Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2003, n. 605
CASS
Sentenza 17 gennaio 2003

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L'errore revocatorio, previsto dall'art. 395, n. 4 cod. proc. civ., deve essere un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva. In quanto errore di percezione, e non errore di diritto, esso deve consistere nella erronea supposizione dell'esistenza di un fatto, o della sua inesistenza, che, dal confronto con gli atti e i documenti della causa risulti escluso in modo incontrovertibile. Non si è invece in presenza di un errore percettivo, ma eventualmente di un errore di giudizio, quando il fatto su cui l'errore è caduto ha costituito oggetto di decisione. Inoltre, per essere rilevante in sede di giudizio di revocazione, l'errore lamentato deve essere stato decisivo, ovvero la decisione deve fondarsi appunto sulla erronea supposizione.

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  • 1Amministrazione pubblica
    https://www.diritto.it/ · 20 giugno 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2003, n. 605
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 605
Data del deposito : 17 gennaio 2003

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