Sentenza 14 aprile 2010
Massime • 1
Integra il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice la condotta di colui che, per sottrarre i propri beni all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, cede gli stessi ad un fondo fiduciario di cui è amministratore, il quale successivamente provvede alla loro vendita in favore di una società della quale l'agente risulta essere procuratore speciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/04/2010, n. 18494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18494 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 14/04/2010
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 590
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 7711/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA NO IC;
avverso ordinanza del Tribunale della Libertà di Torino resa in data 11 novembre 2009;
visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Anna Maria Fazio;
udita la requisitoria del Procuratore Generale in persona del sostituto Dr. Giovanni D'Angelo che ha concluso per la declaratoria di rigetto;
sentito il difensore, avv.to Trinchero R., di fiducia, che ha concluso per la declaratoria di annullamento della decisione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Torino rigettava il ricorso proposto da NO CA, imputato del delitto di cui all'art. 388 c.p., comma 1, per la revoca del sequestro preventivo, disposto dal Gip di quel tribunale, dei propri beni immobili. Il giudice distrettuale osservava che il CA, condannato per il delitto di truffa in danno di LL TA e LA OR ed al risarcimento dei danni a costoro causati, per sottrarsi al pagamento della disposta provvisionale, aveva conferito tutti i suoi beni ad un Trust di cui era amministratore e quindi aveva stipulato un preliminare di vendita degli immobili fra il detto Trust ed una società, la cui amministratrice lo aveva nominato procuratore speciale.
Detto meccanismo, ancorché posto in essere in data anteriore alla formale costituzione di parte civile,- quando era però già pendente il procedimento penale-, era da considerare fraudolento, in quanto sottraeva il patrimonio alle azioni esecutive delle parti danneggiate, a nulla rilevando che le provvisionali in favore di questi avessero un valore inferiore al prezzo del trasferimento indicato nel preliminare, ne' ancora che le parti civili potessero in caso di stipula del definitivo rivalersi sul terzo acquirente. Ricorre il CA e denuncia violazione di legge, per non avere il tribunale accertato i presupposti del sequestro preventivo;
il fumus non sarebbe ravvisabile, poiché l'art. 388 c.p. presuppone che gli atti fraudolenti siano compiuti quando è in corso una azione civile, nel caso in esame, intrapresa dopo la costituzione del trust;
in secondo luogo l'oggetto giuridico dell'art. 388 c.p. ossia il mantenimento della possibilità di una effettiva efficacia pratica della decisione futura non era affatto venuto meno, poiché non vi era stato alcun atto di disposizione pregiudizievole per i creditori, che sempre avrebbero potuto soddisfarsi sul prezzo degli immobili;
infine non sarebbe configurabile il dolo non emergendo dal comportamento tenuto la consapevolezza del pregiudizio che l'atto avrebbe comportato alle due parti offese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da rigettare.
Innanzitutto occorre ricordare che il fumus che giustifica il sequestro preventivo non investe la concreta fondatezza della accusa, ma si limita alla astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato;
gli elementi rappresentanti la detta sussimibilità vanno valutati come esposti e non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali. Inoltre, il ricorso per Cassazione avverso la ordinanza emessa in materia dal tribunale del riesame si muove negli stretti ed indefettibili limiti della deduzione del vizio di violazione di legge.
In relazione a tali puntalizzazioni, è da rilevare che la individuazione, nel comportamento ascritto al CA, della ipotesi delittuosa di cui all'art. 388 c.p. è esente da censura. La norma infatti individua il fatto tipico punibile nel compimento di atti simulati o fraudolenti, al fine di sottrarre beni funzionali all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria, che nella specie bene sono stati individuati nella sequenza indicata nel provvedimento. Infatti, rientra nella nozione civilistica di atti simulati il meccanismo posto in essere dal CA, in due distinti tempi contrattuali, quello della cessione degli immobili al trust, di cui manteneva la amministrazione quello della vendita, sia pure mediante preliminare a favore di una società, palesemente a lui riconducibile, dato che contemporaneamente egli era stato investito dall'amministratore di una procura speciale. I passaggi, cioè, da un lato manifestavano l'apparenza delle forme giuridiche adottate e dall'altreo tuttavia, impedivano mediante la scelta della costituzione di un fondo ed il conferimento ad una società, la diretta eventuale aggressione dei creditori del suo patrimonio personale. È appena il caso di osservare che costoro, per recuperare il dovuto, avrebbero dovuto in primo luogo promuovere tutte le azioni necessarie per fare ritornare in bonis il debitore, mediante azioni di annullamento o nullità per simulazione o revocatorie, se non con entrambe, e solo dopo, procedere in via esecutiva, laddove, senza i suddescritti atti, il solo possesso del titolo derivante dalla condanna sarebbe bastato per rivalersi sul patrimonio.
Ora, a fronte di tale corrispondenza fra la fattispecie penale e gli atti compiuti, che il tribunale ha correttamente individuato, va da sè che le obiezioni mosse dal ricorrente ed incentrate sulla possibilità che i resistenti avrebbero di rivolgersi alla giustizia civile è ultronea, perché quel che rileva penalmente è il compimento dell'atto fraudolento e della sua destinazione potenzialmente idonea a determinare la sottrazione della garanzia, e non i possibili rimedi, che riguardano proprio le conseguenze del reato, ma non influiscono sulla rilevanza penale della condotta. Quanto, poi, alle doglianze in merito all'elemento soggettivo, esse restano assorbite dalla rilevata astratta configurabilità del reato e dalla ritenuta finalizzazione degli atti compiuti;
peraltro, il ricorrente oppone la sua non consapevolezza del pregiudizio arrecato, che introduce un dato di merito non esaminabile.
Del pari infondato è il motivo di ricorso, con cui il CA reitera la impossibilità di individuare il reato ex art. 388 c.p., perché realizzato prima che le parti offese formalizzassero la loro costituzione di parte civile;
come esattamente messo in evidenza dal provvedimento impugnato, quel che rileva ai fini della consapevolezza, è che al momento della compimento della condotta fraudolenta o simulata, sia in corso l'accertamento degli obblighi civili nascenti dal reato, per e d presupposto, non anche che gli offesi o i danneggiati abbia formalizzato la loro posizione all'interno di quel processo. Il requisito che il CA invoca, non è conforme a logica, come adeguatamente sottolineato dalla ordinanza impugnata, sotto il profilo che sarebbe garantita la impunità a coloro che ponessero in essere la condotta di cui si è detto, in tempi precedenti a quelli presi in esame dal codice di rito per la costituzione di parte civile. Ma, soprattutto, non è rinvenibile nella lettura della norma, che ha riguardo, come emerge chiaramente dal dato testuale, agli obblighi già accertati con sentenza e quelli da accertare, ossia quelli già emergenti in ipotesi dalla formulazione della accusa, nel caso di procedimento penale, o nella esposizione del petitum e della causa petendi nel procedimento civile. In aderenza al disposto dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è da condannare al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010