Sentenza 2 luglio 2012
Massime • 1
Non è configurabile il delitto di omessa o ritardata denuncia nei confronti di un appartenente alla polizia di Stato che venga a conoscenza di notizie relative ad un fatto di reato a seguito di una conversazione di natura privata, svoltasi al di fuori dell'esercizio delle funzioni e non connessa in alcun modo ad esse. (In motivazione, la Corte ha rilevato come gli appartenenti alla polizia di Stato, non essendo quest'ultima una struttura militare, non possono ritenersi in servizio permanente effettivo fuori dall'esercizio delle funzioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2012, n. 29836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29836 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 02/07/2012
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1181
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 12995/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AV DA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 15/07/2011 dalla Corte di Appello di Palermo;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G. dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della ricorrente, avv. Milazzo Fabio, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel quadro di un articolato processo nei confronti di più persone, avente per oggetto reati di associazione per delinquere, falsità ideologica e truffa in danno di compagnie di assicurazione commessi mediante la simulazione di falsi sinistri stradali ovvero il simulato aggravamento delle loro conseguenze lesive, il Tribunale di Palermo con sentenza del 23.4.2007, dichiarava -tra gli altri - DA AV, ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Palermo al momento dei fatti (settembre 1999 ed epoche contigue) colpevole dei delitti di omessa denuncia di reato (art. 361 c.p., comma 2), di rivelazione di segreti di ufficio e di favoreggiamento personale in vantaggio di ZA TO SI, medico legale coimputato dei predetti reati di falsità e di truffa (separatamente giudicato ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) e per l'effetto, concessele generiche circostanze attenuanti stimate equivalenti alle aggravanti, la condannava, unificati i tre delitti sotto il vincolo della continuazione, alla pena sospesa di un anno e dieci mesi di reclusione.
Responsabilità ritenuta provata sulla base dei contenuti delle diverse conversazioni telefoniche intercorse tra il ZA e la AV, intercettate sulle utenze del primo, legato da relazione sentimentale al funzionario di polizia, dalle verifiche di natura documentale e dagli ulteriori e collegati accertamenti di p.g. Elementi probatori che consentivano l'agevole ricostruzione dei contegni illeciti della AV, consistiti a) nell'aver appreso dal ZA fin dal giugno 1999 dell'esistenza dei fatti criminosi incentrati sulle truffe assicurative di cui era partecipe il ZA, omettendo di farne -in ragione del ruolo di ufficiale di p.g. ricoperto- rapporto o denuncia all'A.G.; b) nell'aver compiuto, valendosi della possibilità di accesso consentitale dalla carica, più interrogazioni della banca dati interforze denominata ARPO per acquisire informazioni su pendenze giudiziarie e altri dati di interesse sul conto di più coindagati del ZA, cui prontamente li comunicava per consentirgli di predisporre una più efficace personale linea di difesa;
c) nel fornire al ZA, oltre alle predette notizie riservate, suggerimenti e indicazioni sul modo migliore per eludere le investigazioni a suo carico o per attenuarne gli effetti, anche dopo l'applicazione al ZA di una misura cautelare.
2. Adita dall'impugnazione della AV, invocante l'assoluzione nel merito dai reati ascrittile ovvero - in subordine- la declaratoria di prescrizione dei medesimi reati, la Corte di Appello di Palermo con la sentenza in data 15.7.2011, richiamata in epigrafe, in parziale riforma della decisione di primo grado, di cui ha condiviso la ricostruzione dei fatti e la valutazione della loro rilevanza penale, ha dichiarato improcedibili i reati ascritti all'appellante perché estinti per intervenuta prescrizione. In ordine alle singole imputazioni contestate all'imputata la Corte di Appello, precisato che in presenza dell'indicata causa di estinzione dei reati (prescrizione) il proscioglimento nel merito può intervenire soltanto quando dagli atti risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato e non nel caso di insufficienza o contraddittorietà della prova di responsabilità, ha posto in luce che, quanto al reato di cui all'art. 361 c.p., le intercettate conversazioni avvenute nel 1999 tra il ZA e la AV attestano che l'imputata aveva chiara contezza dell'esistenza di un diffuso sistema di truffe alle assicurazioni imperniato sulla redazione di false relazioni mediche, sistema di cui era partecipe il ZA (medico legale officiato da più società assicuratrici della responsabilità civile autoveicolare). Situazione che, disattendendo i suoi doveri di ufficiale di p.g., l'imputata ha scientemente omesso di denunciare (sentenza, p. 73: "appare evidente come l'imputata fosse pienamente venuta a conoscenza degli illeciti senza che il suo rapporto affittivo con il ZA elidesse in alcun modo il suo obbligo di denuncia").
