Sentenza 25 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/2002, n. 4228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4228 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2002 |
Testo completo
AULA A 042 2 8/02 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 11760/1999 그 12708/1999 Dott. Vincenzo Trezza -- Presidente 15196/1999 66 Pietro Cuoco - Consigliere 66 Pasquale Picone Relatore 66 Rep. 66 Paolo Stile Cron. 9894 66 Giovanni Mammone 66 Ud. 15.1.2002 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LL IA ASSICURAZIONI SP, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via di San Giacomo, n. 18, 115 presso l'avv. Luigi Flauti, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Paone con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
D'RA AU;
-intimato- e
contro
SO.GE.CO. s.r.l., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Regina Margherita, n. 269, presso l'avv. Desideria Boggetti, che, unitamente all'avv. Antonino Minutolo, la rappresenta e difende con procura speciale apposta in calce al controricorso;
-controricorrente- e
contro
LL TA ASSICURAZIONI SP., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Boezio, n. 6, presso l'avv. Ettore Paparazzo, che, unitamente all'avv. Lucio Crispo, la rappresenta e difende con procura speciale apposta in calce al controricorso e ricorso incidentale;
-controricorrente- e
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via IV Novembre, n. 144, presso gli avvocati Marcello Britti, Andrea Rossi e Cristoforo Tarantino, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
-controricorrente- e sul ricorso proposto da LL TA ASSICURAZIONI SP, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa;
-ricorrente incidentale- contro sopra domiciliata, LL IA ASSICURAZIONI SP, come rappresentata e difesa;
-intimata- e
contro
SO.GE.CO. s.r.l., come sopra domiciliata, rappresentata e difesa;
-intimata- e
contro
D'RA AU;
-intimato- f e
contro
CONTRO GLI ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), come sopra domiciliato, rappresentato e difeso;
-intimato- e sul ricorso proposto da ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), come sopra domiciliato, rappresentato e difeso;
-ricorrente incidentale-
contro
SO.GE.CO. s.r.l., come sopra domiciliata, rappresentata e difesa;
3 -intimata- e contro sopra domiciliata, LL IA ASSICURAZIONI SP, come rappresentata e difesa;
-intimata- e
contro
LL TA ASSICURAZIONI SP, come sopra domiciliata, rappresentata e difesa;
-intimata- e
contro
D'RA AU;
-intimato- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lanciano n. 268 in data 16 luglio 1998 (R.G. 244/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.1.2002 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
uditi gli avv. Paone, Paparazzo e Tarantino;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale dell'Inail, per l'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale della LO TA SP, assorbiti gli altri motivi. Svolgimento del processo Il Tribunale di Lanciano ha definito la controversia originata dall'infortunio lavorativo occorso in data 19 marzo 1991 a AU D'RA, dipendente della SO.GE.CO. s.r.l., decidendo sugli appelli proposti contro la sentenza del TO della stessa sede, in via principale ed incidentale, dal D'RA, dalla SO.GE.CO 4 s.r.l., dall'Inail e dalla LO TA Assicurazione SP, e nei confronti dell'appellata LO AT SS SP. In parziale accoglimento dell'appello del D'RA, il Tribunale, accertato che l'infortunio era imputabile alla SO.GE.CO per il 70%, avendo concorso il lavoratore per la restante parte alla sua produzione, ha condannato la predetta società al pagamento di £ 204.959.650 per il danno biologico e morale sofferto dal D'RA. La decisione è motivata con riferimento agli accertamenti contenuti nella sentenza penale della Corte di appello di L'Aquila, secondo i quali la scarica elettrica, che aveva investito il D'RA durante l'esecuzione di lavori per l'installazione di barriere metalliche spartitraffico in autostrada, a causa dell'avvicinamento del braccio mobile della gru ai cavi dell'alta tensione, era sì 고 dovuta anche a colpa del lavoratore, il quale aveva elevato il braccio della gru fino ad arrivare in prossimità delle linea elettrica, ma di grado maggiore doveva considerarsi la responsabilità della società datrice di lavoro, che aveva completamente omesso di redigere l'obbligatorio piano di sicurezza per l'esecuzione di quel tipo di lavoro. In relazione alla stessa questione ed in connessione con l'accoglimento dell'appello della SO.GE.CO.