Sentenza 17 gennaio 2003
Massime • 1
L'errore revocatorio, previsto dall'art. 395, n. 4 cod. proc. civ., deve essere un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva. In quanto errore di percezione, e non errore di diritto, esso deve consistere nella erronea supposizione dell'esistenza di un fatto, o della sua inesistenza, che, dal confronto con gli atti e i documenti della causa risulti escluso in modo incontrovertibile. Non si è invece in presenza di un errore percettivo, ma eventualmente di un errore di giudizio, quando il fatto su cui l'errore è caduto ha costituito oggetto di decisione. Inoltre, per essere rilevante in sede di giudizio di revocazione, l'errore lamentato deve essere stato decisivo, ovvero la decisione deve fondarsi appunto sulla erronea supposizione.
Commentario • 1
- 1. Amministrazione pubblicahttps://www.diritto.it/ · 20 giugno 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2003, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - rel. Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIO FANI 106, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO ROSSI, difeso dall'avvocato FEDERICO DI MAIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO;
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE DI APPELLO MILANO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 16179/00 della Corte Suprema di Cassazione di ROMA, Sezione Terza Civile emessa il 20/12/2000, depositata il 23/12/00; RG. 12050/00;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 11/10/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato DI MAIO FEDERICO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO SCHIRÒ confermate in Camera di Consiglio Antonietta CARESTIA che ha concluso per inammissibilità in subordine il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano ha promosso un giudizio disciplinare in confronto del notaio Luciano Quaggia.
Ha dato origine al giudizio l'avere il notaio raccolto l'atto costitutivo della s.r.l. Scilla, al quale era intervenuta come costituente una sola parte, la s.p.a. Brera Fiduciaria, e nel quale era stato fatto constare che il versamento del capitale sociale era stato eseguito nella misura di tre decimi.
Al notaio è stato contestato d'aver contravvenuto agli artt. 28 e 138 della L. 16 febbraio 1913, n. 89, per aver ricevuto l'atto n. 8560/154096 del 14.1.1997, sebbene risultasse appunto avvenuto il versamento di soli tre decimi del capitale sociale, mentre avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 2476, secondo comma, cod. civ., che, in caso di costituzione della società a responsabilità limitata con atto unilaterale, impone, a pena di nullità, in relazione agli artt. 2329 e 2332 n. 6 cod. civ., il versamento dell'intero capitale.
Il tribunale di Milano, con sentenza 2.2.1990, ha dichiarato il notaio responsabile della violazione che gli era stata contestata e gli ha applicato la sanzione dell'ammenda.
L'appello del notaio è stato rigettato con sentenza 9.5.2000 ed il ricorso proposto contro tale decisione è stato dichiarato inammissibile da questa Corte con sentenza 23.12.2000 n. 16179. Di quest'ultima sentenza il notaio Luciano Quaggia ha chiesto la revocazione.
Il ricorso è stato notificato l'11.1.2002.
Il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Questa Corte, nella sentenza impugnata, riferendo dello svolgimento del processo, ha dato conto delle ragioni per cui la corte d'appello era pervenuta alla propria decisione. Nel farlo, ha indicato che la decisione del giudice di appello si era fondata su due ragioni, di cui ha esposto il contenuto. Passata alla propria decisione, la Corte ha prima riassunto i quattro motivi per cui il ricorrente aveva chiesto la cassazione della sentenza di appello;
è poi tornata a riferire il contenuto delle due ragioni su cui era stata fondata ed ha detto che solo una, la prima, era stata investita da critica nel ricorso;
infine ne ha spiegato il perché e lo ha fatto mettendo in rilievo la diversità tra l'aspetto del fenomeno implicato da quella prima ragione, investita da critica, e l'aspetto implicato dalla seconda ragione, rimasta invece non criticata.
1.1. - Converrà a questo punto riferire il modo in cui è stata interpretata la decisione del giudice di appello.
"Come si è detto - qui ha inizio questa parte della sentenza della Corte - la sentenza impugnata ha rigettato l'appello sulla base di due ragioni autonome".