Quanto ai connessi reati di rivelazione di notizie di ufficio e di favoreggiamento personale, la sentenza impugnata ha posto in luce che la AV non si è limitata ad acquisire e riferire al ZA l'esistenza di pendenze giudiziarie nei confronti di molti coindagati del medico e dello stesso professionista, ma ha abusivamente raccolto dati complessivi anche di altra natura, accedendo alla banca dati interforze ARPO, che le consentiva di accertare non soltanto l'esistenza di qualunque precedente penale a carico di un determinato soggetto, ma "tutti gli atti di polizia, anche amministrativi, compiuti nei confronti di una data persona da qualunque forza dell'ordine". Che i verificati accessi alla banca data sotto i nomi di più coimputati del ZA e dello stesso ZA, siano ragionevolmente riconducibili alla AV è dato asseverato senza margini di incertezze, atteso che gli accessi indebiti dai terminali in uso agli ufficiali di p.g. della Questura di Palermo sono avvenuti (ad esempio per il coimputato ON UB, alle cui sorti è particolarmente interessato il ZA) proprio in coincidenza dei contatti telefonici registrati tra l'imputata e il ZA, nei quali costui richiede alla donna di compiere i predetti controlli. Accertamenti che la AV ha subito messo a disposizione del ZA, ponendolo in grado (e così commettendo il reato di cui all'art. 378 c.p.) di apprestare una più efficace linea difensiva e, quindi, di eludere le investigazioni sul suo conto (sentenza, p. 74: "l'imputata non si è limitata a rivelare al ZA notizie segrete del suo ufficio ... ha inoltre avvisato l'indagato della possibilità di perquisizioni nei suoi confronti presso l'abitazione e presso il suo studio ed ha consigliato all'amico di utilizzare una vecchia lettera minatoria ricevuta, alterarla nella data facendo una fotocopia e portarla all'avvocato alfine di apparire come una vittima").
3. Contro l'illustrata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo, con unico articolato motivo di impugnazione, vizi di violazione di legge e di difetto, contraddittorietà e illogicità della motivazione, in riferimento ad ognuno dei tre reati contestati alla AV.
3.1. In relazione al reato di cui all'art. 361 c.p., comma 2, la Corte territoriale non ha risposto al motivo di gravame con cui si segnalava l'inesistenza del reato, dal momento che -ammesso che l'imputata abbia davvero avuto contezza del sistema illecito messo in piedi dal ZA e dai suoi sodali- i soli reati allo stato configurabili sarebbero stati quelli di truffa alle assicurazioni. Cioè reati procedibili a querela di parte ed escludenti un obbligo di denuncia del pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 361 c.p., comma 3. Anche sotto altro profilo, pure trascurato dalla sentenza di appello, non è comunque ravvisabile il reato di omessa denuncia, per la cui consumazione è necessario che il pubblico ufficiale sia venuto a conoscenza dei fatti reato da denunciare all'A.G. nell'esercizio o a causa delle sue funzioni. Il che deve escludersi nel caso dell'imputata, che -ove mai abbia appreso dei reati riferibili al ZA e ad altri professionisti- ha acquisito tale conoscenza solo nell'ambito di conversazioni di natura privata con il ZA e, dunque, al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni. A ciò aggiungendosi che, essendo in ogni caso già in corso le indagini preliminari (come emerge da dichiarazioni del ZA), tale circostanza vanifica l'offesa all'interesse protetto dall'art. 361 c.p. e l'obbligo di comunicazione di fatti reato in capo al pubblico ufficiale.
3.2. Non vi è prova che le consultazioni della banca dati interforze sui nominativi del ZA e dei suoi coindagati siano opera della AV, perché non essendo stato possibile identificare l'effettivo autore delle consultazioni, queste ben possono essere state eseguite da altri ufficiali di p.g. abilitati ad accedere alla banca dati. Non senza considerare che è altresì emerso dall'istruttoria dibattimentale che le notizie delle indagini in corso nei confronti del ZA e dei coindagati non erano state "caricate" nei terminali al momento delle consultazioni. Su tali rilievi la sentenza impugnata ha omesso ogni utile approfondimento. Nè, ancora, sono ravvisabili persuasive prove di una effettiva attività favoreggiatrice dell'imputata a beneficio del ZA. Il complessivo contegno della AV non reca traccia di alcun possibile inquinamento probatorio afferente alle truffe assicurative, dal momento che i coimputati del ZA sono stati regolarmente arrestati e non si sono sottratti alle indagini e che lo stesso ZA ha definito la propria posizione nel corso dell'udienza preliminare mediante sentenza applicativa della pena. Sicché non è comprensibile in qual modo la AV abbia "aiutato" il ZA ad eludere le investigazioni, "a fronte di una attività di indagine rimasta integra e probante la responsabilità del coimputato e soprattutto di una responsabilità penale ammessa dal ZA fino al punto di richiedere l'applicazione della pena".
