Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2001, n. 7867
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Sentenza 11 giugno 2001

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Le controversie, promosse anteriormente al 10 agosto 2000, in tema di indennità di residenza spettante ai titolari od ai gestori provvisori di farmacie rurali in località non superante i tremila abitanti sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, avendo esse ad oggetto un vero e proprio diritto soggettivo (definito tale dalla legge n. 221 del 1968), non operando in senso contrario ne' la disciplina dettata dall'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, che ha trasferito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a prestazioni di ogni genere rese nell'espletamento di pubblici servizi, in quanto tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 292 del 2000, ne' la disciplina dettata dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - che ha sostituito il testo originario dell'art. 33 citato, ripristinandone il contenuto precettivo -, in quanto entrata in vigore (il 10 agosto 2000) successivamente alla proposizione della domanda, e quindi non rilevante, "ex" art. 5 cod. proc. civ., rispetto alla giurisdizione come originariamente determinata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2001, n. 7867
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7867
    Data del deposito : 11 giugno 2001

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