Sentenza 6 novembre 2003
Massime • 1
Ancorché il giudice del dibattimento abbia respinto la richiesta di disporre la riunione tra più procedimenti, ritenendo non configurabile il prospettato vincolo della continuazione tra i reati che ne formano oggetto, la sentenza di merito non può validamente essere impugnata con ricorso per cassazione sotto il profilo del mancato riconoscimento del suddetto vincolo, atteso che, da un lato, i provvedimenti che dispongono o negano la riunione di procedimenti, siccome meramente ordinatori, sono sottratti ad ogni forma di impugnazione, dall'altro la invocata continuazione può comunque sempre essere chiesta in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non ostandovi - per il suo carattere incidentale - la suddetta pronuncia del giudice di cognizione, che, proprio per non aver disposto la riunione, non ha potuto giudicare "ex professo" della sussistenza o meno della unicità del disegno criminoso, ma si è limitato ad una mera delibazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/11/2003, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 06/11/2003
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 2060
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 11196/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO OL, n. a Milano il 29.5.1968;
avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. in data 29.11.2002 del Tribunale di Milano e della ordinanza emessa nel dibattimento con la quale il giudice rigettava l'istanza di rinvio del procedimento per consentire la formulazione di istanza di riunione dello stesso ad altro procedimento a carico dello stesso imputato;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, che, ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna alle spese;
FATTO E DIRITTO
1. In data 29.11.2002 il Tribunale di Milano con sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. condannava RO OL alla pena di mesi quatto di reclusione e euro 100,00 di multa in relazione al reato p.e.p. pelagli artt. 624 e 625 n. 7 c.p.. 2. Con ordinanza emessa nel corso del dibattimento il Tribunale aveva rigettato la richiesta di rinvio di trattazione del procedimento per consentire la formulazione di istanza di riunione dello stesso ad altro procedimento penale sempre a carico del medesimo imputato, al quale venivano contestati i reati di furto e tentato furto aggravati, consumati in Milano sei giorni prima di quello per cui era in corso il processo.
3. Ricorre per Cassazione il RO lamentando con un unico motivo l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 17 c.p.p.: premesso che, in relazione all'altro procedimento, risultava emesso e notificato solo l'art. 415 bis c.p.p., l'intervenuta chiusura delle indagini preliminari per entrambi i procedimenti, secondo il ricorrente, consentiva di ritenere sussistente quella identità di stato richiesta dall'art. 17 c.p. quale presupposto per la riunione dei procedimenti.
Nè tale riunione avrebbe pregiudicato la rapida definizione dei procedimenti, mentre proprio dalla decisione del giudice, che aveva riconosciuto valore ad un elemento assolutamente esterno alla valutazione prevista dal citato art. 17 c.p.p., sarebbe derivata una indebita dilatazione dei tempi processuali.
Il ricorrente ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato e di tutti gli atti ad essa conseguenti.
4. Il ricorso è inammissibile.
È principio pacifico in giurisprudenza (v. Cass., Sez. 6^, 10.12.1994, n. 446, Buccafusca ed altri) che il nuovo codice di procedura penale non ha previsto alcuna forma di impugnazione per l'ipotesi di inosservanza degli articoli 17, 18 e 19 in tema di riunione e separazione dei processi e tale mancata previsione deve essere interpretata nel senso dell'improponibilità obiettiva di un qualsiasi mezzo di gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni, (nella specie era stata dedotta una pretesa abnormità dell'ordinanza di separazione del processo disposta dal G.U.P., ma la Suprema Corte ha osservato che l'art. 18 cod. proc. pen. riconosce a detto giudice il potere di disporla in determinate ipotesi e che, pertanto, non di abnormità si poteva parlare nella specie, bensì di eventuale illegittimità, da far valere nelle ulteriori fasi del processo). È stato, inoltre ritenuto (v. Cass, Sez. 1^, 28.11.1997, Marcone) in fattispecie analoga a quella in esame, con motivazione integralmente condivisa da questo Collegio, che ancorché il giudice del dibattimento abbia respinto la richiesta di disporre la riunione tra più procedimenti, ritenendo non configurabile il prospettato vincolo della continuazione tra i reati che ne formano oggetto, la sentenza di merito non può validamente essere impugnata con ricorso per Cassazione sotto il profilo del mancato riconoscimento del suddetto vincolo, atteso che da un lato i provvedimenti che dispongono o negano la riunione di procedimenti, siccome meramente ordinatori, sono sottratti ad ogni forma di impugnazione, dall'altro la invocata continuazione può comunque sempre essere chiesta in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 c.p.p. non ostandovi - per il suo carattere incidentale - la suddetta pronuncia del giudice di cognizione, che, proprio per non aver disposto la riunione, non ha potuto giudicare "ex professo" della sussistenza o meno della unicità del disegno criminoso, ma si è limitato ad una mera delibazione.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 (cinquecento) a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004