Sentenza 6 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/06/2002, n. 8197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8197 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMAO 0 7CARSAZI AZIONE Oggetto OPPOSIZIONE AD SEZIONE PRIMA CIVILE INGIUNZIONE FISCALE Bosta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 438/00 Dott. Giovanni OLLA Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Consigliere Cron. 22558 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO SALVAGO Rel. Consigliere Rep. Dott. Salvatore FORTE - Consigliere Ud. 14/02/2002 Dott. Fabrizio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AZIENDA U.S.L. 3 GENOVESE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. B. VICO 9, presso l'avvocato LUCIANO SPAGNUOLO VIGORITA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORENZO BONINI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, 2002 presso l'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo rappresenta 389 e difende unitamente all'avvocato LIVIA DAPELO, giusta 1 procura in calce al controricorso;
- controricorrente avversO la sentenza n. 2204/98 del Giudice di pace d i GENOVA, depositata 1'11/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2002 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Lucisano, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato Pafundi, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ingiunzione emessa ai sensi del r.d. 639 del 1910 e resa esecutiva dal Pretore il 12 novembre 1997, l'Azienda USL 3 "Genovese" intimava al comun e di Genova il pagamento di £.1.048.000, secondo la tariffa stabilita dalla Giunta regionale con deliberazione re- gionale n. 1747/1993 e succ. modif., per 8 pareri ob- bligatori resi su richiesta di detta amministrazione in materia di igiene ed edilizia. Proposta dal comune opposizione, l'adito Giudice di Pace con sentenza dell'11 novembre 1998,l'ha accolta, 2 dichiarando infondata la pretesa creditoria dell'Azienda USL in quanto: a) le indagini di natura sanitaria erano espletate a favore del privato conces- sionario, cui del resto la USL prima dell'ingiunzione aveva chiesto stragiudizialmente il pagamento della prestazione;
b) il tariffario regionale prevede prestazioni rese dalla USL l'onerosità delle nell'interesse dei privati o anche di soggetti pubblici allorchè non siano dovute di ufficio, mentre nel caso le stesse erano state richieste dal comune nell'interesse dei concessionari, ai quali, dunque, la USL era tenuta a chiedere il pagamento;
c) la pretesa della USL era comunque iniqua anche perché gravava il comune di un onere per un servizio che era istituzionalmente obbligato ad espletare nell'interesse di privati. Per la cassazione della sentenza la Azienda USL 3 Genovese ha proposto ricorso per tre motivi;
cui resiste il comune di Genova con controricorso. Le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso, la USL, deducendo violazione dei principi generali dell'ordinamento ammi- nistrativo di cui alla legge 241 del 1990, censura la sentenza impugnata per non aver considerato che essa Azienda era chiamata per legge a formulare un parere 3 nell'ambito di una fase endoprocedimentale per cui non le era devoluta alcuna legittimazione attiva ad escute- re in caso di insolvenza il privato che aveva azionato il procedimento amministrativo: spettando detta legitti- mazione al comune che ne era titolare. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 360 n. 4 per errata applicazione di criteri di diritto ed apparenza della motivazione sul criterio di equità adottato, si duole che il giudice di pace attra- verso una interpretazione distorta della deliberazione 1747/93 della Giunta regionale sia pervenuto alla con- clusione che le prestazioni di essa azienda non erano addebitabili al soggetto istituzionale che le aveva ri- chieste;
laddove la documentazione prodotta escludeva inequivocabilmente che le stesse fossero state svolte 2, d'acha parte nell'interesse del comune, laddove la res litigiosa rientrava proprio nella prima previsione della delibera concernente prestazioni rese nell'interesse dei priva- ti, con la conseguenza che detto giudice aveva emesso un giudizio secondo una logica di diritto del tutto vizia- ta cui solo conclusivamente aveva aggiunto un formale richiamo all'equità. Con il terzo motivo, deducendo contraddittorietà di motivazione, addebita infine alla sentenza impugnata di essere pervenuta alla conclusione, malgrado la premessa 4 che le prestazioni di essa USL erano state svolte nell'interesse di privati, che l'esazione delle tariffe spettasse ad un soggetto del tutto estraneo al loro rapporto con il comune concedente: perciò non conside- rando che la legge non attribuisce rilevanza esterna al rapporto endoprocedimentale tra comune ed USL e che l'applicazione del tariffario nei confronti del debitore è un onere del comune, titolare del procedimento ammi- aveva fi- nistrativo;