(di cui si dice subito dopo), è stato rigettato l'appello incidentale della LO TA SP, che chiedeva affermarsi l'esclusiva responsabilità del lavoratore nella produzione dell'evento. In parziale accoglimento dell'appello della SO.GE.CO., ha poi condannato la ID TA SP a rimborsarle nei limiti del massimale del contratto di assicurazione le somme versate al D'RA, escluse quelle liquidate a titolo di danno morale, e la LO AT SP a rimborsarle le somme eventualmente eccedenti £ 250.000.000. Sulla questione, il Tribunale ha ritenuto che oggetto del contratto di assicurazione sulla responsabilità civile derivante da infortuni sul 5 lavoro fosse l'obbligo di tenere indenne l'assicurato di tutte le somme a tale titolo dovute ai sensi di legge, comprensive, quindi, anche del danno biologico, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale che aveva modificato il quadro normativo. Il Tribunale, infine, ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale dell'Inail, in quanto l'Istituto, chiamato a partecipare al giudizio di primo grado, aveva proposto azione di regresso nei confronti della società datrice di lavoro, senza chiedere la fissazione di una nuova udienza, ed aveva impugnato, con appello incidentale tardivo, la pronuncia di inammissibilità del TO, sebbene la questione non fosse connessa all'oggetto delle impugnazioni principali. Ha aggiunto il Tribunale che, comunque, l'appello era infondato, avendo il TO deciso correttamente. La cassazione della sentenza è chiesta dalla LO AT SS SP con ricorso principale articolato in quattro motivi, al quale hanno resistito con controricorsi la SO.GE.CO. s.r.l., la ID TA SS SP e l'Inail; ID IA e Inail propongono altresì ricorsi incidentali, rispettivamente, per tre motivi e per un motivo unico. Non si è costituito AU D'RA. Motivi della decisione 1. Preliminarmente, la Corte riunisce tutti i ricorsi in quanto proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Con le deduzioni contenute nel controricorso dell'Inail viene contestata l'ammissibilità del ricorso principale per difetto di procura speciale, giacché quella apposta a margine dell'atto risulta priva di riferimenti al giudizio di legittimità.
2.1.La contestazione non ha fondamento giuridico. 6 In tema di specificità della procura richiesta per proporre ricorso per cassazione, gli orientamenti attuali della giurisprudenza della Corte non consentono di dubitare della validità del mandato al difensore, nella specie apposto a margine del ricorso, pur privo di riferimenti espressi al giudizio di legittimità. Infatti, nel caso in cui la procura non espliciti in modo chiaro la volontà di proporre ricorso in cassazione (principale o incidentale) - per essersi fatto uso di timbri predisposti per altre evenienze o per essere impiegate formule generiche - mentre l'apposizione del mandato a margine del ricorso già redatto esclude di per sé ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale che sia il tenore dei f termini usati nella redazione dell'atto, la mancanza di una prova siffatta e la conseguente incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte, non può tradursi in una pronuncia di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale, ma va superata, attribuendo alla parte la volontà che consenta all'atto di procura di produrre i suoi effetti, secondo il principio di conservazione dell'atto (art. 1367 c.c.), di cui è espressione, a proposito degli atti del processo, l'art. 159 c.p.c. (Cass., sez. un., 10 aprile 2000, n. 108) 3. La società SO.GE.CO. afferma nel controricorso che si sarebbe determinata cessazione della materia del contendere. a seguito della definizione della controversia con il D'RA e con la LO TA SP. Anche il soggetto da ultimo menzionato afferma che non residuano ragioni di lite con il D'RA e la SO.GE.CO.
3.1. Ma, evidentemente, la definizione dei rapporti tra i soggetti indicati non incide sulla persistenza delle controversie tra gli stessi, la LO AT SP e l'Inail, investite dai motivi di ricorso.
4. Il primo motivo del ricorso principale, proposto dalla LO AT assicurazioni SP, denuncia la violazione o falsa applicazione degli art. 112 e 434 7 c.p.c., per avere il Tribunale statuito sulla graduazione di responsabilità nella determinazione dell'infortunio (riformando sul punto la decisione di primo grado), sebbene il D'RA avesse, con l'atto di appello, chiesto esclusivamente una diversa quantificazione del danno subito.
4.1. Il motivo è privo di fondamento, come la Corte può direttamente verificare sulla base dei contenuti dell'atto di appello, in presenza della denuncia di error in procedendo. II D'RA, infatti, aveva chiesto accertarsi che l'infortunio era da addebitarsi a colpa esclusiva della società datrice di lavoro, anche a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2050 c.p.c., 5. Il secondo motivo del ricorso principale denuncia omessa o insufficiente z motivazione in ordine alla quantificazione delle percentuali di colpa nella produzione dell'evento lesivo, poiché il Tribunale aveva fondato la decisione sul punto sulla mera asserzione che la "disaccortezza del lavoratore è giudicata inferiore alla responsabilità della SO.GE.CO." e che "l'infortunio si è prodotto per colpa preponderante del datore di lavoro quantificato...nel 70%”.
