Sentenza 19 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/2001, n. 2391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2391 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 023 9 1 / 0 1 OMEDEL OL ALIA O LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente R.G.N. 19534/98 LUPI Consigliere Cron.4960 Dott. Fernando Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO CELENTANO Consigliere Ud. 22/11/00 Dott. Attilio SERVELLO Rel. Consigliere Dott. Gianfranco CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. I SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 19 FEB. 2001 FALLIMENTO 62488 ITALIANA PROGETTI SPA, in persona del IL CANCELLIERE legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA DELLA BALDUINA 59, presso lo CANCELLERIA studio dell'avvocato FALZETTI CARLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BELLETTI 0 2 SIMONETTA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in UFFICIO COPIE del legale rappresentante pro tempore, persona Rilasciata copia legale al Sig. FALZETTI elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2000 per diritti ✓ #02 MOR 2001 l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 4823 presso CANCELLIERE -1- rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, FONZO FABIO, CORRERA FABRIZIO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 15611/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 07/09/98, R.G.N. 35913/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/00 dal Consigliere Dott. Gianfranco SERVELLO;
udito l'Avvocato BELLETTI;
udito l'Avvocato ANTONINO SGROI per delega FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 19534-98 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 16.9.1996 la Italiana Progetti s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza 9/12 - 1 - 1996 n. 688 con la quale il Pretore di Roma aveva respinto l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto 20.2.1995 n. 239 recante ingiunzione di pagamento in favore dell'INPS della somma di L.
1.700.662.945 per contributi omessi e sanzioni civili relativi al periodo 1.1.1986-28.2.1994. Si doleva la società che il Pretore avesse illegittimamente ovviato alla decadenza probatoria nella quale l'INPS era -a suo dire- incorso costituendosi tardivamente, disponendo d'ufficio l'acquisizione di informazioni presso l'Istituto medesimo. L'INPS, costituitosi, chiedeva il rigetto del gravame con conseguente conferma della impugnata sentenza. Il Tribunale respingeva l'appello, ritenendo che le risultanze di causa fossero tali da imporre al giudice l'esercizio del potere -dovere ex art. 421 c.p.c.- e che in ogni caso si trattasse di mere acquisizioni documentali non soggette al limite posto dall'art.437 c.p.c.- e condannava la Italiana Progetti al pagamento delle spese liquidate in L.
8.700.000. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione con tre motivi illustrati da memoria il Fallimento Italiana Progetti s.p.a. e resiste l'INPS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 416 c.p.c.: l'Istituto sarebbe infatti decaduto dalla 3 1 facoltà di formulare prove e di produrre documenti essendosi tardivamente costituito ed il Tribunale avrebbe errato nel non riconoscere tale decadenza. Con il secondo motivo il ricorrente fallimento lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 421 c.p.c. poiché a suo dire le richieste informazioni avrebbero costituito un espediente per consentire all'Istituto una difesa che gli era oramai preclusa. Con il terzo motivo, il ricorrente censura infine violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.p.c. in quanto, a fronte di una precisa contestazione circa una duplicazione di titoli, l'INPS non avrebbe fornito la prova dell'esistenza del titolo azionato. Va premesso che, secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe riassunto in sentenza, sotto la intitolazione "svolgimento del processo", le vicende in maniera non esatta sottacendo fatti e comportamenti che vizierebbero in radice l'intero processo, che egli ricostruisce nel termini che seguono. L'INPS notificava alla Italiana Progetti s.p.a. in data 11.3.1995 la ingiunzione n. 2303/95 emessa dal Giudice del Lavoro di Roma che la condannava a pagare in suo favore la somma di L.