"La prima è che, pur non disconoscendosi che nella società fiduciaria i fiducianti vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni da loro affidati ad una società ed a questa strumentalmente intestati (Cass. 21.5.1999, n. 4943), tuttavia per la ratio dell'art. 2746, c. 2, C.C. (protezione dei terzi) dovrebbe essere rigorosamente accertata un'eventuale 'sostanza' (effettiva pluralità dei soci) diversa dalla 'forma' apparente (un unico comparente-costituente), mentre ciò non risultava provato al notaio, ne' nei suoi confronti esisteva una presunzione di veridicità della dichiarazione, espressamente prevista dalla legge solo in determinati casi, tra cui non vi è quello del momento della costituzione della s.r.l. tramite società fiduciaria". "La seconda ratio decidendi è che nel caso di costituzione con atto unilaterale della s.r.l. va effettuato il versamento dell'intero capitale sociale, secondo il testuale disposto dell'art. 2746, c. 2, c.c.". "La corte di merito ha ritenuto che nella fattispecie, essendo comparsa davanti al notaio la sola fiduciaria, quale mandataria senza rappresentanza, si è trattato di atto costitutivo unilaterale e che ciò comportava il versamento dell'intero capitale". 1.2. - Della diversità di queste due ragioni del decidere, diversità derivante dal differente aspetto del fenomeno in esse preso in considerazione, nella sentenza di questa Corte è stata fornita la seguente dimostrazione.
"Infatti una questione è quella relativa all'effettiva titolarità dei diritti affidati alla società fiduciante ed a questa strumentalmente intestati. Giusta la giurisprudenza di questa Corte (non contestata dalla sentenza impugnata), gli effettivi proprietari dei beni affidati sono i fiducianti, dotati di una tutela di carattere reale azionabile in via diretta ed immediata nei confronti di ogni consociato (Cass. 21.5.1999, n. 4943; Cass. 14.10.1997, n. 10031), così che la proprietà della società fiduciaria, pur non potendo dirsi fittizia, viene ad assumere purtuttavia connotazione meramente 'formale', per non avere il patto fiduciario carattere meramente obbligatorio, poiché la divergenza del mezzo rispetto al fine perseguito dalle parti non assume rilevanza sul piano giuridico, in quanto il fiduciante, nonostante la formale intestazione del bene alla fiduciaria, ne conserva la proprietà 'sostanzialè ed è quindi in grado di disporne direttamente senza necessità di alcun formale ritrasferimento dei titoli da parte della società".
"Altra questione è quella relativa alla qualifica del rapporto tra fiduciante e fiduciario ed alla qualità con cui questi opera all'esterno".
"Poiché il fiduciario non spende il nome del fiduciante, agendo in nome proprio, ma per conto del fiduciante, trattasi pur sempre di un mandato senza rappresentanza (Cass. 21.5.1999, n. 4943; Cass. 23.6.1998, n. 6246), con la conseguenza che la costituzione della società a responsabilità limitata da parte della sola società fiduciaria è un atto unilaterale".
1.3. - La dichiarazione di inammissibilità del ricorso è scaturita dal confronto tra motivi del ricorso e le ragioni della decisione di appello, or ora esposte.
1.3.1. - Dei quattro motivi del ricorso, tutti riferiti, sono stati colti questi significati.
Quanto al primo ed al secondo si è osservato che, secondo il ricorrente "la dichiarazione della fiduciaria, con la quale si attestava l'esistenza di più fiducianti, era sufficiente a far ritenere la società pluripersonale, per i principi in tema di società fiduciaria, e che questa dichiarazione aveva effetti costitutivi per il notaio, non essendo questi tenuto ad accertare la verità di detta dichiarazione"; ed ancora, che secondo il ricorrente, "il notaio, nel predisporre l'atto per l'iscrizione nel registro delle imprese, chiese alla parte di sottoscrivere il modello 'S', da cui discende l'obbligo per la s.r.l. di dichiarare se le quote sono possedute dai soci iscritti nel libro a titolo di intestazione fiduciaria".