5.1. In questi termini formulata, la censura non può condurre alla cassazione della sentenza impugnata, in quanto, sia pure in forma certamente sintetica, il Tribunale ha individuato la ragione della preponderante colpa della società datrice di lavoro nell'omessa redazione dell'obbligatorio piano di sicurezza per l'esecuzione di quel tipo di lavoro, sicché non sussiste la lamentata omissione o insufficienza della motivazione, in difetto di critiche specifiche al rilievo accordato dal giudice di merito a tale circostanza.
6. Con il terzo motivo del ricorso principale è denunciata falsa applicazione degli art. 10 e 11 del d.P.R. 1124/1965; insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine all'interpretazione delle garanzie prestate in favore della SO.GE.CO. dalla 8 LO TA e dalla LO AT;
violazione o falsa applicazione degli artf 1898 e 1905 c.c.; violazione o falsa applicazione dell' art. 1362 c.c.
6.1. Si deduce che la copertura assicurativa concerneva espressamente la sola responsabilità civile ai sensi degli art. 10 e 11 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e, pertanto, escludeva le voci di danno non comprese nella copertura assicurativa Inail. Il rinvio ai predetti articoli significava che la garanzia era limitata al danno previdenziale, possibile oggetto di rivalsa da parte dell'Inail, danno del resto ritenuto coincidente con il danno civilistico. prima che gli interventi della Corte costituzionale rendessero rilevante in via autonoma il cd. danno biologico.
6.2. Il motivo non merita accoglimento. Depurata dalle considerazioni superflue e giuridicamente erronee (nella parte in cui sembra far discendere direttamente dalla pronuncia costituzionale n. 485 del 1991 l'effetto di determinare i contenuti delle clausole dei contratti di assicurazione sulla responsabilità civile da infortuni lavorativi), la sentenza impugnata resiste alle critiche nella parte in cui ha rilevato, in sostanza, con argomentazione plausibile da punto di vista logico, che oggetto dell'assicurazione era la responsabilità civile derivante da infortuni subiti dai dipendenti, senza alcuna limitazione all'azione di rivalsa dell'Inail, dovendosi così intendere il rinvio alle norme di cui agli art. 10 e 11 del citato testo normativo, ed il danno civilistico, sia pure per effetto dell'intervento successivo della Corte costituzionale, comprendeva il danno cd. biologico.
6.3. Il motivo di ricorso, d'altra parte, sebbene denunci la violazione degli art. 1362 ss. c.c., non assolve all'onere di specificare tali violazioni, sicché, la tesi che il rinvio ai citati art 10 e 11 fosse espressione dell'intenzione delle parti di limitare la copertura assicurativa a quanto poteva formare oggetto della rivalsa dell'Inail, si contrappone puramente e semplicemente alla diversa opinione del 9 Tribunale, secondo la quale il rinvio doveva intendersi, senza limitazioni, alla responsabilità civile cui il datore di lavoro poteva trovarsi esposto in conseguenza ... di infortuni lavorativi occorsi + dipendenti, così escludendo le possibilità di sindacato consentite al giudice di legittimità.
7. Il quarto motivo denuncia omessa o insufficiente motivazione - travisamento del fatto per avere il Tribunale, per effetto di errore materiale, determinato in £ - 250.000.000 (anziché in £ 300.000.000) il massimale della polizza stipulata con la LO TA, in contrasto con le risultanze documentali.
7.1. Il motivo è inammissibile. La denuncia di un travisamento di fatto quando attiene non alla motivazione della sentenza impugnata, ma ad un fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo non di ricorso per cassazione ma di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., importando essa un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità (cfr., tra le tante, Cass. 27 marzo 1999, n. 2932; 3 febbraio 2000, n. 1195).
8. Il primo motivo del ricorso incidentale proposto dalla LO TA SS SP denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 346 c.p.c.,per avere il Tribunale ritenuto che la LO AT avesse prestato garanzia “a secondo rischio”, e ciò in contrasto con la statuizione di primo grado sul punto, statuizione coperta da giudicato, posto che la LO AT - rimasta comunque vittoriosa in quel giudizio si era costituita tardivamente in appello, così da - rendere inefficace la riproposizione dell'eccezione non accolta dal TO.
