Sentenza 17 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/06/2002, n. 8669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8669 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2002 |
Testo completo
086 69 /02 C. 71380 REPUBBLI IN NOME DEL N LOTALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Hott. Bruno SACCUCCI - Presidente R.G.N. 16489/00 - Consigliere Cron.23785 Dott. Massimo ODDO Dott. Mario CICALA - Rel. Consigliere Rep. - Consigliere Ud. 18/12/01 Dott. Antonio MERONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente N. 71380 SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente OL NI, OC AN IA, domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 94 INT 8, presso lo studio dell'avvocato GIOVAN FIORE, che li difende unitamente all'avvocato ITALO GALLIGANI, giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, elettivamente 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO PORTOGHESI STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001 2655
- controricorrente -
1- avverso la decisione n. 4631/99 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 12/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/01 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato FIORE, che si riporta al ricorso e insiste per l'accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 10 16489SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I sig.ri GI FO e NA MA RO ricorrono per cassazione deducendo due motivi avverso la pronuncia 12 luglio 1999, n. 4631 con cui la Commissione Tributaria Centrale accoglieva i ricorsi dell'Ufficio II DD di Castenuovo di Garfagnana e per l'effetto dichiarava legittimi gli avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio a carico dei contribuenti per i redditi degli anni 1974, 1975, 1976. La amministrazione resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso i contribuenti deducono violazione dell'art. 111 Cost. in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c. Con il secondo violazione e falsa applicazione dell'art. 39 comma 2° del D.P.R. 600/1973; nel secondo motivo si invoca l'art. 360 n. 3 c.p.c. ma in realtà si deduce, come nel primo, un (presunto) difetto di motivazione, sostenendo che la Commissione Centrale avrebbe dovuto condividere la pronuncia del giudice di primo grado. Si tratta di motivi inammissibili posto che le pronunce della Commissione Tributaria Centrale sono sindacabili da questa Corte solo sotto il profilo della violazione di legge. Tale violazione sussiste anche in caso di difetto assoluto di motivazione, ma nel caso di specie la pronuncia della Commissione Tributaria Centrale è argomentata con dovizia di motivazioni, che evidenziano le ragioni per cui il giudice tributario ritiene fondati gli avvisi di accertamento in questione, richiamando argomenti specifici e certo non apodittici quali la mancata M dichiarazione delle rimanenze finali da parte del contribuente, le risultanze degli accertamenti IVA (legittimamente utilizzabili anche ai fini dell'accertamento dei redditi). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alle spese liquida in lire 3.250.000 (di cui 3 milioni per onorari) oltre alle spese prenotat debito. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 18 dicembre A M E R 2001 P ви мо Гречиоз U Та сыS L/CANCELLIERECT RN SA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2002 Oggi 17 GIU. IL CANCELLIERE C1 LD NO "They