Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/11/2003, n. 676
CASS
Sentenza 6 novembre 2003

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Ancorché il giudice del dibattimento abbia respinto la richiesta di disporre la riunione tra più procedimenti, ritenendo non configurabile il prospettato vincolo della continuazione tra i reati che ne formano oggetto, la sentenza di merito non può validamente essere impugnata con ricorso per cassazione sotto il profilo del mancato riconoscimento del suddetto vincolo, atteso che, da un lato, i provvedimenti che dispongono o negano la riunione di procedimenti, siccome meramente ordinatori, sono sottratti ad ogni forma di impugnazione, dall'altro la invocata continuazione può comunque sempre essere chiesta in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non ostandovi - per il suo carattere incidentale - la suddetta pronuncia del giudice di cognizione, che, proprio per non aver disposto la riunione, non ha potuto giudicare "ex professo" della sussistenza o meno della unicità del disegno criminoso, ma si è limitato ad una mera delibazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/11/2003, n. 676
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 676
    Data del deposito : 6 novembre 2003

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