1.700.662.045 oltre le spese. La Italiana Progetti proponeva opposizione con ricorso depositato il 30.3.1995. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione del 18 luglio come udienza di prima comparizione, veniva notificato all'INPS, che non si costituiva nei termini di cui all'art. 416 c.p.c. e non compariva nemmeno all'udienza del 18.7.1995. Il Pretore, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia dell'Istituto opposto e pronunciava la seguente ordinanza: Il Pretore, rilevato che l'INPS, creditore del D.I. non si è 66 4 costituito e non ha fornito alcun chiarimento in ordine ai rilievi mossi nel ricorso in opposizione, particolarmente con riferimento alle ingiunzioni già emesse che si riferiscono al periodo 1.10.1992-30.10.1992, dispone la sospensione della provvisoria esecuzione e rinvia per discussione alla udienza del 1.12.1995 e fa richiesta di informativa all'INPS in ordine alle effettive ragioni delle richieste azionate con decreto ingiuntivo n. 303/95 invitando il medesimo istituto a fornire la documentazione necessaria". Tra l'udienza del 18 luglio e quella del 7.12.1995, cui il processo era stato rinviato d'ufficio dal 1.12.1995, il difensore dell'Istituto depositava un fascicolo contenente memoria e documenti, di cui la opponente aveva chiesto lo stralcio, rilevando la tardività della costituzione. In data 9 gennaio 1996 il Pretore rigettava l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto (n. 89176/95) e condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessive L.
5.000.000. Ma è proprio la narrativa appena riportata a rendere palese l'infondatezza dei primi due motivi del ricorso, che vanno congiuntamente esaminati, in quanto connessi: il ricorrente, infatti non contesta ed anzi conferma la premessa da cui muove il collegio di merito e cioè che l'opposizione non ha riguardato l'esistenza del debito contributivo, ma si è concretata solo nell'allegazione- definita dal Tribunale del tutto generica- concernente una pretesa duplicazione di titoli, "essendo stata ipotizzata- si legge in sentenza- la possibiltà che l'INPS avesse già azionato in altre procedure monitorie i medesimi crediti". Del tutto correttamente, quindi, il Tribunale ha ravvisato non già il difetto di assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'opposto (del quale si dirà in seguito), bensì un'obiettiva incertezza istruttoria, tale da legittimare 5 l'esercizio dei poteri officiosi da parte del Pretore, poteri che, è bene sottolineare, non hanno sopperito ad alcuna carenza probatoria, dovendo, semmai, imputarsi proprio all'opponente il difetto di prova circa la allegazione dell'avvenuta duplicazione. In linea di principio deve escludersi che l'Istituto fosse decaduto dalla ✓ facoltà di produrre i documenti atti chiarire l'eventualità di una doppia riscossione, anche a prescindere dall'ordinanza pretorile di informativa sul punto. E' infatti appena il caso di ricordare che nel rito del lavoro le prove precostituite -quali, appunto, quelle documentali- non ricadono nel divieto di cui all'art. 416 cod. proc. civ. e possono essere prodotte in qualsiasi momento del giudizio di primo grado, fino all'udienza di discussione (e anche di appello) qualora riguardino non eccezioni processuali o di merito in senso stretto, ma mere difese- e tale va qualificata la replica dell'INPS all'allegazione concernente la duplicazione- senza con ciò incorrere nelle preclusioni di cui agli artt. 414, 416, applicabili alle sole prove costituende, come quelle testimoniali (Cass. nn. 4430/1999 e 11685/1992, nonché nn. 1359/1993 e 817/2000), essendo le prove precostituite soggette ad un regime diverso rispetto alle dette prove costituende (Cass.n. 5639/1999). Come si è già rilevato l'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c. è stato correttamente ritenuto legittimo, in quanto volto ad eliminare un'obiettiva incertezza riguardante una situazione di dubbio, oltretutto soltanto prospettata dalla stessa società attrice in opposizione, e non certamente finalizzato a sollevare il convenuto da un (inesistente) onere probatorio (ad abundantiam si osserva poi che -secondo quanto risulta dalla stessa narrativa contenuta in ricorso e come sopra riportata- l'ordinanza