Sentenza 28 marzo 2001
Massime • 1
Il vincolo pertinenziale degli appositi spazi per parcheggi (art. 41 sexies Legge n. 1150 del 1941, art. 26 Legge n. 47 del 1985) si instaura globalmente con le nuove costruzioni nelle quali essi debbono essere riservati, restando irrilevante la destinazione commerciale o abitativa delle singole unità immobiliari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2001, n. 4530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4530 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. RAFAELE CORONA - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - rel. Consigliere -
Dott. IN MAZZACANE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CO DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIRGILIO 11, presso lo studio dell'avvocato MIRTI DELLE VALLE G., difeso dall'avvocato RI TO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LL TO, GN ON quali eredi di OL TO, BO BE quale erede di BO AN, LA FA AT, RO IO, LA VE, TO, TT EL, GR NO RO TO, NO TO quale proc.spec. di NO LF e SA LD, NO BE per esso RO AN, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA IDELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato ARIZIA TO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
SA NO, RU IL, MA IO, LA FA EO OR, RI AN, NA TO, NA AL, SA AN, LI ER n.q. eredi di SC SE;
LI IO e LI FA n.q. di eredi di LI SC e di SC SE.
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 11252/98 proposto da:
CO AR, MA AN, CO IN, in proprio e quali eredi di OM IO elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIORGIO SCALIA 6 INT 14, presso lo studio dell'avvocato LO DUCA A., difesi dall'avvocato D'AMICO LEOPOLDO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
LL TO, GN ON quali eredi di OL ITO, BO BE erede di BO AN, LA FA AT, RO, IO, NO TO quale proc.spec. di NO LF e SA LD, NO BE per esso avente causa RO AN, LA VE TO, TT EL, GR NO, RO TO, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato ARIZIA TO, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
nonché contro
SA NO, RU IL, MA IO, LA FA AN, EO OR, RI AN, BO AN e BO AN, n.q. di eredi di LI SC, RO US, e per essa gli eredi LI IO FA e ER;
OL AN, OL NA, SA OS, CO DO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 37/98 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 09/02/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/00 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato Leopoldo D'AMICO, difensore della ricorrente MA AR +2, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale contrassegnato da n. R.G. 11252/98;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CE GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 16 lugliol982 SC LI e altri quindici proprietari di appartamenti o di negozi compresi nel palazzo RI, sito in via Col Bertè a Milazzo, citarono davanti al Tribunale di Messina IO OM e CE OM, dai quali avevano acquistato le rispettive loro unità immobiliari, chiedendo:
che fosse dichiarata la nullità delle clausole dei relativi contratti, che escludevano dalle cose comuni l'area destinata a parcheggio (rimasta nella disponibilità dei convenuti e locata a terzi); che fosse riconosciuto il loro diritto di proprietà su tali spazi;
che fosse pronunciata la condanna al rilascio. Dei due convenuti, CE OM (dante causa di uno soltanto degli attori) rimase inizialmente contumace, mentre IO OM si costitui in giudizio, eccependo pregiudizialmente il proprio difetto di legittimazione passiva (poiché aveva intanto donato ai suoi figli la nuda proprietà del bene oggetto della causa) e contestando comunque nel merito la fondatezza delle domande proposte dagli attori.
Essendo stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di RI OM, DO OM, e SC OM, beneficiari della donazione suddetta, la prima restò contumace, mentre gli altri due si costituirono in giudizio, sostenendo che gli attori avevano validamente rinunciato, per pagare un prezzo minore, all'acquisto degli spazi in questione. Analoghe difese svolse poi anche CE OM, costituendosi a sua volta in giudizio. In seguito alla dichiarazione, da parte del procuratore di IO OM, della morte del suo cliente, fu dichiarata l'interruzione del processo e la causa fu riassunta dapprima nei confronti dei successori del de cuius, RI OM, DO OM e SC OM e successivamente, in un ulteriore termine assegnato dal Tribunale, anche nei confronti di loro stessi in proprio quali parti già presenti in causa. Si costitui in giudizio SC OM, che eccepi l'estinzione del processo, contestando la validità del provvedimento di proroga del termine per la riassunzione. La causa fu poi di nuovo riassunta dagli attori davanti al Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto, intanto istituito, con competenza territoriale estesa al comune di Milazzo. Si costituirono in giudizio CE OM, DO OM e SC OM, mentre RI OM restò ancora contumace.
