Sentenza 1 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di incendio colposo di cosa propria (art. 423 e 449 cod. pen.), il pericolo per la pubblica incolumità può essere costituito non solo dalle fiamme, ma anche dalle loro dirette conseguenze (calore, fumo, mancanza di ossigeno, eventuale sprigionarsi di gas pericolosi dalle materie incendiate) che si pongono in rapporto di causa ad effetto con l'incendio, senza soluzione di continuità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/10/2013, n. 44744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44744 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 01/10/2013
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 1636
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere - N. 18227/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA RM N. IL 08/07/1935;
avverso la sentenza n. 5597/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del 22/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Asti, con sentenza in data 28 ottobre 2009, dichiarava RT RM responsabile del reato di cui all'art. 449 cod. pen., per avere dato fuoco a delle sterpaglie su un terreno incolto, senza tenere conto del vento, di talché l'incendio si era propagato al terreno circostante, per una superficie di circa 500 mq.
2. La Corte di Appello di Torino, con sentenza resa in data 22 febbraio 2013, confermava la sentenza di primo grado. Il Collegio rilevava che doveva essere disattesa la richiesta di parziale rinnovazione del dibattimento, atteso che le pretese divergenze tra le dichiarazioni rese di testi ZA, MO e SS apparivano come semplici discrepanze, del tutto fisiologiche rispetto al tempo trascorso tra la data del fatto e quella del giudizio. Ciò premesso, la Corte distrettuale rilevava che la decisione del Tribunale non meritava censure, posto che il primo giudice aveva correttamente valutato le risultanze processuali. Sul punto, il Collegio richiamava la deposizione resa dal teste ZA, responsabile della squadra dei Vigili del Fuoco di Asti, intervenuta sul posto, il quale aveva riferito che al momento dell'arrivo aveva visto mezza collina che stava bruciando;
che le fiamme rischiavano di raggiungere un boschetto esistente sulla sommità della collina;
e che l'azione di spegnimento aveva richiesto complessivamente una trentina di minuti.
La Corte territoriale considerava pertanto che il fuoco provocato dall'imputato aveva tutte le caratteristiche, quanto alle proporzioni, alla tendenza a progredire ed alle difficoltà di spegnimento, necessarie ad integrare l'ipotizzato reato di incendio colposo. Rilevava che il fatto che l'imputato si fosse attivato per tentare di spegnere il fuoco era stato adeguatamente valorizzato dal primo giudice attraverso la concessione delle attenuanti generiche;
e che non poteva essere riconosciuta l'ulteriore attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, la quale presuppone che il colpevole si adoperi spontaneamente ed efficacemente per elidere le conseguenze del reato.
3. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione RT RM, a mezzo del difensore.
Con il primo motivo, la parte si duole della mancata assunzione di prove decisive. L'esponente rileva che la Corte di Appello ha disatteso le istanze di parziale rinnovo del dibattimento, benché ne sussistessero i presupposti. Osserva che i testi MO e ZA hanno fornito una contrastante descrizione dell'estensione del fuoco e sulle relative modalità di spegnimento, come pure sulla presenza in loco dell'imputato. L'esponente assume che, nel caso, si sia verificato un incendio di cosa propria, senza alcun pericolo per la pubblica incolumità; e che sarebbero potuti emergere i presupposti per applicare l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
6. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della mancata assunzione di prova decisiva, in riferimento all'accertamento delle condizioni meteorologiche della frazione Accorneri di Viarigi, nel pomeriggio del 19.07.2006, in cui ebbe a verificarsi il fatto, con specifico riferimento alla esistenza o meno di ventilazione. Osserva che secondo l'imputato al momento dell'accensione del fuoco tale ventilazione era totalmente assente;
ed assume che il refolo che ebbe successivamente a spirare deve qualificarsi come evento imprevedibile.
Con il terzo motivo, l'esponente deduce la carenza di motivazione, atteso che la Corte di Appello ha omesso di esaminare la questione relativa all'accertamento delle condizioni meteorologiche. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge, in riferimento alla affermazione di penale responsabilità dell'imputato. Osserva che la Corte distrettuale ha omesso di considerare l'insussistenza di un pericolo concreto reale ed effettivo per la pubblica incolumità. Rileva che la diffusione del fuoco è stata in realtà minima e circoscritta al solo terreno dell'imputato.
