Sentenza 27 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/01/2003, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto S ense, vedest SEZIONE SECONDA CIVILE .mi Sigg.m agistratiComposta d 11 Dott. Anton VELLA Presidente R.G. N. 5910/1 Consigliere- Сгод.2537 Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere Rep. 357 Dott. Carlo CIOFFI Dott. Giovanni SETTIMJ Rel. Consigliere - Ud.30/10/02 - Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere - דד ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SA, elettivamente domiciliata in CARNOVALE ROMA P.ZZA TARQUINIA 05/D, presso 10 studio dell'avvocato VITO PERRI , difesa dall'avvocato VITO TASSONE, giusta delega in aṭṭi; ricorrente
contro
TI SC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PINCHERLE 189, presso lo studio dell'avvocato CLAUDTO GUALTIERI, difeso dall'avvocato VINCENZO NESCI, giusta delega in atti;
2002 - controricorrente 1394 avverso la sentenza Π. 1203/99 del Tribunale di -1- CATANZARO, depositata il 25/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/02 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito 1'Avvocato Sergiomaria FERRITTO, per delega dell'Avvocato NESCI Vincenzo, depositata in udienza, --- - difensore del ricorrente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso ......-- accoglimento del ricorso. -2- VA of TI RG 5910/00 -1. Oggetto: distanze, vedute, possesso, prova. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 27.11.90, ET VA conve- niva CE TI innanzi al pretore di Catanzaro imputandogli d'aver Trasformato in terrazza praticabile munita di parapetto un lastrico solare senza rispettare, nel far ciò, la dovuta distanza legale in relazione alla veduta diretta ed obliqua ch'ella vi esercitava da una finestra del proprio appartamento e d'aver creato una all'ap-servitù di inspectio et prospectio sull'atrio d'accesso partamento stesso, cnde chiedeva nei suoi confronti con- danna alla demolizione dei realizzati parapetti della terrazza sino alla distanza legale e declaratoria d'ine- sistenza della creata servitù. L'adito pretore, disattese le eccezioni sollevate dal TI, questi condannava alla demolizione del pa- rapecto ed al ripristino delle distanze legali mediante la costruzione d'un muro. Avverso tale decisione il TI proponeva gra- vame cui resisteva la VA. Con sentenza 25.10.99, il tribunale di Catanzaro ritenuto che la VA, pur avendo agito in possesso- rio, non avesse dimostrato il preteso possesso, contesla- to dal TI sin dalla comparsa di risposta in primo in riforma dell'impugnata sentenza, rigettavagrado - VA of TI RG 591000 -2- l'originaria domanda. Avverso tale decisione la VA proponeva ri- corso per cassazione con un unico articolato motivo. Resisteva il TI con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente - denunziando vizio di motivazione e conseguente violazione degli artt. 1142, 1143, 2697 CC nonché 115 e 116 CPC'> - si duole che il tribunale abbia ritenuto sollevata dalla controparte l'eccezione relativa alla sussistenza del possesso, per la cui tutela ella a- veva agito, nonostante desta eccezione non fosse ravvisa- bile nella comparsa di risposta di controparte e che non abbia ravvisato l'incompatibilità razionale degli atti di causa con il ritenuto difetto di prova dell'elemento ma- teriale del possesso. Il motivo non merita accoglimento sotto alcuno dei prospettati profili. L'aver ravvisato nella comparsa di costituzione del convenuto la contestazione dell'elemento materiale del possesso vantato dall'attrice costituisce, da parte del tribunale, interpretazione dell'atto esaminato e l'accer- tamento di tale circostanza, operato in virtù dei poteri di valutazione del fatto rimessi al giudice dei merito, non risulta idoneamente censurato nel motivo in esame. VA / TI RG 5910/00-3- Anzi tutto, ove il tribunale fosse incorso nella de- nunziata erronea lettura materiale dell'atto, ciò avrebbe implicato un travisamento dei fatti che non sarebbe stato denunziabile con il ricorso per cassazione, giacché tale vizio della sentenza, risolvendosi nell'inesatta percezio- ne da parte del giudice d'elementi di valutazione cti- lizzati, quindi, per la formazione del convincimento in contrasto con il loro contenuto obiettivo quale risultante dagli atti processuali costituisce un errore denunziabi- - le soltanto con il mezzo della revocazione all'uopo -> spressamente previsto dall'art. 395 n. 1 CPC;
in vero, da un lato, la predisposizione da parte dell'ordinamento d'un mezzo specifico d'impugnazione non consente l'utilizzazio- ne d'un mezzo diverso per il medesimo motivo di censura e dall'altro, comunque, errore siffatto comporta un accerta- mento di merito non consentito in sede di legittimità (e pluribus Cass.
