Sentenza 7 luglio 1998
Massime • 1
È affetto da inammissibilità originaria per mancanza dei motivi, ed è pertanto inidoneo ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza di merito, il ricorso per cassazione con il quale non si denuncino vizi di legittimità del provvedimento impugnato bensì semplicemente si richieda alla suprema Corte l'accertamento della prescrizione del reato maturata nelle more del gravame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/1998, n. 8509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8509 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 7.07.1998
Dott. Renato Fulgenzi Consigliere SENTENZA
Dott. Ugo Scelfo Consigliere N. 10
Dott. Antonio Stefano Agrò Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Arturo Cortese Consigliere N. 8598/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AN SA avverso la sentenza 20 novembre 1997 della Corte d'Appello di Catanzaro. Visti gli atti ed il ricorso.
Udita la relazione del Consigliere Antonio Stefano Agrò. Udita la requisitoria del P.G. Vincenzo VE che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione del reato.
Ritenuto in fatto e in diritto
1. AN SA ricorre avverso la sentenza 20 novembre 1997 della Corte d'Appello di Catanzaro che lo ha ritenuto responsabile del delitto di favoreggiamento, chiedendo che la Corte di Cassazione pronunci l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
2. Il ricorso è tuttavia inammissibile.
È ben vero che il giudice della legittimità, al pari di ogni altro giudice, è tenuto a rilevare d'ufficio le cause di estinzione del reato con obbligo di immediata declaratoria ex art. 129 c.p.p. Occorre tuttavia che la Cassazione sia stata investita da un ricorso in grado di istaurare il relativo giudizio o, come pure si suole dire, non affetto da inammissibilità originaria.
Al riguardo va considerato che il SA non si duole che il giudice di appello non abbia rilevato la prescrizione (la quale peraltro, essendo stato commesso il reato il 9 agosto 1990, si sarebbe maturata l'8 febbraio 1998 e cioè dopo la presentazione del ricorso in cassazione che è del 3 febbraio) ne' deduce alcun altro possibile vizio di legittimità della sentenza che dichiara di impugnare: egli si rivolge alla Cassazione perché accerti, essa, la prescrizione avvenuta nelle more.
In queste condizioni il ricorso, che per sua stessa natura dovrebbe tendere a far rilevare i vizi della sentenza di merito, è in realtà privo di motivi e addirittura non riconducibile nello schema delle impugnazioni, non essendo stata lamentata l'ingiustizia di quanto in precedenza pronunziato. Il ricorso, in altre parole, è affetto da inammissibilità originaria.
3. Ne deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di lire cinquecentomila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di lire cinquecentomila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 1998