Con sentenza del 12 aprile 1996 il Tribunale, senza provvedere sull'eccezione di estinzione del processo, dichiarò che l'area rivendicata dagli attori era di loro proprietà pro indiviso e condannò i convenuti al rilascio.
Impugnata da RI OM, SC OM e CE OM, la decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Messina, che con sentenza del 9 febbraio 1998, previo rigetto dell'eccezione di estinzione del processo, ha respinto il gravame, al quale si era poi associato anche DO OM e al quale avevano resistito sedici degli originari attori (o loro eredi o aventi causa). Contro questa sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione DO OM, in base a due motivi, e RI OM, SC OM e CE OM, in base a sei motivi, poi illustrati anche con memoria.
A ognuno dei ricorsi hanno resistito, con controricorsi, le dodici persone indicate in epigrafe. Gli altri destinatari delle impugnazioni non si sono costituiti in questa sede.
In esito alla precedente udienza, tenuta il 29 febbraio 2000, questa Corte ha provveduto, in applicazione dell'art. 335 c.p.c., alla riunione dei due ricorsi e ha altresì disposto l'acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado, che non era stato trasmesso insieme con quello di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo addotto a sostegno dei loro rispettivi ricorsi, sia da DO OM, sia da RI OM, SC OM e CE OM, concerne il rigetto, da parte della Corte di appello, dell'eccezione di estinzione del processo che SC OM aveva sollevato davanti al Tribunale di Messina e sulla quale non si era provveduto in primo grado: eccezione basata sul rilievo che la causa, dopo la dichiarazione della morte di IO OM, era stata riassunta, nel termine assegnato dal collegio, mediante un atto notificato soltanto personalmente agli stessi RI OM, SC OM e CE OM, quali eredi del de cuius, ma non anche al loro procuratore, come doveva avvenire in quanto essi già erano parti costituite in causa in proprio, e come era stato poi fatto tardivamente, in seguito all'illegittimo provvedimento del Tribunale, di proroga del relativo termine. In proposito, il giudice di secondo grado ha rilevato, "per tacere" della rinnovazione disposta dal Tribunale con la sua seconda ordinanza ed eseguita dagli attori, che l'eccezione non era stata formulata tempestivamente, poiché il procuratore di SC OM non era neppure comparso nell'udienza collegiale fissata con il primo provvedimento ed egli stesso e gli altri eredi di IO OM erano stati già presenti in giudizio e avevano esposto le loro difese di merito.
Sostengono i ricorrenti che la decisione è affetta da violazione o falsa applicazione degli art. 101, 300, 302, 303, 305, 307, 154, 170 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., nonché da omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione: l'avvenuta estinzione del processo non era stata dedotta tardivamente, bensì nel successivo primo atto difensivo, da parte del procuratore di SC OM, il quale non era tenuto ad essere presente in udienza, dato che non gli era stato notificato l'atto di riassunzione;
la successiva proroga era stata concessa illegittimamente agli attori, sia perché non erano state sentite in proposito le altre parti costituite, sia perché si trattava di un termine perentorio e ormai scaduto.
La censura non può essere accolta.