1.8.01 n. 10475, 20.4.01 5899, 2.8.00 n. 1. 10122, 3.2.00 n. 119528.11.99 n. 12089). Ove, invece, la ricorrente avesse inteso imputare al tribunale un'erronea interpretazione, sul punto, della comparsa di costituzione, avrebbe dovuto altrimenti argo- mentare la censura, sia deducendo eventuali vizi ex art. - 360 nn. 3 e 5 CPC in relazione agli artt. 1362 9s. CC, sia riportando nell'esposizione la pertinente parte del testc dell'atto processuale assuntivamente mal interpretato. AVA of IL RG 591000-4- La censura concernente l'attribuzione da parte del giudice d'un determinato significato alle dichiarazioni rese dalle parti nel processo va, infatti, posta in termi- "T che,ni di violazione dei canoni legali d'ermeneutica dettati dal legislatore in materia contrattuale, hanno va- lidità generale di vizio da motivazione sull'ap- 0 plicazione degli stessi e, solo successivamente ed und volta dimostrato l'errore nel quale fosse eventualmente incorso il giudice del merito al riguardo, possono essere utilmente dedotte le questioni che l'accertamento d'er- rore siffatto presuppongano, dacché queste non possono es- sere prese in considerazione ove manchi una specifica pro- spettazione dell'eventuale vizio che inficerebbe sul punto ab origine 1'impugnata pronunzia, costituendo l'interpreta- zione delle dichiarazioni delle parti il presupposto logi- co-giuridico delle conclusioni alle quali il giudice del merito pervenga poi sulla base di esse. Inoltre, nel motivo non è ritualmente riportato il contenute nella comparsa di co-testo delle affermazioni stituzione la correttezza o meno della cui interpretazione questa Corte dovrebbe valutare, essendone riportata sol- tanto la soggettiva lettura della parte, ciò che costitui- SCA una patente ragione d'inammissibilità del motivo stes- in quanto, in violazione dell'espresso disposto dell' 50, art. 366 n. 3 CPC, né nell'esposizione in fatto ré nel te- VA c/ TI RG 591000 -5- sto del motivo si riportano proprio quegli elementi obiet- tivi in considerazione dei quali la richiesta valutazione, gia della conformità a diritto dell'interpretazione opera- tane da tribunale, sia della coerenza e sufficienza delle argomentazioni motivazionali sviluppate a sostegno della detta interpretazione, avrebbe dovuto essere effettuata. Non senza considerare, altresì, come l'impossibili- tà di rapportare le svolte consure in ordine al contenuto ravvisato dal tribunale nelle dichiarazioni de quibus all' esatto dato testuale delle stesse, ovviamente non surroga- bile dalla lettura soggettiva datane dalla parte, comporti anche una violazione dell'art. 366 n. 4 CPC sotto il di- verso profilo del difetto di specificità del motivo per inottemperanza al principio d'autosufficienza del ricorsc per cassazione, principio desunto, nella giurisprudenza di questa Corte, dall'esegesi dell' arl. 366 CPC nelle sue singcle disposizioni e nel suo complesso precettivo e san- zionatorio. In difetto, dunque, d'un'adeguata impugnazione del convincimento espresso dal tribunale per cui il convenuto aveva eccepito l'insussistenza del possesso dedotto dall' attrice, resta ineccepibile la consequenziale reiezione della domanda da parte dello stesso giudice una volta ac- certato anche l'effettivo difetto di prova sul punto. VA c/ TI RG 591000 -6-A Men senza considerare che, 'altronde, costituendo l'esercizio di fatto del diritto reale oggetto dell'invo- cata tutela possessoria condizione essenziale per l'acco- glimento della domanda, il difetto di essa poteva e doveva essere rilevato anche d'ufficio dal giudice indipendente- mente dall'eccezione di controparte ed, in tal senso, la motivazione dell'impugnata sentenza va integrata in questa sede ex art. 384/II CPC. siger out Né è ravvisabile la pretesa violazione 1142, e 1143 € € nonché dell'art 2697 CC e degli artt 115 e 116 CPC, difettando la censura della nccessaria specificità in re- lazione ad entrambe le indicate censure. Anzi tutto, va rinevato come il vizio della sen- tenza previsto dall'art. 360 n. 3 CPC debba essere dedot- to a pena d'inammissibilità del motivo giusta la dispo- sizione dell'art. 366 1. 4 CPC, mediante la specifica indicazione, con argomentazioni intelligibili ed esay- rienti, delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contra- sto con le norme regolatrici della fattispecie о Con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurispru- denza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, di- versamente non ponendosi la Corte regolatrice in cordi- zione d'adempiere al suo istituzionale compito di verifi- care il fondamento della lamentaza violazione;