4. I motivi di impugnazione della AV sono destituiti di fondamento, fatta eccezione -in parte- per il motivo di censura concernente la fattispecie di omessa denuncia aggravata contestata alla ricorrente.
4.1. Per i reati sanzionati dagli artt. 326 e 378 c.p., dichiarati estinti per prescrizione dalla Corte di Appello, la sentenza impugnata ha offerto ampia dimostrazione della totale assenza di dati probatori avvaloranti l'asserita insussistenza dei reati ovvero la loro mancata commissione (in particolare del reato di rivelazione di notizie di ufficio) da parte dell'imputata, soltanto l'evidenza richiesta dall'art. 129 c.p.p., comma 2 potendo dar luogo, a fronte della causa estintiva prescrizionale dei reati, ad una decisione assolutoria nel merito dell'accusa. Cioè soltanto nel caso in cui le emergenze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale ovvero la sua non commissione da parte dell'imputato si profilino ex actis in modo incontestabile, giacché la "evidenza" di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2 presuppone il delinearsi di una verità processuale così chiara, manifesta ed oggettiva da rendere superflua ogni dimostrazione. E, come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte regolatrice, la valutazione che - in presenza di una causa estintiva del reato - il giudice di merito è chiamato a compiere assume connotazioni più di semplice constatazione, ossia di una percezione della realtà processuale ictu oculi, che di giudizio valutativo frutto di specifica ed approfondita analisi. Con l'ulteriore ovvio effetto della inapprezzabilità nell'odierna sede di legittimità dei dedotti vizi di motivazione dell'impugnata sentenza di appello, atteso che il giudice di merito del potenziale giudizio di rinvio sarebbe in ogni caso tenuto a pronunciare l'immediata declaratoria della causa estintiva (Cass. S.U., 28.5.2009 n. 3549, Tettamanti, rv. 244274-244275). Nel caso di specie la Corte territoriale ha offerto adeguata e corretta valutazione, sul piano logico-giuridico, degli elementi probatori che sorreggono il giudizio di responsabilità penale della ricorrente (sancito dalla sentenza di primo grado) per i reati di cui agli artt. 326 e 378 c.p.. Reati che, giova sottolineare, ben possono concorrere allorché - al di là della diversa offensività giuridica delle due fattispecie criminose (beni tutelati)- le rivelazioni di notizie e dati segreti siano attuate dal pubblico ufficiale agente in una situazione di indagini preliminari in fase di svolgimento per favorire un determinato soggetto indagato. La rilevanza e pertinenza alle indagini delle notizie comunque utilmente ricavabili dalla estesa banca dati interforze (e non le semplici e sole pendenze giudiziarie, come hanno puntualmente chiarito i giudici di appello), cui è fatto riferimento nell'imputazione ex art. 326 c.p. ascritta alla ricorrente, induce alla fondata attribuzione degli accessi indebiti al sistema informativo proprio alla AV. Per il semplice motivo, rimarcato dalla sentenza, che gli accessi indebiti al sistema per verificare le posizioni dei coimputati del ZA avvengono in sequenziale successione rispetto alle telefonate captate tra la ricorrente e il ZA. Evenienza che non può
riduttivamente ricondursi, come sostiene il ricorso, ad una casuale coincidenza.
Ancora, in tema di favoreggiamento personale, la sentenza della Corte di Appello di Palermo ha posto in luce l'oggettiva utilità per l'indagato ZA dei suggerimenti e delle informazioni offertigli dall'ispettore AV. Sul punto è solo il caso di ribadire che per la configurabilità del delitto di cui all'art. 378 c.p. non occorre la dimostrazione di un effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, essendo sufficiente -stante la natura di reato di pericolo del favoreggiamento personale- la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia (cfr. ex plurimis: Cass. Sez. 6,7.11.2011 n. 3523/12, Papa, rv. 251649).
