Sentenza 8 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di impugnazioni, il principio generale concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogato nell'ambito del ricorso per cassazione contro provvedimenti "de libertate", e l'unica diversità rispetto alla ordinaria disciplina attiene al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima dell'udienza ma è spostato all'inizio della discussione; ne consegue che al ricorrente è inibito dedurre con i motivi nuovi una violazione di legge - nella specie, l'art. 627, comma terzo, cod. proc. pen. - non dedotta nel ricorso originario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/01/2016, n. 15693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15693 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2016 |
Testo completo
1 5 6 9 3/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 08/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. MARIO GENTILE N. 21/2016 Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO - Consigliere - - Rel. REGISTRO GENERALE N. 45113/2015 Dott. SERGIO BELTRANI Consigliere - ROBERTO MARIA CARRELLI PALOMBI DI - Consigliere - Dott. MONTRONE Dott. VINCENZO TUTINELLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAMPISO MARIO N. IL 02/03/1981 avverso l'ordinanza n. 263/2015 TRIB. LIBERTA' di PERUGIA, del 01/09/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Ste feco Tocci, che ha chiesto dichiararsi l'inam missibilità del ricorso, e dell' avv. Meuro Cortexo, difensore di fiducia del ricorrente, che si è in fortets ei motivi di ricorso ed ei mestivi aggiunti, chiedendo l'enmullements seute rinvio dell' ontinente a amfuguete;
fr. Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Perugia, adito ex art. 309 c.p.p., decidendo quale giudice del rinvio a seguito dell'annullamento della propria precedente ordinanza, disposto da questa Corte, Sez. VI, sentenza n. 16.7./12.8.2015, ha nuovamente confermato l'ordinanza cautelare con la quale il GIP dello stesso tribunale aveva applicato, in data 25.11.2014, a MARIO CAMPISO, in atti generalizzato, indagato per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. e plurimi altri (come da contestazione riepilogata a f. 7 del provvedimento impugnato). Contro tale provvedimento, l'imputato ha proposto, con l'ausilio di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale, ricorso per cassazione, deducendo: I violazione dell'art. 416-bis c.p. e plurimi vizi di motivazione (il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a parafrasare la precedente motivazione;
sarebbe al più configurabile il reato di cui all'art. 416 c.p.; permarrebbe il mancato accertamento della forza di intimidazione in ipotesi promanante dal sodalizio); II - violazione dell'art. 629 c.p. e plurimi vizi di motivazione quanto ai reati di cui ai capi 6.9.10.11. (sarebbe al più configurabile il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose); III - violazione dell'art. 629 c.p. e plurimi vizi di motivazione quanto ai reati di cui ai capi 19. 19-bis.21 (per la non configurabilità delle contestate estorsioni); IV - violazione dell'art. 629 c.p. e plurimi vizi di motivazione quanto al reato di cui al capo 2. (per la non configurabilità della contestata estorsione); V violazione dell'art. 7 1. n. 203 del 1991 e plurimi vizi di motivazione (per l'irrilevanza degli elementi valorizzati dal tribunale del riesame). All'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito;
sono stati depositati nell'interesse dell'indagato motivi aggiunti;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti;
CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.
1. Deve premettersi che la VI Sezione aveva posto a fondamento dell'annullamento il 2 fi rilievo che, avendo lo stesso Tribunale del riesame affermato che l'enucleato sodalizio non costituiva mera articolazione delocalizzata della 'ndrangheta, ma era del tutto autonomo, essendo costituito tra soggetti residenti in [...]da oltre un decennio ed ivi operanti esclusivamente ed autonomamente, ai fini della configurabilità della contestata associazione di tipo mafioso occorreva verificare che il predetto sodalizio fosse radicato in loco con le peculiari connotazioni previste dall'art. 416-bis c.p., acquisendo in particolare la necessaria forza di intimidazione. Sul punto la motivazione della prima ordinanza del tribunale del riesame risultava, a parere della VI Sezione, in parte apodittica, in parte contraddittoria. In virtù di tali considerazioni, l'ordinanza era stata annullata quanto alla configurabilità del reato associativo;
quanto agli ulteriori tre motivi (che pure riguardavano i reati fine, ovvero fattispecie distinte ed autonome), la sentenza rescindente aveva osservato, in particolare, quanto segue: l'effetto rescindente di questo epilogo decisorio rende ultronea la disamina degli ulteriori motivi di ricorso >>.
2. Deve, ancor premettersi che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, due o più tra i vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del - ricorso di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica (Sez. II, sentenza n. 19712 del 6.2.2015, CED Cass. n. 263541). A tale onere il ricorrente, in relazione ai denunciati vizi di motivazione, si è sottratto.