Con il quinto motivo il deducente rileva il vizio motivazionale, in riferimento alla affermazione di penale responsabilità dell'imputato, laddove la Corte ha ritenuto accertato, ai fini della ascrivibilità colposa della condotta, che il fatto si sia verificato in una giornata ventilata. Rileva che l'insorgenza di una leggera brezza è evenienza assolutamente imprevedibile, di talché non sussiste alcun profilo di colpa per imprudenza.
Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge, atteso che la Corte di Appello ha basato l'affermazione di penale responsabilità su mere presunzioni, non considerando che nel caso sussisteva un ragionevole dubbio a favore dell'imputato. Con il settimo motivo l'esponente denuncia la violazione di legge in riferimento all'art. 62 c.p., ultima parte. Osserva che ai sensi dell'art. 62 c.p., n. 6, rileva anche solo l'essersi adoperato per attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato;
e considera che nel caso di specie l'imputato ha immediatamente avvertito il primo soggetto che ha incontrato ed ha personalmente tentato di spegnere le fiamme. Il ricorrente rileva che erroneamente la Corte di Appello ha escluso la sussistenza della invocata attenuante. Con il settimo motivo viene dedotto il vizio motivazionale, in merito al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 c.p., n.
6. Osserva che la Corte distrettuale non ha esaminato il profilo della attenuazione delle conseguenze del reato, pure sollecitato nell'atto di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono.
4.1 Soffermandosi sulle censure affidate ai primi tre motivi di ricorso, che è dato esaminare congiuntamente, si osserva che trattasi di doglianze manifestamente infondate.
Con riferimento alla mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo di impugnazione per cassazione, si osserva che questa Suprema Corte ha chiarito che la doglianza può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495 c.p.p., comma 2 (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4177 del 27.10.2003, dep. 04.02.2004, Rv. 227103). E, con riferimento alla doglianza afferente al mancato rinnovo dell'istruttoria dibattimentale, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito: che il vigente codice di rito penale pone una presunzione di completezza dell'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado;
che la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento, in sede di appello, ha carattere eccezionale e può essere disposta unicamente nel caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.
Nell'alveo dell'orientamento interpretativo ora richiamato, la Suprema Corte ha poi affermato che l'esercizio del potere di rinnovazione istruttoria si sottrae, per la sua natura discrezionale, allo scrutinio di legittimità, nei limiti in cui la decisione del giudice di appello presenti una struttura argomentativa che evidenzi - per il caso di mancata rinnovazione - l'esistenza di fonti sufficienti per una compiuta e logica valutazione in punto di responsabilità (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 40496 del 21/05/2009, dep. 19/10/2009, Rv. 245009).
Orbene, le considerazioni svolte dalla Corte di Appello di Torino, la quale ha rigettato la richiesta di rinnovo dell'istruttoria dibattimentale, stante la completezza del quadro istruttorio rispetto al tema di prova, risulta immune dalle dedotte censure. La Corte distrettuale, infatti, ha evidenziato che dalla espletata istruttoria risultava inequivocamente accertato che le fiamme, al momento dell'arrivo dei Vigili del Fuoco, rischiavano di raggiungere un vicino boschetto, di talché la prima azione degli operanti fu quella di impedire che il fuoco raggiungesse la predetta area. Ciò chiarito, il Collegio ha poi considerato che le operazioni di spegnimento si protrassero per circa trenta minuti. In riferimento alle condizioni meteorologiche, la Corte di Appello ha poi del tutto conferentemente rilevato che il teste ZA aveva evidenziato:
che effettivamente si trattava di una giornata con un leggero venticello, con temperatura elevata;
e che, a causa del calore, si erano creati piccoli vortici naturali e mulinelli, che avevano reso difficoltoso lo spegnimento del fuoco.
4.2 Introdotta in tali termini la disamina del quarto, del quinto e del sesto motivo di ricorso, da effettuarsi congiuntamente, si rileva che la Corte di Appello ha chiarito, sviluppando un percorso logico argomentativo immune dalle dedotte censure, che il fuoco che era stato provocato dall'imputato aveva la tendenza a progredire e che i Vigili del Fuoco avevano riscontrato difficoltà nello spegnimento. Oltre a ciò, la Corte di merito ha considerato che l'imputato versava certamente in colpa, avendo imprudentemente dato fuoco a sacchi di carta, in una giornata calda e leggermente ventilata, senza tenere conto del fatto che la zona era caratterizzata dalla presenza di sterpaglie e da un vicino boschetto.