4.2. A diverse conclusioni deve pervenirsi per la fattispecie di omessa denuncia, che on appare configurabile nella concreta condotta della AV, quale ripercorribile attraverso le due conformi (per il giudizio di responsabilità) decisioni di merito. In linea teorica, atteso che l'intera condotta antigiuridica della ricorrente appare inquadrabile in un contesto di "favoreggiamento" della posizione del ZA, dei cui reati la AV avrebbe consapevolezza, il reato di omessa denuncia attribuito all'imputata potrebbe e dovrebbe, se finalizzato anch'esso a favorire l'indagato ZA, essere sussunto per assorbimento nel più grave contestato reato di cui all'art. 378 c.p.. Ciò premesso, l'erronea applicazione dell'art. 361 c.p. ravvisabile nella decisione impugnata non discende dalla procedibilità a querela di parte dei reati di cui sarebbe venuta a conoscenza la ricorrente, come si sostiene con una prima censura del ricorso. Per la semplice ragione che, se la consapevolezza dell'imputata dell'illecita attività del ZA e di altre persone deve desumersi dai dialoghi telefonici captati e richiamati in sentenza, è palese che i reati venuti a conoscenza dell'ispettore non sono certamente soltanto le truffe alle assicurazioni procedibili a querela, ma altresì e parallelamente, se non la stessa esistenza di una vera e propria aggregazione criminale ex art. 416 c.p., i connessi reati di falsità ideologica precedibili d'ufficio (false relazioni medico legali) che costituiscono il presupposto delle truffe assicurative. Di guisa che non v'è spazio alcuno per l'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 361 c.p., comma 3. La ragione dell'insussistenza del reato di cui all'art. 361 c.p. ascritto alla AV risiede, invece, nelle connotazioni strutturali e funzionali del reato.
Per vero la sentenza impugnata (e lo stesso è a dirsi per la sentenza di primo grado) elenca una serie di conversazioni intercettate con le quali, muovendo dall'assunto che la conoscenza da parte della AV dell'attività illecita del ZA e di altri sia completa in tutte le sue componenti fin da una telefonata intercettata tra AV e ZA il 21.6.1999, sembra prospettare un graduale arricchirsi delle conoscenze della AV (telefonate 28.9.1999, 1.10.1999, 4.10.1999, 3.11.1999), finendo per attribuire al reato previsto dall'art. 361 c.p., il profilo di una sorta di fattispecie a formazione progressiva, che le è ontologicamente estraneo. Precisato che l'ipotesi sanzionata dall'art. 361 c.p., comma 2 (pubblico ufficiale che sia ufficiale o agente di polizia giudiziaria) delinea una mera circostanza aggravante di natura soggettiva della generale ipotesi di reato prevista dal comma 1 della norma, il reato di omessa o ritardata denuncia di fatti costituenti reato da parte di un pubblico ufficiale è un reato istantaneo. Più esattamente un reato di pericolo a consumazione istantanea, per la cui commissione rileva un termine di adempimento unico che è quello, per dir così, finale o -meglio- unitario, in cui, data come acquisita la conoscenza di elementi dimostrativi di fatti criminosi, il pubblico ufficiale omette volontariamente di farne denuncia (v. Cass. Sez. 6, 7.5.2009 n. 27508, Rizzo, rv. 244528). E al riguardo a nulla rileva, stante la natura di reato di pericolo della fattispecie, la circostanza che l'amministrazione della giustizia non abbia subito un concreto danno dalla omissione o dal ritardo della denuncia. Donde l'inconferenza della notazione, pure espressa in ricorso, dell'essere già in atto le indagini preliminari nei confronti del ZA e di altri nel momento in cui la AV avrebbe dovuto farne denuncia. L'insussistenza del reato contestato alla ricorrente discende dalla semplice constatazione, di immediata rilevabilità e lettura attraverso la sentenza impugnata, sì da divenire "evidente" per gli effetti di cui all'art. 129 c.p., comma 2, della assenza della condizione costitutiva del reato rappresentata nell'acquisita conoscenza dei dati relativi a fatti reato nell'esercizio delle funzioni o a causa del loro svolgimento, come recita l'art. 361 c.p.. L'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale nell'ambito delle quali o a causa delle quali, nello svolgere compiti di istituto, il pubblico ufficiale sia venuto a conoscenza di reati suscettibili di denuncia all'autorità giudiziaria è, quindi, elemento o presupposto di fatto che orienta causalisticamente fonti e modalità di conoscenza dei reati denunciabili da parte del pubblico ufficiale. Quando difetti tale connotazione funzionalistica della conoscenza ricevuta dal pubblico ufficiale, non è configurabile il reato di omessa o ritardata denuncia, non potendosi certo sostenere, appartenendo la AV alla Polizia di Stato (cioè ad una struttura non militare), che l'ispettore dovesse ritenersi in effettivo permanente servizio, al pari di quanto può teoricamente addursi per l'Arma dei Carabinieri o per altri corpi di polizia giudiziaria di carattere militare. Ora nel caso di specie emerge in tutta evidenza che la conversazione intercettata del 21.6.1999 e tutte le altre successive menzionate nella sentenza di appello rivestono valenze di esclusivo carattere privato, non palesando alcun momento di connessione con lo svolgimento delle funzioni istituzionali della AV.
La ricorrente deve, per tanto, esser prosciolta dal reato di cui all'art. 361 c.p., comma 2, per insussistenza del fatto reato, rigettandosi il ricorso in riferimento agli altri due reati ascrittile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 361 c.p., perché il fatto non sussiste. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012