Sentenza 12 aprile 2001
Massime • 1
Non dà luogo ad una ipotesi di ricusazione, ai sensi dell'art. 37 cod.proc.pen. come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale, la circostanza che lo stesso magistrato abbia già preso parte a un giudizio a carico dello stesso imputato per fatti diversi (nella specie omicidi differenti) per la pretesa identità delle fonti probatorie valutate e da valutare, atteso che una stessa fonte probatoria, considerata importante ed attendibile in un processo, potrebbe non esserlo altrettanto in un altro.
Commentario • 1
- 1. Art. 37 c.p.p. Ricusazionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2001, n. 25526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25526 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO - Presidente - del 12/04/2001
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FAZZIOLI EDOARDO " N. 2818
3. Dott. LOSANA CAMILLO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 046925/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AN TO N. IL 09/05/1965
avverso ORDINANZA del 07/07/2000 CORTE APPELLO di LECCE sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABBRI GIANVITTORE lette le conclusioni del P.G.. Inammissibilità
FATTO E DIRITTO
1. - Con ordinanza del 7-7-2000 la Corte di Appello di Lecce dichiarava l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione effettuata da RS OB nei confronti del Presidente della Corte di Assise di Lecce dr. CE DA. La corte rilevava che non risultava rispettato il termine per la presentazione previsto dall'art. 38 comma 1 c.p.p., poiché dall'attestazione dell'ausiliario di udienza emergeva soltanto che la dichiarazione era stata presentata all'udienza del 3-7-2000 e prima della fine della stessa, ma non anche prima della scadenza del termine di cui all'art.491 comma 1 c.p.p.. Rilevava, inoltre, che la dichiarazione non era stata presentata alla cancelleria del giudice competente a decidere sulla ricusazione, come previsto dall'art. 38 comma 3 c.p.p., bensì direttamente all'udienza tenuta dal giudice ricusato. Affermava, poi, che la dichiarazione di ricusazione non faceva riferimento ad alcuna delle ipotesi tassativamente previste dalla legge. Sosteneva, infine, che la circostanza - asserita ma non dimostrata - che il dr. CE in altro processo avesse ritenuto attendibili le stesse fonti di prova del processo in corso non implicava manifestazione indebita di giudizio sui fatti oggetto del nuovo processo.
2. - Avverso la predetta ordinanza ricorre il RS, tramite il suo difensore, deducendo la violazione di legge e il vizio motivazionale. Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il termine per la dichiarazione di ricusazione era quello di cui all'art. 38 comma 2, poiché la causa di ricusazione gli era divenuta nota soltanto nel corso dell'udienza. Sostiene, inoltre, che in quanto imputato detenuto non avrebbe potuto presentare la dichiarazione di ricusazione presso la cancelleria del giudice competente a decidere su di essa ne' predisporre copia da depositare presso la cancelleria del giudice ricusato e che pertanto ha delegato il difensore - che ha eseguito il compito affidatogli - a depositare la dichiarazione nella cancelleria del giudice ricusato. Sostiene, infine, che sebbene i motivi dedotti non rientrino, prima facie, in alcuna delle ipotesi di ricusazione previste tassativamente dall'art.37 c.p.p., tuttavia tali ipotesi dovrebbero essere ampliate in base ad un'interpretazione estensiva ed in bonam partem, da effettuarsi alla luce i principi enunciati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 283/2000 e volta ad evitare che si possa ricusare il giudice che ha espresso valutazioni sul fatto di causa fuori dell'esercizio delle proprie funzioni, ma non quello che tali valutazioni ha espresso, in altro procedimento, sullo stesso materiale probatorio che dovrà essere esaminato nel processo in corso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto dev'essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze indicate in dispositivo in considerazione della sua non incolpevole pretestuosità.
Invero la dichiarazione di ricusazione correttamente è stata dichiarata inammissibile perché non deduceva alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 37 c.p.p. La sentenza della Corte Costituzionale citata dal ricorrente ha introdotto nell'ordinamento giuridico una nuova causa di ricusazione, costituita dall'avvenuta valutazione di merito, sullo stesso fatto e nei confronti dello stesso soggetto, espressa dal giudice in un altro procedimento, anche non penale. Tale ipotesi non è configurabile nel caso di specie, poiché alla identità del soggetto non si accompagna l'identità del fatto - in quanto i processi presi in considerazione riguardano omicidi diversi - ma soltanto l'asserita identità delle fonti probatorie.