Sotto il profilo dei denunciati vizi di motivazione, la doglianza è inconferente, poiché si verte sull'asserita inosservanza di norme processuali, che può essere accertata da questa Corte, anche mediante l'esame diretto degli atti di causa, indipendentemente dalla congruità delle ragioni poste nella sentenza impugnata a fondamento della relativa decisione (Cass. 6 novembre 1999 n. 12366). Da tale esame risulta: all'udienza collegiale del 29 novembre 1988 il Tribunale di Messina dichiarò interrotto il processo, avendo il procuratore di IO OM dichiarato la morte del suo rappresentato;
con ricorso depositato in cancelleria il 17 gennaio 1989 gli attori chiesero la fissazione di una nuova udienza, al che il collegio provvide con decreto del giorno 20 dello stesso mese, assegnando il termine del 15 maggio 1989 per la notificazione;
questa fu effettuata personalmente a RI OM, DO OM e SC OM, quali eredi del de cuius, entro il termine stabilito;
non fu invece indirizzata al procuratore di DO OM e di SC OM, quali parti che già stavano in giudizio in proprio;
all'esito della nuova udienza collegiale, tenuta il 20 marzo 1990 in assenza del suddetto procuratore, con ordinanza del 12 aprile 1990 il Tribunale rinviò la causa al 25 settembre 1990 e fissò un ulteriore termine - che fu poi rispettato - per la notificazione dell'atto di riassunzione a DO OM e SC OM presso il loro procuratore, il quale depositò il 13 settembre 1990 un "foglio di conclusioni", nell'interesse del secondo dei suoi assistiti, eccependo l'estinzione del processo. Ne consegue che l'eccezione, contrariamente a quanto ha ritenuto la Corte di appello, è stata formulata tempestivamente da SC OM, nella prima difesa che aveva potuto svolgere come parte che era stata in giudizio in proprio (e non come erede di IO OM). Non avendo ricevuto alcuna ufficiale notizia del decreto del 20 gennaio 1989, infatti, il suo procuratore non era formalmente tenuto a comparire all'udienza fissata con tale provvedimento, nella quale invece, secondo la sentenza impugnata, avrebbe dovuto essere presente e sollevare l'eccezione di cui si tratta.
Il suo rigetto, tuttavia, risulta corretto, alla stregua dell'altra ratio decidendi su cui la pronuncia si basa: l'avvenuta notificazione dell'atto di riassunzione a SC OM (e a DO OM) in proprio, presso il loro difensore, nel termine stabilito con l'ordinanza collegiale del 12 aprile 1990.
Di questo provvedimento i ricorrenti contestano la legittimità, sia perché è stato emesso in violazione del principio del contraddittorio, senza sentire le altre parti costituite, sia perché contrasta con la più recente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "il termine per la notifica del ricorso per la riassunzione del processo interrotto e del decreto di fissazione dell'udienza apposto ai sensi dell'articolo 303 cod. proc. civ. può essere prorogato dopo la scadenza, salvo che non sia già decorso il semestre dalla dichiarazione di interruzione" (Cass. 8 febbraio 2000 n. 1364). Nè l'una ne' l'altra di queste deduzioni sono fondate. Relativamente alla prima, è sufficiente osservare che i difensori delle "altre parti costituite" (gli attori e CE OM) erano stati presenti all'udienza del 20 marzo 1990 e ben avrebbero potuto formulare le loro deduzioni in ordine alle conseguenze di quanto in precedenza era avvenuto, senza che il Tribunale dovesse specificamente interpellarli in proposito.