Deve allora rilevarsi che i motivi di ricorso in esame si pongono ai limiti della inammissibilità.
Come noto, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito;
e che non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30.04.1997, dep. 02.07.1997, Rv. 207945). Sul punto, la Corte regolatrice ha chiarito che anche dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di
Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17905 del 23.03.2006, dep. 23.05.2006, Rv. 234109). Occorre poi rilevare che la decisione impugnata si colloca nell'alveo dell'orientamento interpretativo ripetutamente espresso dalla Corte regolatrice, in ordine alla nozione di incendio. Si è infatti da tempo chiarito che per la configurabilità del reato di incendio colposo, occorre che sussista un fuoco caratterizzato da vastità delle proporzioni, dalla tendenza a progredire e dalla difficoltà di spegnimento (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14592 del 16/11/1999, dep. 23/12/1999, Rv. 216129). E, con specifico riferimento all'incendio colposo della cosa propria, ex art. 423 e 449 cod. pen., la Corte regolatrice ha precisato che il pericolo per la pubblica incolumità (oggetto specifico della tutela penale del reato), può essere costituito non solo dalle fiamme, ma anche da quelle che sono le loro dirette conseguenze (il calore, il fumo, la mancanza di ossigeno, l'eventuale sprigionarsi di gas pericolosi dalle materie incendiate) che si pongono in rapporto di causa ad effetto con l'incendio, senza soluzione di continuità (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 1034 del 16/10/1991, dep. 30/01/1992, Rv. 189042).
4.3 Le censure affidate al settimo ed all'ottavo motivo del ricorso, che involgono il tema del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, sono fondate. Giova al riguardo considerare che la Corte regolatrice ha chiarito che l'art. 62 c.p., n. 6 contempla due distinte previsioni, la seconda delle quali - che viene in rilievo nella fattispecie all'esame - ricollega il riconoscimento della circostanza attenuante all'ipotesi in cui l'imputato si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o "attenuare" le conseguenze dannose o pericolose del reato (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2833 del 27/09/2012, dep. 18/01/2013, Rv. 254299, in motivazione). E la Corte di Cassazione ha pure chiarito che il ravvedimento operoso si collega al danno cosiddetto criminale, cioè alle conseguenze, diverse dal pregiudizio economicamente risarcibile, che intimamente ineriscono alla lesione o al pericolo di lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27542 del 27/05/2010, dep. 15/07/2010, Rv. 247710, in motivazione). Nel caso di specie la Corte territoriale riferisce che RT, al momento dell'arrivo dei Vigili del Fuoco, appariva con evidenti segni di nero fumo e di bruciature, che si era provocato nel tentativo di elidere le conseguenze del reato. A fronte di tali evenienze, i giudici del gravame hanno ritenuto l'imputato non meritevole della invocata attenuante, giacché le operazioni di spegnimento poste in essere dall'imputato non erano risultate efficaci e non avevano eliso le conseguenze del reato.
Orbene, sul punto di interesse, la sentenza impugnata risulta inficiata della dedotta erronea applicazione della legge penale. Ed invero, l'art. 62 c.p., n. 6, annovera, tra le circostanze attenuanti comuni, il fatto che l'agente si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente, "per elidere o attenuare" le conseguenze dannose o pericolose del reato. E, come sopra considerato, la norma in esame, secondo diritto vivente, viene in rilievo anche nel caso in cui l'imputato si sia adoperato per "attenuare" la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice. La Corte territoriale, di converso, ha del tutto omesso di considerare, in riferimento al possibile riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, la condotta posta in essere dall'imputato, che aveva tentato di attenuare le conseguenze del reato, ritenendo erroneamente che la norma in commento si limitasse ad assegnare rilevanza alla elisione delle conseguenze dannose del reato.
4.4 Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, con rinvio alla Corte di Appello di Torino per nuovo esame. I
restanti motivo di ricorso, per le ragioni sopra esposte, devono essere rigettati. Si osserva che nel caso di specie, essendo stata annullata la sentenza limitatamente alla valutazione relativa al riconoscimento di una circostanza attenuante, si è verificata la formazione progressiva del giudicato, con riguardo alla parte della sentenza che concerne l'affermazione di responsabilità penale (cfr. Cass. Sez. 2, sentenza n. 12967 del 14.03.2007, Rv. 236462).
P.Q.M.
Annulla la impugnata sentenza limitatamente al diniego della attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 e rinvia sul punto alla Corte di Appello di Torino. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2013