Sentenza 9 ottobre 2007
Massime • 1
Non integra una causa di incompatibilità la circostanza che il presidente di un organo collegiale abbia concorso a deliberare la pregressa applicazione all'imputato di una misura di prevenzione, nel contesto della cui motivazione sia stata richiamata la sua appartenenza a un'organizzazione criminale, allorché la "res iudicanda" abbia ad oggetto imputazioni di omicidio e di reati in materia di armi. (Fattispecie in tema di ricusazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/10/2007, n. 39797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39797 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 09/10/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 3228
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 011917/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE CO N. IL 01/10/1966;
avverso ORDINANZA del 05/12/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 5/12/06 la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la dichiarazione di ricusazione proposta il 30/10/06 tramite il difensore munito di procura speciale da DO DO, imputato di concorso nell'omicidio volontario aggravato di matrice camorristica di IA NC, nei confronti del dr. EL AL, presidente della Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere che doveva giudicarlo per tale reato.
La ricusazione è stata proposta ai sensi dell'art. 37 c.p.p., comma 1, lett. a) in relazione all'art. 36 c.p.p., comma 1, lett. g) per avere il dr. EL in precedenza, presiedendo la sezione del locale Tribunale per le misure di prevenzione che con decreto del 6/5/97 aveva applicato al DO la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e presiedendo il collegio della Corte di assise che con sentenza del 19/6/02 lo aveva condannato per un altro omicidio di matrice camorristica, quello di MO SQ, espresso valutazioni di merito in ordine alla esistenza all'organizzazione criminale denominata "clan dei casalesi", alla quale è stato attribuito anche l'omicidio del IA, e all'appartenenza ad essa dello stesso DO.
Contro tale pronuncia il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stato preso in considerazione l'intero fatto storico attribuito al suo assistito nel procedimento in cui è stata proposta la ricusazione che si sostiene essere comprensivo, come aspetto rilevante, dell'appartenenza del predetto al "clan dei casalesi".
La doglianza è priva di fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.. Con sentenza della Corte costituzionale 14/7/00 n. 283 l'art. 37 c.p.p., comma 1 è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere della responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito "sullo stesso fatto" nei confronti del medesimo soggetto. Nel caso di specie l'esistenza della situazione di pregiudizio dal giudice delle leggi così specificamente delineata - rispetto alla quale, stante il carattere di eccezionalità costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte alle norme sulla ricusazione, non vi può essere interpretazione estensiva o analogica - è stata dalla Corte di merito correttamente esclusa per la sostanziale diversità dell'oggetto dei procedimenti in questione e per non essere nei provvedimenti già emessi con l'intervento del dr. EL stata espressa, neppure in via incidentale, alcuna valutazione sulla posizione del DO quanto agli addebiti di concorso nell'omicidio del IA e di strumentale violazione delle leggi sulle armi, fatti che costituiscono l'unico oggetto del procedimento in cui è stata proposta la ricusazione mentre l'aspetto dell'appartenenza del predetto DO al "clan dei casalesi" attiene solo al contesto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2007