contestata 1'autenticità, una volta che C'è stata tale contesta- zione, onere -come correttamente stabilito da detto giudice di chi produce il documento dimostrare, in conformità ai principi generali in tema di prove, la genuità del documento stesso, ciò che non risulta esse- re stato adempiuto dai IN. La tesi della sussistenza del disconoscimento ex art. 214 c.p.c. e della sua inammissibilità non ha, per- tanto, anche proprio per le ragioni addotte con il mo- tivo di censura, ragione d'essere; e non pertinente, di conseguenza, è la richiamata giurisprudenza di questa Corte regolatrice. Col secondo motivo denunziata violazione degli artt. 191 e 193 c.p.c. in relazione all'art. 214 e SS. C.p.c., carenza di motivazione ex art. 132 n. 4 c.p.c. 6 e travisamento dei fatti, deducendosi la carenza e con- traddittorietà della sentenza impugnata relativamente alla CTU espletata. Questa -sostengono i ricorrenti- ha aggirato il problema obiettivo e concreto della auten- ticità della ridetta scrittura privata 7.8.1978, espri- mendo un convincimento personale di "non omografia" (che, secondo i medesimi ricorrenti, significa, peral- tro, semplicemente non uguale, ma non per questo non autentica). Anche questo mezzo va disatteso, giacchè la Corte d'appello, con valutazione di merito insindacabile, pervenuta al convincimento che gli elementi riscontrati dalla consulenza grafica, disposta nel giudizio di pri- mo grado, inducevano 'a credere che detta scrittura [era] il frutto di una evidente contraffazione". Giudi- zio, questo, che, secondo l'iter argomentativo seguito dai giudici d'appello, era sostenuto dal fatto che, in vita, IN ER intraprese nei confronti del fi- glio AT azione giudiziaria per ottenere la restitu- zione del fondo e che secondo un teste, in un tentativo da lui fatto per mettere d'accordo i due, essi non fe- mai riferimento all'esistenza di alcun contratto, cero cosa, ad avviso della Corte, implicitamente qual la confermava che il fondo era stato consegnato al AT а titolo di semplice comodato e non di affitto, come 7 invece i IN avrebbero voluto provare con la scrittura in questione, che non rilevava, dunque, allo scopo come prova legale. Col terzo mezzo, impostato sulla falsa applicazione dell'art. 46 1.n. 203/1982, si assume che il tentativo di conciliazione sarebbe necessario se la domanda -nel- la specie di indennizzo per avere il IN migliora- to il fondo- fosse proposta autonomamente ed in via non già legata, com'è nel caso di ricon- principale, e venzionale, quale nella specie, in giudizio già instau- rato, al destino della domanda principale del conceden- ali te. La censura è infondata, essendo ius receptum -e non vi sono plausibili ragioni per discostarsene- che non solo la domanda principale, ma anche la domanda ricon- venzionale deve essere preceduta dal tentativo di con- ciliazione stragiudiziale, a pena di improponibilità. L'ampia dizione della norma ("chi intende proporre in giudizio una domanda") non consente difatti distin- zioni in ordine alla posizione processuale della parte che la formula, né al momento in cui essa venga formu- lata, neppure se introdotta in forma subordinata e gra- giacchè il resistente in riconvenzionale assumedata, la posizione effettiva di ricorrente in parte qua, con gli stessi obblighi di legge del ricorrente principale 8 (cfr. in questi sensi Cass. n. 8558/1991). Inconsistente ostacolo è, d'altronde, quello secon- do cui, come sostengono i IN, impiantato il giu- dizio dal ricorrente, il resistente e 1' Ispettorato dell'agricoltura non avrebbero neppure il tempo e modo per rispettare i termini di cui all'art. 46 1. n. 203/82, poiché -di
contro
- il resistente che intende proporre una domanda riconvenzionale ben può, essendo preavvertito delle pretese che controparte intende far valere in giudizio, sollecitare in sede di comparizione dinanzi all'organo amministrativo il confronto delle parti sui fatti e questioni collegate da cui la domanda riconvenzionale deriva. Il ricorso deve essere dunque rigettato. Le spese del giudizio di Cassazione, liquidate come da disposi- tivo, sono poste a carico solidale dei ricorrenti, in favore del resistente CE DE.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese in favore del resistente, liquida- te in L. 70.000 = €36,15, oltre L.
3.000.000 per onorari i por ad € 1549,3F- Così deciso, il 24.9.2001. : IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. donite Calature Profiustinians - IL CE C1 Gine 72011 9 La Carte Superme di Cassazione Con senteuse m. 15713 103 dichiara in am missibile il ricorso direvocasione e condannai ricorrenti di codesta sentenza al pagamento delle spese Roma 18.11.03 IL COLLABORATURE DI LE Antonella Fontana for ave ASSA SUPREMS ↓