La stessa sentenza afferma, nella parte motiva, che sarà l'elaborazione giurisprudenziale a definire i vari casi di applicazione della predetta causa di ricusazione, così come è avvenuto per le altre cause di astensione e ricusazione già previste dal codice;
è ovvio, peraltro, che con la predetta affermazione la Corte Costituzionale non ha invitato il giudice ordinario ad un'interpretazione estensiva dei casi di ricusazione. ma ha soltanto ribadito che egli dovrà individuare i casi concreti di ricusazione, nell'ambito del quadro generale delineato dalla legge e quindi soltanto laddove vi sia stata una precedente valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti dello stesso soggetto. L'interpretazione estensiva delle ipotesi di ricusazione, suggerita dal ricorrente, urta con la loro tassatività e l'eccezionalità della normativa sulla ricusazione. Peraltro. si basa su un presupposto non dimostrato e allo stato non dimostrabile, cioè sul fatto che il giudizio nel processo a carico del RS dovrà fondarsi proprio sulle propalazioni indicate dal ricorrente (cioè di persone già considerate attendibili in altro processo da un collegio giudicante di cui faceva parte il dr. CE); infine non tiene conto della possibilità che una stessa fonte probatoria sia considerata attendibile in un processo e non in un altro, e che nell'uno e non nell'altro risulti poi confermata dai necessari riscontri esterni, cioè da dati di fatto autonomi rispetto alla propalazione del chiamante in reità e che riguardino specificamente ogni singolo accusato e ogni fatto ad esso attribuito (Cass., 1^, sent. 16464 del 16-10-1990, rv. 186118). 2. - La manifesta infondatezza del ricorso sotto il profilo esaminato assorbe gli altri due motivi, che presuppongono accertamenti di fatto - rispettivamente in relazione al momento della conoscenza della causa di ricusazione e all'impossibilità di presentare la dichiarazione al giudice competente - e che diventano ininfluenti a fronte della già accertata inammissibilità del ricorso per altra causa.
In relazione a tali motivi, ritualmente dedotti, va comunque osservato in punto di diritto che la dichiarazione di ricusazione non può considerarsi tardiva in caso di incertezza sulla decorrenza del termine e che quest'ultimo decorre da quando la causa di ricusazione sia divenuta nota, cioè da quando sia conosciuta e non soltanto conoscibile (Cass., sent. 5293 del 15-10-1996, rv. 205841; Cass., 1^, sent. 3572 del 23-5-1997, Vitalone). Conseguentemente la ricusazione non può essere ritenuta tardiva se proposta, ai sensi dell'art. 38 comma 2 c.p.p., nel corso dell'udienza e sul presupposto - non smentito da prova contraria - che la conoscenza della causa di ricusazione sia avvenuta nell'udienza stessa.
Si osserva, inoltre, che le forme e i termini della ricusazione - la cui osservanza è prescritta a pena di inammissibilità dall'art. 41 comma 1 c.p.p. - impongono, qualora la causa di ricusazione sia divenuta nota durante l'udienza, che la dichiarazione sia proposta prima della fine dell'udienza e con atto scritto presentato alla cancelleria del giudice competente a decidere sulla ricusazione. L'osservanza del termine e della forma predetti, già difficoltosa per l'imputato libero, diventa particolarmente ardua nel caso che l'imputato ricusante sia detenuto, non potendo egli contemporaneamente apprestare la dichiarazione e presentarla tempestivamente al giudice competente prima della fine dell'udienza alla quale assiste in vincoli.
Invero questa Corte ha talvolta ritenuto che il termine "udienza" debba intendersi come epilogo della stessa, coincidente con la fine del dibattimento (Cass. 1^, sent. 4677 del 13-11-1992, rv. 192597; Cass., 1^, sent. 993 del 14-2-1997, Collini, rv. 207185, Cass., 1^, sent. 4217 del 19-6-97, Tornese, rv. 208407); tuttavia tale opinione è tutt'altro che pacifica, avendo questa stessa Corte più volte ragionevolmente affermato che il termine "udienza" deve essere inteso nel significato suo proprio, cioè come unità quotidiana di lavoro e quindi "giorno" in cui la causa di ricusazione si è manifestata o è divenuta nota (Cass., 1^, sent. 4464 del 24/6/1999, rv. 214658, Cass., 2^, sent. 2933 del 26-6-1996, rv. 206282; Cass., 4^, sent. del 4-6-1998, rv. 211114); comunque il primo indirizzo giurisprudenziale non vale ad escludere la difficoltà per l'imputato detenuto di rispettare le forme e i termini di cui all'art. 38 comma 2 c.p.p., almeno nel caso in cui il dibattimento si concluda in una sola udienza. Nè si può ragionevolmente pensare ad una distinzione tra proposizione e presentazione della dichiarazione - con la conseguenza che i termini atterrebbero esclusivamente alla prima e che la stessa potrebbe essere effettuata davanti al giudice dell'udienza - perché in tal caso si dovrebbe concludere per l'inesistenza di termini per la presentazione, che conseguentemente resterebbe possibile in ogni momento, una volta tempestivamente effettuata la dichiarazione.
Le predette considerazioni - che se opportunamente approfondite potrebbero essere tali da non escludere la prospettazione di questioni di legittimità costituzionale, per lesione del diritto di difesa e disparità di trattamento tra imputati liberi e detenuti - pur se pertinenti ai motivi dedotti, e per questo brevemente sviluppate, perdono di rilevanza nel caso concreto, attesa la manifesta infondatezza del ricorso sul punto della sussumibilità del caso di specie tra le ipotesi di ricusazione tassativamente previste dalla normativa vigente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2001