Quanto al secondo punto, va rilevato che il precedente invocato dai ricorrenti non è pertinente, perché non concerne i casi in cui, come nella specie, il ricorso (depositato entro il semestre) e il decreto ex art. 303 c.p.c. siano stati notificati tempestivamente, ma non a tutti i litisconsorti necessari (qual era anche SC OM "in proprio", nei cui confronti era stata disposta l'integrazione del contraddittorio, in seguito all'eccezione di difetto di legittimazione proposta da IO OM). In tali ipotesi non si tratta di "prorogare" il termine assegnato dal giudice per la notificazione dell'atto di riassunzione (nè quindi rileva che siano - o non - già trascorsi sei mesi dalla dichiarazione di interruzione), bensì di stabilirne ex novo un altro e diverso, ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti pretermesse, ai sensi quindi non dell'art. 303, ma dell'art. 102 c.p.c., cosicché è soltanto l'inutile decorso di questo secondo termine che determina l'estinzione del processo (cfr. Cass. 29 aprile 1998 n. 4365: "anche in ipotesi di litisconsorzio necessario per ragioni processuali (nella specie, a seguito di chiamata in causa del c.d. vero legittimato), l'omessa o tardiva riassunzione nei confronti di taluna delle parti non è causa di estinzione, neppure parziale, del procedimento, stante la possibilità. da riconoscersi al giudice, di provvedere alla sanatoria di quel vizio di inattività, a mezzo dell'integrazione del contraddittorio ex art. 102 cpv. c.p.c.". In questo senso, dunque, può e deve intendersi l'ordinanza del Tribunale di Messina del 12 aprile 1990, nella quale, del resto, non si parla affatto di "proroga" del termine precedentemente fissato con il decreto del 20 gennaio 1989, bensì proprio di "assegnazione" di un (nuovo) termine.
Con il secondo motivo del loro ricorso RI OM, SC OM e CE OM si dolgono del rigetto, da parte della Corte di appello, del motivo di gravame con cui avevano lamentato che il Tribunale, dando alle domande proposte nei loro confronti "una eclettica valenza che invece non potevano avere", era incorso in extrapetizione, provvedendo in difformità da quanto era stato richiesto. Anche la sentenza di secondo grado, a dire degli attori, è affetta da analogo vizio, derivante da violazione degli art. 112 c.p.c., 41 sexies legge 17 agosto 1942, n. 1150, 26 legge 28 febbraio 1985, n. 47, 817, 818, 1117, 1477 c.c., oltre che da omessa,
insufficiente, contraddittoria e giuridicamente illegittima motivazione, poiché SC LI e gli altri acquirenti di appartamenti o botteghe del palazzo RI avevano avanzato le loro pretese sul parcheggio, senza corresponsione di supplementi di prezzo, come su un bene condominiale ex lege, mentre invece tale diritto è stato loro riconosciuto sotto il profilo, completamente diverso, su una pertinenza dell'edificio, non esclusa negli atti di alienazione delle varie unità immobiliari del fabbricato. Anche questa doglianza va disattesa.
Si deve innanzitutto smentire l'affermazione dei ricorrenti, secondo cui questa Corte, essendo stata dedotta l'inosservanza di norme processuali, potrebbe addivenire a una diversa interpretazione degli atti di causa, mediante il diretto loro esame. Si tratta, invece, di apprezzamenti tipicamente di merito, riservati al giudice a quo: la violazione del principio della corrispondenza tra "chiesto e pronunciato", censurabile in sede di legittimità attraverso tale immediata verifica, così nel caso di extrapetizione come in quello di omessa pronuncia, è soltanto quella che non sia conseguita a una valutazione (asseritamente) erronea, per eccesso o per difetto, del contenuto della domanda (Cass. 24 marzo 2000 n. 3538). La decisione può quindi essere sindacata esclusivamente sotto il profilo dei vizi della motivazione, dai quali tuttavia la sentenza impugnata risulta del tutto immune, poiché la Corte di appello ha dato adeguatamente ed esaurientemente conto delle ragioni della decisione sul punto, senza incorrere in errori logici: ha spiegato perché l'interpretazione compiuta dal Tribunale doveva considerarsi "condivisibile", osservando che la domanda era stata "formulata in maniera ambivalente", essendo stato "chiesto che l'area di parcheggio venisse dichiarata pertinenza dell'edificio e solo come dichiarazione conseguenziale (verosimilmente formulata imperfettamente) che l'area medesima venisse dichiarata bene comune ai proprietari dell'edificio".