di cui, invece il giudice di pace nito per stravolgere la nozione. Il ricorso, i cui tre motivi possono essere esami- nati congiuntamente, è inammissibile. } A seguito della nuova formulazione dell'art. 113 secondo comma cod. proc. civ., il giudice di pace, quando pronunzia in controversie di valore non superio- re ai due milioni, non deve procedere alla individua- zione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla fattispecie, ne' e' tenuto al rispet- to dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, essendo tenuto soltan- to, secondo la giurisprudenza di questa Corte invocata dalla stessa Azienda ricorrente ed ormai del tutto con- solidata, all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), nonche', a norma dell'art. 311 cod. proc. 5 civ., di quelle processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio: giacchè, in tali controversie, egli deve giudicare facendo imme- diata applicazione di un'equita' cosiddetta formativa o sostitutiva e deve percio' fondarsi su di un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico (Cass. sez. un. 15 ottobre 1999 n. 716; nonché 14745/2000; 4384/1999; 2599/1999). Consegue che la sentenza impugnata non era ricor- ribile per l'asserita violazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico dedotti dalla USL 3; cui non era consentito neppure di denunciare gli errores in iu- dicando in cui sarebbe incorso il giudice di pace nella individuazione del rapporto obbligatorio nascente dal combinato disposto degli art.2 e 7 della legge regione Liguria 23 del 1981, nonchè della delibera reg. amministrazione ricor- 1747/1993, che attribuisce all' rente il diritto ad ottenere il pagamento nella materia edilizia delle prestazioni espletate "per gli accerta- menti e per le indagini" compiute "nell'interesse di specificamente privati e su loro richiesta"; e, più nella individuazione del soggetto obbligato al loro pa- gamento e, come tale abilitato a resistere alla domanda proposta dalla USL cui gli art.220 e segg. T.U. della legge 1265 del 1934 nonché la menzionata normativa re- 6 gionale devolvono l'obbligo di renderle: in quanto le disposizioni sudette non contengono norme di rango CO- stituzionale o comunitarie, delle quali peraltro neppure la ricorrente ha denunciato l'inosservanza о la falsa applicazione. Né la violazione dell'art. 113 cod. civ. è prospet- tabile per avere il giudice di pace emesso, applicando dette norme, un giudizio secondo diritto (solo aggiun- gendo all'ultimo un mero richiamo formale all'equità) ed una valutazione priva di qualsiasi struttura logica e perciò ricadente nell'arbitrio, pur esso precluso dal- la norma: in quanto la dedotta violazione è da esclude- re non solo se il giudice di pace nel corpo della mo- tivazione non abbia fatto espresso (o implicito) rife- rimento all'equità, ma anche se decide un giudizio di equità necessario secondo diritto, perché ciò significa che ha ritenuto la "regula iuris" implicitamente con- forme all'equità (Cass. 11667/2000; 13340/1999; 1991/1999). Infatti, l'eventuale coincidenza della legge con l'equità non elide la radicale differenza fra il giudi- zio secondo diritto (caratterizzato dalla qualificazio- ne giuridica della fattispecie e dall'individuazione della disciplina di diritto applicabile) da quello se- condo equità (connotato invece dalla diretta formula- B 7 zione da parte del giudice della regola decisoria del caso concreto). Ha più volte rilevato la giurisprudenza di questa Corte che l''equità cui fa riferimento l'art. 113 cod. proc. civ., comma 2, è "sostitutiva" (della regola di diritto), in linea con la valutazione più libera, più elastica e più semplice che si richiede nelle
contro
- versie di minor valore (come del resto accade nel caso, previsto dall'art. 114, in cui le parti abbiano concor- demente domandato, in materia di diritti disponibili, una decisione diversa da quella "secundum jus"). Non si tratta quindi, di, equità "correttiva o in- tegrativa" della regola legale, la quale implicherebbe che il giudice di pace sia tenuto, proprio nelle con- troversie minori, ad individuare anzitutto la discipli- na di diritto positivo applicabile in astratto ed a spiegare poi le ragioni per le quali in concreto se ne discosta, con un'attività decisoria che risulterebbe notevolmente più complessa di quella secondo diritto e che sarebbe inspiegabilmente compiuta in unico grado, considerato il carattere generale dell'inappellabilità delle sentenze pronunziate secondo equità prevista dal- l'art. 339 cod. proc. civ., commi 2 e 3. Sulla base di queste premesse è perciò agevole com- prendere perché unico limite del giudizio di equità è 8 il dovere del giudice di pace di conformarsi alle norme di rango costituzionale e/o comunitario, siccome poste da una fonte di livello superiore a quella della legge originaria che il giudizio equitativo prevede;