ond'è che VA / TI RG 591000 -7- risulta inidoneamente formulata, ai fini dell'ammissibi- lità del motivo di ricorso dedotto ai sensi della dispo- sizione in esame, la critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, nel risolvere le questioni giuri- diche poste dalla controversia, operata dal ricorrente non mediante puntuali contestazioni delle soluzioni stes- se nell'ambito d'una valutazione comparativa con ie di- verse scluzioni prospettato nel motivo, bensì mediante la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibi- li dalla motivazione della sentenza impugnata (e pluribus: Cass. 10.4.99 n. 3507, 12.5.98 m. 4777, 21.8.77 n. 7851). Nessuna argomentazione in diritto, intesa nei gensi sopra indicati, è ravvisabile nel motivo quanto alla pre- tesa violazione degli artt. 1142 e 1143 CC (epluribus: Cass. 10.4.99 n. 3507, 12.5.98 n. 4777, 21.8.77 n. 7851). Quanto, poi, alla dedotta violazione dell'art. 2967 CC, va tenuto presente come le norme poste dal libro VI titolo II del codice civile regolino la materia deil' one- re della prova, dell'astratta idoneità di ciascuno dei mezzi presi in considerazione all'assolvimento di tale onere in relazione a specifiche esigenze, della forma che ciascun d'essi deve assumere, non la valutazione dei ri- sultati ottenuti mediante l'esperimento dei mezzi stessi, valutazione regolata invece dagli artt. 115 e 116 CPC. Nolla specie, non solo la ricorrente non sviluppa VA of TI RG 5910/00 -8-A argomentazioni in diritto sulla pretesa violazione dell' art. 2697 CC nel senso, come sopra richiamato, inteso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di motivi ex art. 360 n. 3 CPC, ΠΕ appare evidente come il principio dell'onero della prova e della corretta sua applicazione non possa essere considerato violato, giacché il tribuna- le si è correttamente limitato ad imputare alla parte o- nerata il mancato assolvimento all'onere impostole pro- prio dalla norma in questa sede invocata. Né all'operato del tribunale Ca ricorrente muove argomentata per inesattaalcuna censura obiettivamente applicazione delle norme sul rito ex artt. 115 e 116 CPC, mentre è evidente come il tribunale sia pervenuto all'a- dottata decisione sulla base d'un rilievo insuscettibile di censura, avendo fatto riferimento all'omessa dimostra- zione da parte dell'attrice dell'effettivo esercizio del vantato possesso, dimostrazione che la ricorrente non as- sume d'aver fornita se non mediante la produzione del ti- tolo d'acquisto della proprietà, laddovc, com'è ben noto, tale titolo vale solo ad colorandum possessionem ma non dimostra affatto l'effettivo esercizio del possesso e non per- tanto, idoneo a supportare le azioni possessorie. L'esaminato motivo non meritando accoglimento in alcuna delle sue prospettazioni, il ricorso va, dunque, respinto;
sussistono, cuttavia, giustificati motivi per VA c/ TI RG 5910/00 -9- compensare integralmente tra le parti le spese del giudi- zio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE respinge il ricorso e compensa le spese del giudi- zio di legittimità. Così deciso in Camera di Consiglio il 30.10.2002. Il Presidente franizer Il Cons est. Hetting IL CANCELLIERE C1 CE Catania DEPOSITATÓ IN CANCELLERIA Roma 27 GEN. 2003 IL CANOZ Frand allā CORTE SUPREMA CASSAZIONE dele Entrate di Roma 2 il 11.04.03 Si attesta la registrazione presso l'Agenzia serie 4 al n.
2.5873 versate € 170,43 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) Vana - ----