pretorile ha riguardato un decreto ingiuntivo e cioè il n. 303/95- diverso da quello opposto). Sul punto va ricordato che l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ., involge un giudizio di mera opportunita' rimesso ad un apprezzamento discrezionale del giudice che si sottrae al sindacato di legittimita' (Cass.n. 10658/1999), in particolare tale discrezionalità è stata ribadita con riguardo al potere officioso di ordinare l'esibizione di documenti, il cui (so esercizio non comporta alcun vincolo per il giudice (Cass.nn.4946 e 6769/1998). Ed ancor più in generale, non può prescindersi dal principio secondo cui, nel rito del lavoro, dove, per la particolare natura dei rapporti controversi il principio dispositivo va contemperato con quello della ricerca della verita' materiale mediante una rilevante ed efficace azione del giudice nel processo, quando le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, non puo' farsi meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova ma occorre che il giudice, ove reputi insufficienti le prove gia' acquisite, eserciti il potere dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori - sollecitati da tale materiale e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, senza che a cio' sia d'ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti (Cass. nn. 1304/1997, 1894 e 310/1998,7564/1999, 8271/2000). Del tutto estranee al giudizio di legittimità, in quanto volte a contestare l'apprezzamento dell'idoneità della prova effettuato dal giudice di merito, sono poi le ulteriori considerazioni del ricorrente circa l'asserita sufficienza della documentazione in atti a fondare una decisione. на 7 Anche il terzo motivo è infondato. Si è detto che sarebbe stato onere della società attrice in opposizione fornire la prova della propria allegazione e non può quindi farsi carico all'INPS di tale mancato assolvimento, avendo l'Istituto già dato la prova dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo.. Non va in ogni caso dimenticato che nel procedimento de quo, pur conservando il resistente in opposizione (a decreto ingiuntivo) la veste e gli oneri del ricorrente, l'opposizione, introducendo l'ordinario giudizio (art. 645 secondo comma cod. proc. civ.), non pone nel nulla il ricorso in forza del quale è stato emesso il decreto: ed è pertanto in tale atto propulsivo della fase monitoria che va individuato l'adempimento dell'indicato onere circa i fatti costitutivi della pretesa. Cio' e' deducibile -ha osservato questa Corte- anche dal fatto che la contraria interpretazione condurrebbe all'assurda conseguenza d'una indiretta precostituita soccombenza del ricorrente (in ingiunzione) che sia contumace in primo grado (per l'ovvio inadempimento degli oneri previsti dall'art. 414 cod. proc. civ.: conseguenza normativamente esclusa, anche attraverso l'espressa disciplina della simmetrica contumacia dell'opponente, per l'art. 647 primo comma prima parte cod. proc. civ.). L'esposizione dei fatti contenuta nel ricorso introduttivo conserva pertanto la propria efficacia nel giudizio di opposizione, ai fini dell'adempimento dell'onere del ricorrente e il relativo inadempimento deve essere accertato attraverso l'integrato esame del ricorso per ingiunzione e della costituzione nel giudizio di opposizione (Cass. n. 12200/1999) ne' le carenze della memoria di costituzione nel giudizio di opposizione rispetto alle prescrizioni di cui 8 all'art. 414 cod. proc. civ. possono determinare la nullita' del ricorso per decreto ingiuntivo, poiche' l'inosservanza degli artt. 414 e 416 non si riverbera su atti precedenti alla fase di cognizione e aventi una loro autonomia, Cass.n. 5340/1999). Il ricorso va in conclusione rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in £19.000, oltre a £ 12.000.000 (dodici milioni) per onorari. Così deciso in Roma il 22 novembre 2000. Il Relatore Il Presidente можно амбороші варто было Sell IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 19 FEB. 2001 IL LABORATORE DI CANCELLERÍA I 0 3 A D 1 S 3 , S . 5 O A T L . T R L , N A ' O A L S B 3 E L I 7 P E - D S D 8 I A - I N 1 T S S G 1 N O O E P E S A I G M D I A G E A E , O L D O T R T E I T A T S R L I I N L G E D E E S E R O D 9