Quanto al terzo ed al quarto, dopo aver dato atto che in essi era stata tra l'altro lamentata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2476, c. 2^, c.c., si è osservato che, secondo il ricorrente, erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto che l'ordinamento vietasse di costituire una s.r.l. con il solo versamento di tre decimi del capitale, quando la costituzione di una s.r.l. da parte di una società fiduciaria non è vietata (terzo motivo); ed ancora che, sempre secondo il ricorrente, la corte d'appello aveva errato nell'assumere che, in caso di costituzione di s.r.l. da parte di società fiduciaria, "l'amministrazione della costituita società non è pluralistica espressione dei diversi fiducianti, ma diretta emanazione della costituente società fiduciaria, con riguardo non all'aspetto dominicale, ma gestorio", perché ciò era "in contrasto con il principio che in tema di società fiduciaria si è in presenza di un'attività svolta nell'interesse altrui, con conseguente separazione del patrimonio del fiduciario da quello del fiduciante".
1.3.2. - Il giudizio di raffronto tra ragioni della decisione di appello e motivi di ricorso è stato compendiato nelle seguenti proposizioni, oltre che in quelle già riportate a proposito del diverso oggetto delle due ragioni.
La "seconda ragione della decisione (unilateralità dell'atto costitutivo da parte della sola società fiduciaria e conseguente obbligo di versamento dell'intero capitale) non è stata oggetto d'impugnazione".
"Il ricorrente, che pure ha lamentato la violazione dell'art. 2476, c. 2^, c.c., l'ha fatto sotto un diverso profilo, come sopra si è
detto, e non sotto il profilo interpretativo sostenuto dal giudice di merito, e cioè che se all'atto costitutivo di una s.r.l. partecipa solo una società fiduciaria, che pur dichiarando di operare per fiducianti, non ne spende il nome, l'atto in questione è un atto unilaterale e, come tale, a norma dell'art. 2476, c. 2^, comporta il versamento dell'intero capitale".
2. - La revocazione di questa sentenza è stata chiesta in base a quattro argomenti.
3. - Il ricorrente, nel contesto del primo di questi argomenti, osserva che "dai diversi motivi posti a sostegno del ricorso per cassazione emerge in maniera ampia che si è inteso non solo argomentare a sostegno del solo punto di diritto esaminato dalla impugnata sentenza".
E, per darne dimostrazione, si sofferma sui quattro motivi del ricorso nell'intento di dimostrare che anche la seconda ragione della decisione della corte d'appello è stata investita da critica. Questa valenza attribuisce, in particolare, alla circostanza d'avere segnalato, nel contesto dei diversi motivi, che, a far constare della natura pluripersonale di una società a responsabilità limitata, quando la costituzione ne è chiesta da parte di una società fiduciaria, è sufficiente la dichiarazione di questa con cui si attesta l'effettiva esistenza di più soci effettivi proprietari della società a responsabilità limitata. L'argomento così svolto non si presta ad essere preso in esame come motivo di revocazione della sentenza in base agli artt. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ. L'errore revocatorio descritto dal n. 4 dell'art. 395 si sostanzia in un errore di percezione e non in un errore di giudizio.
Non v'è infatti errore revocatorio, quando il fatto su cui l'errore è caduto ha costituito oggetto di decisione;
per altro verso si deve trattare della erronea supposizione di un fatto o della sua inesistenza, che dal confronto con gli atti e documenti della causa risulti escluso in modo incontrovertibile.
Infine, l'errore deve essere stato decisivo e ciò accade quando la decisione è appunto fondata sulla supposizione erronea. Orbene, quando la Corte di cassazione prende in esame il ricorso e ne considera i motivi, un errore percettivo può aversi in quanto un motivo od un argomento svolto nel motivo a sostegno della cassazione della sentenza sfuggono alla sua considerazione e perché le sfuggono non sono discussi, mentre la loro discussione avrebbe dovuto condurre ad una diversa decisione.