8.1. Il motivo non può trovare accoglimento, perché il denunciato error in procedendo non è riscontrabile, in difetto di una statuizione della sentenza di primo grado suscettibile di costituire giudicato. 10 E' vero che il TO si era espresso sulla questione, manifestando il convincimento che la LO AT non avesse prestato garanzia "a secondo rischio", ma la questione stessa era logicamente subordinata al riconoscimento dell'estensione della copertura assicurativa al danno biologico. Avendo il TO deciso negativamente la questione, le considerazioni circa il riparto del debito assicurativo tra le due società diventavano giuridicamente inutili, sicché non poteva formarsi il giudicato malgrado la trattazione anche di questo punto controverso.
8.2. Ne discende che per il Tribunale, nel giudizio di appello tra la SO.GE.CO. e le imprese assicuratrici, non operava alcuna preclusione nella determinazione del debito assicurativo dell'una e dell'altra, restando irrilevante il richiamo della questione ad opera dell'appellata società LO AT.
9. Merita, invece, accoglimento, il secondo motivo del ricorso incidentale della LO TA SP, che denuncia violazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.,per avere il Tribunale ritenuto che l'intervento assicurativo della LO AT SP dovesse operare “a secondo rischio", cioè per le somme eccedenti il massimale della garanzia prestata dalla società ricorrente.
9.1. La sentenza impugnata, infatti, contiene esclusivamente una statuizione esplicita sul tema, ma manca di qualsiasi giustificazione e richiamo degli elementi sui quali è stata fondata. La questione dovrà perciò essere esaminata e decisa in un nuovo giudizio, a seguito della cassazione sul punto della sentenza impugnata.
9.2. Nella decisione di cassazione resta assorbito l'esame del terzo motivo dello stesso ricorso incidentale, concernente anch'esso la statuizione relativa alla copertura "a secondo rischio", denunciata sotto il profilo della violazione dell'art. 1363 c.c. e del vizio di motivazione. 11 10. Deve essere, infine, esaminato il ricorso incidentale dell'Inail, il cui unico motivo denuncia violazione degli artt. 331 e 334 c.p.c., dell'art. 11 d.P.R. n. 1124 del 1965, nonché omessa e contraddittoria motivazione. Si deduce che erroneamente il Tribunale aveva giudicato inammissibile l'appello incidentale tardivo dell'Istituto perché non connesso con l'oggetto dell'appello principale;
che il Tribunale aveva aggiunto che lo stesso appello doveva ritenersi comunque infondato senza nessuna motivazione. 10.1. Il ricorso non può trovare accoglimento. La decisione relativa all'appello incidentale dell'Inail, sebbene dichiarato "inammissibile" nel dispositivo della sentenza impugnata, è giustificata sia con riferimento alla sua autonomia, sia alla dichiarata condivisione della ragione per la quale il TO aveva dichiarato inammissibile la domanda di rivalsa. L'erroneità del primo ordine di ragioni non può determinare la cassazione della sentenza, che risulta adeguatamente giustificata dalla seconda argomentazione. 10.2. L'infondatezza dell'appello incidentale dell'Inail discendeva infatti, direttamente ed immediatamente, dal disposto degli artt 416, 418 e 419 c.p.c., non avendo l'Istituto provveduto, nel formulare la pretesa di rivalsa, a richiedere la fissazione di una nuova udienza di discussione, onere imposto a pena di decadenza dalla domanda riconvenzionale, decadenza dichiarata dal TO. Resta del tutto irrilevante che il Tribunale non abbia esplicitato le ragioni di infondatezza dell'appello incidentale, perché il vizio di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche, giacché - ove il giudice del merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, sia pure 12 senza fornire alcuna motivazione o fornendo una motivazione inadeguata, del potereillogica o contraddittoria - la Corte di cassazione, nell'esercizio correttivo attribuitole dall'art. 384, comma secondo, c.p.c., è abilitata a sostituire, integrare o emendare la motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. 11 aprile 2000, n. 4593). 11. In conclusione, deve essere rigettato il ricorso principale, il ricorso incidentale dell'Inail ed il primo motivo del ricorso incidentale della LO TA SP;
va accolto il secondo motivo del ricorso incidentale della società LO TA, con assorbimento del terzo motivo dello stesso ricorso;
in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio;
il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale, il ricorso incidentale dell'Inail ed il primo motivo del ricorso incidentale della LO TA SP;
accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale della LO TA SP con assorbimento del terzo motivo dello stesso ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di L'Aquila. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore стани ді ни V Schill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 25 MAR, 2002 oggi, A M E IL CANCELLIERE R F 13