Sentenza 18 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/07/2001, n. 9764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9764 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA INNOM EL POPOL1 9764 /0 1 LA CORTE SUL CASSAZIONE Oggetto VENDITASEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 3534/99 Cron. 22367 Consigliere Dott. Ugo RIGGIO - Rep. 33.13 Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Ud. 04/05/01- Consigliere- Dott. Carlo CIOFFI - Rel. ConsigliereDott. Giovanna SCHERILLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE- UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig.. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: TBLUG: 2001 IMPRESA PRESOTTO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato LIRE 1500 CANCELLERIA in ROMA PZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, dall'avvocato BASILE NICOLO' giusta delega in difeso atti;
0401076 ricorrente 0401079
contro
LA AL SA, in persona del legale rappresentante Sig. BET Bruno, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.B. TIEPOLO 21, presso lo 2001 studio dell'avvocato GIORGIO ALABRESE difeso . dall'avvocato LUCIANO FALOMO, giusta delega in atti;
770 -1- v. - controricorrente avverso la sentenza n. 377/98 del Tribunale di PORDENONE, depositata il 16/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il riggetto del ricorso. -2- " 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La spa NA UZ chiedeva ed otteneva dal TO di Pordenone nei confronti della srl TO decreto ingiuntivo di pagamento di lire 4.686.346, a titolo di corrispettivo di una fornitura di calcestruzzo. L'ingiunta proponeva opposizione eccependo in compensazione un controcredito per danni da cattiva esecuzione di una precedente fornitura dei quali chiedeva, in via riconvenzionale, il risarcimento (il tutto da contenersi nei limiti della competenza pretorile). Con sentenza 20/10/92 il TO rigettava l'opposizione. f La decisione veniva confermata dal Tribunale di Pordenone che, con sentenza 16/9/98, rigettava l'appello proposto dalla TO. Contro la sentenza la soccombente ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi. L'intimata ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I Col primo motivo si denuncia violazione degli artt. 132 n.4 cod. proc. civ. e 118 Att., nonchè vizi di motivazione per non avere la sentenza i indicato, se non in maniera apodittica, le ragioni per cui aveva privilegiato, rispetto alla documentazione fornita dalla ricorrente, semplici indizi, dei quali alcuni non erano affatto certi ed altri potevano avere anche un significato diverso da quello che ad essi aveva attribuito il giudicante. Col secondo motivo si denuncia violazione di (art.1406 cod.civ.) per avere la sentenza legge ritenuto che le parti (ES e NA) avevano concordato una "parziale cessione del contratto", considerando che per aversi cessione del non contratto Occorre che il cessionario subentri nell'intera titolarità dei rapporti negoziali, per cui la cessione parziale non è consentita. - I due motivi, da esaminare congiuntamente II perché connessi, vanno disattesi. La sentenza ha ritenuto che tra le parti originarie del contratto (TO e NA) era intervenuto un accordo modificativo in virtù del quale restava fermo tra le predette parti il contratto di vendita del materiale, mentre la levigatura del pavimento diventava oggetto di un contratto d'opera tra la TO ed il terzo. Di conseguenza, ha ritenuto che, ai fini del riconoscimento del controcredito della TO per i danni derivanti dai vizi della levigatura, tali vizi non erano oppponibili alla NA, ma al terzo. La prova dell'avvenuto accordo, modificativo dell'originario contratto, è stata dal giudicante tratta presuntivamente da un insieme di elementi di fatto tutti indicati dalla sentenza. Solo uno di tali elementi è stato contestato dalla ricorrente (e cioè quello relativo al pagamento della levigatura che la TO avrebbe effettuato al terzo), ma trattasi di un elemento non decisivo in relazione agli altri elementi ے ئ (esecuzione della levigatura da parte del terzo, anzichè della NA;
mancata fatturazione di tale prestazione da parte della NA) ritenuti rivelatori dell'accordo dal giudicante modificativo. Inoltre, la ricorrente non ha indicato specificamente gli elementi della prova documentale che, non considerati dal giudicante, contrastavano a suo avviso con quelli presi indicati dalla sentenza. Infine, essendo la ratio decidendi della prova presuntiva sentenza basata sulla apparc del dell'intervenuto accordo modificativo, peraltro tutto ininfluente la qualificazione, erronea, di tale accordo come cessione parziale del contratto originario. III Col terzo motivo si denuncia violazione dell'art.346 cod,proc.civ. per non avere la sentenza rilevato che la NA (appellata) era decaduta dall'eccezione, secondo cui, in base al contratto, essa era tenuta soltanto alla fornitura del materiale e non anche alla levigatura, non avendo tempestivamente riproposto tale eccezione in appello. Anche tale motivo non merita accoglimento. Con la comparsa di risposta in appello la NA aveva ribadito di avere fornito alla TO soltanto i materiali. Correttamente, perciò, l'impugnata sentenza ha ritenuto riproposta l'eccezione sinteticamente osservando che l'appellata aveva con la comparsa di risposta "preso posizione sul punto". Conseque il rigetto del ricorso, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricrrente al pagamento delle spese, liquidate in lire 1.125.800 di cui lire 1.000.000 per onorari. hoooo Roma, 4 maggio 2001 Il presidente TOT 299000 ✓estensore༠ ༠ ༦ ༦༥༦༥༽ 17100 Аралаш 8065 7 7 . 1 0 1 IL CANCELLIERE C1 ValeriaValeria Neri DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 LUG. 2001 IL CANCELLIERE 01 Roma AGENZIA 13 SET. 2004 Registrato in data Serie al n.
1.06545 versate € 16.1.77 CON OS At Dvigente Arta Dorviel 13 H R D E A C 700