Non si è invece in presenza di un errore percettivo, ma eventualmente di un errore di giudizio, quando la Corte, per rendere a suo riguardo la decisione che è suo dovere dare, compie la necessaria operazione di interpretare le espressioni verbali consegnate dalla parte al ricorso e ne individua significato e direzione (Cass. 15 maggio 2002 n. 7064). Quando la Corte compie questa operazione logica essa individua il punto controverso e ne giudica, sicché questo aspetto del suo giudicare è appunto quello che l'art. 395 n. 4 sottrae all'esame del giudice della revocazione.
Ora, ciò che la parte sostiene non è che la Corte, nella sua precedente sentenza, non ha preso in esame un motivo od un argomento esposto nei motivi, ma che avrebbe male interpretato aspetti di questi motivi, la cui direzione sarebbe stata non solo, ma anche quella di rimettere in discussione la seconda ragione del decidere svolta dalla corte d'appello.
D'altro canto, sono le stesse spiegazioni che il ricorrente, in questo ricorso, dà del significato che si sarebbe dovuto attribuire agli argomenti svolti in quello per cassazione a convincere di due cose.
I richiami che in quei motivi di ricorso vennero fatti a parti della sentenza d'appello appaiono riferirsi costantemente ai luoghi in cui il giudice di secondo grado era venuto sviluppando la prima delle ragioni della sua decisione;
non si può dire che quei richiami parlino da soli nel senso di esporre la direzione che non sarebbe stata colta dalla Corte nell'esaminarli.
Sicché nel caso non si presenta neppure l'elemento della evidenza, che, secondo l'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., deve concorrere con l'altro, già discusso, perché l'errore possa essere considerato revocatorio.
4. - Il secondo argomento svolto dal ricorrente è questo. Ad ammettere che l'attacco alla seconda ragione della decisione non sia stato reso esplicito, il ricorso avrebbe dovuto tuttavia essere considerato ammissibile in base al principio di conservazione. Ma questa critica si risolve nell'attribuire alla Corte un errore a proposito dell'ambito in cui essa può esercitare il suo potere di decisione e se un tale errore vi fosse, esso avrebbe dato luogo ad un vizio di violazione delle norme sul processo che regolano il potere di decisione della Corte di cassazione, non ad un vizio revocatorio, il solo per cui le sentenze della Corte possono essere impugnate.
5. - Il ricorrente, con il terzo argomento, lamenta che la Corte non abbia rilevato di ufficio che il vizio dell'atto, se esistente, non avrebbe presentato i connotati di una nullità, pacifica sul piano della interpretazione della norma ed assoluta sul piano del tipo di invalidità, connotati che invece sono richiesti perché si configuri l'illecito disciplinare previsto dagli artt. 28 e 138 della legge notarile.
Ma il ricorrente non considera che, in linea di principio, secondo la legge processuale, quando una decisione è fondata su più ragioni ed una non è impugnata, la sentenza passa in giudicato e ciò impedisce che la Corte possa esercitare in rapporto alla sentenza tuttavia impugnata alcun potere, anche quelli che, se le ragioni della decisione fossero state tutte contestate, avrebbero potuto essere esercitati di ufficio.
6. - L'ultimo argomento critico presenta la stessa natura del precedente e si espone alle stesse obiezioni.
Il ricorrente vi sostiene infatti che "la disciplina invocata per assoggettare a sanzione il notaio non contempla la fattispecie in esame, ne' può porsi l'interpretazione estensiva che è stata fornita dal tribunale e dalla corte territoriale, peraltro condivisa da questa Corte, poiché essa si pone in contrasto con la Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo laddove non si prevede e neppure è prevedibile che la partecipazione del notaio all'atto di costituzione di una società a responsabilità limitata per espressa dichiarazione del costituente di porre in essere una società pluri-partecipata determini la sua condanna (per analogia si veda il caso N.F.
contro
Italia, sentenza 2 agosto 2001, sul ricorso n. 37119/97)". 7. - Il ricorso è rigettato.
8. - Non vi sono parti che abbiano diritto al rimborso delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2003