D'altra parte, un'effettiva difformità di ciò che è stato deciso, rispetto a quanto era stato chiesto, neppure è stata dedotta nel ricorso, ne' lo era stata nell'atto di appello, non essendosi sostenuto che agli attori sia stato accordato qualcosa di più o di diverso da quanto aveva formato oggetto della loro domanda. Dell'accoglimento di questa, infatti, i OM si sono lamentati, affermando che era stato effetto di una ragione differente da quella che gli attori avevano posto a suo fondamento: non perché gli spazi destinati a parcheggio fossero parti comuni dell'edificio, comprese come tali in quelle trasferite agli acquirenti delle singole unità immobiliari, bensì perché erano pertinenze del fabbricato, non escluse negli atti di alienazione. Oltre che del petitum, quindi, non vi è stata immutazione neppure della causa petendi, essendosi trattato semmai di una diversa qualificazione giuridica del titolo posto a fondamento della pretesa, che il giudice era senz'altro abilitato a compiere, anche di ufficio (Cass. 9 maggio 2000 n. 5840). Con il secondo motivo del ricorso di DO OM e con il terzo di quello di RI OM, SC OM e CE OM, vengono denunciate violazione e falsa applicazione degli art. da 1362 a 1367 c.c., nonché difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, con riferimento all'interpretazione data dalla Corte di appello ai contratti di vendita delle unità immobiliari acquistate dagli originari attori: si sostiene che le clausole di esclusione dal trasferimento di "tutto quanto non espressamente specificato" sono state erroneamente intese come riferentisi alle parti comuni dell'edificio, anziché agli spazi destinati a parcheggio.
La censura non è fondata.
A proposito della dedotta violazione delle regole di ermeneutica negoziale, va rilevato che alla loro indicazione, contenuta nell'intestazione dei motivi di ricorso in esame, non è seguita alcuna concreta esplicitazione, salvo che per la lamentata pretermissione del comportamento successivo delle parti (consistito, tra l'altro, nella proposizione stessa della domanda introduttiva di questo giudizio nei termini in cui era stata formulata, nonché in riconoscimenti del diritto dei venditori e in atti di disposizione da parte di questi ultimi) che renderebbe manifesta la loro volontà di non includere nelle alienazioni l'area in contestazione. Ma si tratta di un criterio sussidiario (Cass. 12 aprile 2000 n. 4671), poiché all'interpretazione dei contratti conclusi per iscritto (e in particolare ai fini dell'individuazione dell'oggetto di quelli comportanti trasferimento di immobili: Cass. il aprile 1992 n. 4474) si deve procedere, primariamente, ricostruendo la comune intenzione delle parti sulla base del testo del negozio, potendosi ricorrere ad elementi estrinseci soltanto ove permangano margini di incertezza a causa di lacune, ambiguità o contraddizioni interne (Cass. 23 novembre 1998 n. 11878): ipotesi che il giudice di secondo grado, cui la relativa valutazione era riservata, ha reputato insussistente, avendo rilevato che la riserva di proprietà di "tutto quanto non espressamente previsto", nei contratti, doveva intendersi riferita alle parti comuni dell'edificio, immediatamente prima indicate nella stessa clausola e in maniera da non esaurire l'elencazione contenuta nell'art. 1117 c.c.; invece le aree di parcheggio - per il disposto del già allora vigente art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e come e stato poi ribadito dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 - costituivano una delle "pertinenze", che formavano oggetto di un'altra previsione contrattuale, con cui tutte erano state "espressamente indicate come comprese nella vendita". Nè dunque la motivazione manca, o è insufficiente o contraddittoria, sicché neppure sotto l'altro dedotto profilo la censura può essere accolta.