3. Ciò premesso, primo motivo, quanto alle denunciate violazioni di legge, è infondato.
3.1. Il Tribunale del riesame, nel pieno rispetto del dictum della sentenza rescindente, ha conclusivamente ribadito la conclusiva configurabilità del reato associativo in oggetto, evidenziando che, trattandosi di fenomeno nuovo per l'ambito territoriale di riferimento, la forza di intimidazione del sodalizio non poteva che scaturire da una serie di condotte di violenza o minaccia atte ad instaurare il necessario clima di intimidazione, caratterizzante il reato di cui all'art. 416-bis c.p.; ed ha, all'uopo, valorizzato una nutrita serie di episodi incensurabilmente ritenuti sintomatici di ciò (f. 12 ss.), ricostruendo, in tale ambito, e dettagliatamente, l'ampia serie di reati-fine, in assoluta prevalenza di matrice estorsiva (sui quali la sentenza rescindente non si era pronunciata), nonché lo specifico ruolo di promotore ed organizzatore ricoperto dall'indagato (f. 16 ss.), desunto dalle modalità dei rapporti tenuti con gli altri associati, dal coinvolgimento in una pluralità di condotte estorsive, sempre con ruolo di rilievo, dalla messa a disposizione di un capannone dove veniva stoccata merce provento di delitti (f. 16 s.); sono state, infine, specificamente esaminate e confutate le censure della difesa (f. 19 s.). 3 3.2. In concreto, il ricorrente si è limitato a riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
4. Il II, il II, il IV motivo possono essere esaminati congiuntamente;
essi sono tutti generici, in quanto meramente enunciati, sulla base di mere, ed estremamente scarne, asserzioni, senza tenere in alcun conto le risultanze valorizzate ai fini del necessario quadro indiziario grave (non considerate) né le conseguenti argomentazioni (alle quali non si fa cenno alcuno) in virtù delle quali il GIP ed il Tribunale del riesame avevano ritenuto la configurabilità delle ipotesi criminose de quibus.
5. Il V motivo non è consentito, poiché non formulato nell'originario ricorso (che constava soltanto dei primi quattro motivi, come è agevolmente verificabile ex actis), e quindi non deducibile per la prima volta in sede di rinvio, in quanto non dipendente dal capo della ordinanza costituente oggetto della pronuncia rescindente.
6. Con i motivi aggiunti depositati all'udienza, l'indagato lamenta violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. per inosservanza dei principi di diritto espressi dalla sentenza rescindente, ribadendo le già formulate (e già esaminate) censure di violazione di legge e plurimi vizi di motivazione per la ritenuta sussistenza di una associazione di tipo mafioso in luogo di una mera associazione per delinquere ex art. 416 c.p.
6.1. Queste ultime doglianze riprendono quelle già costituenti oggetto del primo motivo;
valgono, perciò, a confutarle i rilievi di cui ai §§ 2 e 3.1. di queste Considerazioni in diritto.
6.2. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 627 c.p.p., deve premettersi che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. I, sentenza n. 46711 del 14.7.2011, CED Cass. n. 251412), il principio generale delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti ed i motivi di ricorso nuovi od aggiunti, non è derogato nell'ambito del ricorso per cassazione contro provvedimenti de libertate, e l'unica diversità rispetto alla ordinaria disciplina attiene al termine per la proposizione di detti motivi, che non è quello di quindici giorni prima dell'udienza ma è spostato all'inizio della discussione. Deve desumersene che al ricorrente in cassazione non è consentito, con i motivi nuovi od aggiunti ex art. 311, comma 4, c.p.p., dedurre una violazione di legge non dedotta con il ricorso originario. н ф E, nel caso di specie, la violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p non era stata dedotta nel ricorso originario.
6.2.1. La violazione sarebbe, comunque, insussistente, sia perché la sentenza rescindente non aveva enunciato un principio di diritto cui attenersi, ma unicamente rilevato un deficit motivazionale (§ 1.2. delle Considerazioni in diritto della sentenza rescindente: Nel caso in disamina, non può affermarsi che i giudici a quo abbiano assolto all'obbligo di esaminare tutti gli elementi a loro disposizione;
di fornire una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e di applicare esattamente le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (...). Si impone dunque una pronuncia rescindente, con rinvio al giudice di merito, il quale dovrà rivalutare la problematica inerente alla configurabilita del reato di associazione di tipo mafioso>>), sia perché, come già osservato nel § 3.1. di queste Considerazioni in diritto, il Tribunale del riesame si è correttamente conformato alle prescrizioni della sentenza rescindente.
7. Il complessivo rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
7.1. La cancelleria provvederà agli adempimenti di sua competenza ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, udienza camerale 8 gennaio 2016 Il componente estensore Il Presidente Sergio Beltrani Mario Gentile Mario Gentileденья DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 14 APR. 2016- IL A Il Cancelliere M DI E CANCELLIERE R P Claudia Plangi Z I A E O N