Sentenza 3 maggio 1999
Massime • 1
Nel giudizio di equità del conciliatore il vizio di motivazione rileva soltanto quando questa è inesistente o perplessa (e quindi meramente apparente) o del tutto contraddittoria; inoltre, la violazione di norme generali può essere dedotta nel ricorso per Cassazione, quando le norme violate assumono il ruolo di principi regolatori della materia e ancor prima di precetti costituzionali o di principi generali dell'ordinamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/05/1999, n. 4384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4384 |
| Data del deposito : | 3 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VO EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL BABUINO 124, presso lo studio dell'avvocato ANDREA TESTA, difeso dall'avvocato DOMENICO DUCCI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN IA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 358/96 del Giudice conciliatore di NAPOLI, emessa il 20/08/96 (R.G. 501/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/98 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che:
la sig.ra SO AM, premesso che aveva affidato ad una lavanderia gestita dal Sig.
US TT il lavaggio di un suo capo di vestiario di particolare valore commerciale che era stato irreparabilmente danneggiato;
ha citato davanti al Giudice Conciliatore di Napoli il TT chiedendone la condanna al risarcimento dei danni;
il Giudice con sentenza resa in data 20.8.1996, ritenuto che era stata dimostrata la non perfetta esecuzione, a regola d'arte, dell'opera di lavatura, ha determinato equitativamente (tenuto conto del consumo comunque del bene e della mancanza di elementi comprovanti il danno subito) in L. 350.000 il quantum del risarcimento dovuto all'attrice;
avverso tale sentenza il TT ha proposto ricorso in Cassazione;
Osservato in diritto che:
con unico motivo - formulato per difetto assoluto di motivazione sui punti relativi alla legittimazione passiva, nonché all'an e al quantum debeatur- il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia: a) del tutto omesso di illustrare, sotto il profilo logico e formale, i criteri adottati e l'iter logico giuridico seguito per giungere al proprio convincimento;
b) disatteso le "norme generali" regolanti il rapporto tra committente ed esecutore, nella determinazione della somma spettante a titolo di risarcimento;
secondo la prevalente giurisprudenza che questo S.C. intende confermare, nel giudizio di equità il vizio di motivazione rileva soltanto quando questa è inesistente o perplessa (e quindi meramente apparente) o del tutto contraddittoria;
inoltre, la violazione di "norme generali" può essere dedotta nel ricorso per Cassazione, quando le norme violate assumono il ruolo di principi regolatori della materia e, ancor prima, di precetti costituzionali o di principi generali dell'ordinamento;
in base a tale giurisprudenza, le censure esposte debbono essere rigettate, dato che la sentenza impugnata ha motivato l'accertamento del danno con le risultanze istruttorie, sia pure genericamente indicate, ed ha stabilito il quantum della liquidazione secondo una corretta valutazione equitativa, non priva di adeguata motivazione. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 6.11.1998.