Con il quarto motivo del loro ricorso, RI OM, SC OM e CE OM lamentano violazione o falsa applicazione degli art. 41 sexies legge 17 agosto 1942, n. 1150, 26 legge 28 febbraio 1985, n. 47, 817, 818, 1374, 1419 c.c., 112 c.p.c., nonché motivazione insufficiente, contraddittoria e giuridicamente illegittima, per avere la Corte di appello respinto la loro domanda diretta ad ottenere uno specifico e ulteriore corrispettivo per l'area di parcheggio, di cui è stata attribuita agli originari attori la proprietà: di tale decisione viene dedotta l'erroneità, in quanto il carattere pertinenziale degli spazi in questione non esclude che abbiano un loro valore autonomo, della cui perdita il venditore ha diritto ad essere compensato.
La doglianza va disattesa, poiché difetta del requisito della pertinenza alla ratio decidendi posta a base, sul punto, della sentenza impugnata.
Il giudice di secondo grado non ha affatto negato che i compratori non fossero tenuti a pagare il prezzo anche dell'area in contestazione, secondo la quota corrispondente all'alloggio o alla bottega da ognuno acquistati. Ha però ritenuto che esso fosse "ricompreso", nell'intento delle parti contraenti, in quello pattuito, globalmente e "a corpo", per le varie unità immobiliari vendute, insieme con le quali era stata trasferita la porzione destinata al parcheggio, non ex lege, ma in quanto anch'essa era oggetto delle varie alienazioni, secondo la volontà delle parti. Ebbene, a questo argomento nulla è stato specificamente opposto da RI OM, SC OM e CE OM, i quali si sono limitati a ribadire la tesi esposta nel terzo motivo del loro ricorso, secondo cui gli atti di vendita, invece, dovevano essere intesi nel senso che non si riferissero (anche) alla superficie vincolata a parcheggio.
Con il quinto motivo i ricorrenti, denunciando la violazione o falsa applicazione degli art. 41 sexies legge 17 agosto 1942, n. 1150, 26 legge 28 febbraio 1985, n. 47 e della relativa ratio informatrice, degli art. 817, 818, 819 c.c., nonché motivazione insufficiente, contraddittoria e giuridicamente illegittima, sostengono che il parcheggio non poteva essere stato acquistato anche dai compratori delle botteghe, delle quali non era qualificabile come "pertinenza", dato che le citate disposizioni di legge si riguardano soltanto le unità immobiliari "abitative".
Neppure questa censura è fondata.
Premesso che si tratta di questione di diritto, sicché sarebbero irrilevanti gli eventuali vizi di motivazione della sentenza impugnata, va osservato che esattamente la Corte di appello ha ritenuto - in aderenza sia alla lettera sia allo scopo dell'art. 41 sexies della legge 17 agosto 1941, n. 1150 e dell'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 - che il vincolo pertinenziale degli
"appositi spazi per parcheggi" si instaura globalmente con le "nuove costruzioni" nelle quali debbono essere "riservati", indipendentemente dalla destinazione, abitativa o commerciale, delle singole loro unità immobiliari. La norma, infatti, prescinde del tutto da tale distinzione, poiché commisura la superficie da adibire a parcheggio al volume (intero) del fabbricato, senza consentire alcuna deduzione per le "cubature" non destinate ad abitazioni. D'altra parte, se così non fosse, resterebbe frustrata la finalità della norma - che è diretta a contenere l'ingombro costituito dai veicoli in sosta negli spazi pubblici - perché il traffico "attirato", per ogni unità di volume, rispettivamente dai locali commerciali e da quelli abitativi, è maggiore per i primi. Ne consegue il rigetto anche del sesto motivo di ricorso, con cui RI OM, SC OM e CE OM contestano la legittimità delle pronunce con le quali sono state poste a loro carico le spese dei giudizi di merito: pronunce che contrasterebbero con l'art. 91 c.p.c., in quanto le sentenze di primo e di secondo grado erano basate "su una realtà inesistente".
I due ricorsi vanno pertanto respinti.
Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti, per giusti motivi.
DISPOSITIVO
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2001