e che al di là di siffatta ipotesi, l'ammissibilità del ricorso per violazione di legge è concettualmente preclusa dal- la non configurabilità a proposito del giudizio equi- della violazione di una regola (posta dalla tativo legge) che presuppone invece un giudizio secondo dirit- to. D'altra parte, benché la regola equitativa applica- ta non sia in sé sindacabile in sede di legittimità, va tuttavia rimarcata la netta differenza fra equità ed assoluta discrezionalità o arbitrio, che la USL ha rav- visato nella sentenza impugnata, in quanto anche il giu- dizio di equità deve presentare una struttura logica e valutativa, pur se non necessariamente di tipo sillogi- stico, posto che l'individuazione del criterio regola- tore del singolo caso avviene piuttosto attraverso il procedimento logico intuitivo di cui si è detto. Ed allora l'insindacabilità, con il limite prima tracciato, della determinazione equitativa della regola sostanziale in base alla quale la controversia è stata decisa, non esclude la configurabilità di censure ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 4, nei casi ve- ramente patologici di inesistenza di una qualsiasi mo- tivazione, ovvero ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 5, allorché l'enunciazione del criterio di equità adottato (pur se siano state applicate norme di diritto, esplicitamente o implicitamente ritenute cor- rispondenti all'equità) sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza О di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione. Ma nessuna delle due ipotesi ricorre nella fatti- specie in cui il giudice di pace ha applicato proprio la normativa regionale e la delibera concernente il ta- riffario invocate dalla USL e le ha interpretate non nel senso attribuitogli, che le prestazioni fossero state nel cas o espletate nell'interesse dell'amministrazione comunale, bensì nel senso propu gna- to dalla Usl che le stesse fossero rese a favore di privati e non di enti istuzionali che agiscono per in- teressi propri;
e tuttavia, proprio per tale ragione è pervenuto alla conclusione che la titolarità passiva della relativa obbligazione fosse posta dalla menziona- ta normativa in capo ai soggetti a favore dei quali le prestazioni erano state svolte e non in capo al sogget- to istituzionale che non ne aveva fruito e che le aveva richieste nell'interesse dei concessionari: come dimo- 10 strava ancora la circostanza che la stessa USL ne aves- se preventivamente domandato il pagamento a costoro e che sempre nell'interesse di costoro l'amministrazione comunale ne avesse preteso l'adempimento. Per cui non solo il giudice di Pace di Genova ha deciso la causa facendo applicazione di norme di dirit- to, ma è evidente che tali norme sono state per implici- to ritenute corrispondenti a regole di equità, avendo la sentenza correttamente ravvisato in esse la possibi- lità di regolare equitativamente il caso concreto, sen- za la necessità di discostarsene: in particolare rite- nendo rispondente ad equità il principio in virtù del quale il soggetto tenuto al pagamento di una prestazio- ne professionale è proprio quello a favore del quale e nel cui interesse la stessa è stata espletata;
e, per converso, iniquo il principio per cui di essa dovrebbe invece risponderne l'amministrazione comunale tenuta per legge a richiederla a favore di quest'ultimo. E l'asserita insufficienza o incongruenza di detta moti- vazione o gli errori di diritto di cui la stessa è af- fetta non costituiscono vizi denunciabili per via di ricorso per cassazione, circoscritto ai soli profili della motivazione inesistente о meramente apparen- te: essendo insindacabile il momento del giudizio equi- tativo rimesso a detto giudice. ( 11 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si(1 ) liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la USL ri- corrente al pagamento delle spese processuali che li- quida in favore del comune di Genova in complessi- ve. ..di cui Euro 750,00 per onorario di difesa. Così deciso in koma il 14 febbraio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Salvatore Salvago Giovanni Olla Hist You R CASSAZIONE vie Con e Deposi to in Cancelleria Pr IL CANCELLIERE in Luisa Passati - 6. GIU. 2002 More IL CANCELLIERE 12