Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2000, n. 4383
CASS
Sentenza 21 dicembre 2000

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In tema di revoca e sostituzione delle misure cautelari, l'art. 299, comma 4-ter cod. proc. pen. prende in considerazione due distinte ipotesi: quella disciplinata dai primi due periodi, riguardante genericamente i casi in cui siano necessari, ai fini della decisione, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato; e quella, più specifica, disciplinata dagli ultimi due periodi introdotti dalla legge n. 332 del 1995, riguardante, tra gli altri, il caso in cui il giudice non ritenga di accogliere, sulla base degli atti, una richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere fondata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. Ne consegue che solo per la prima ipotesi gli accertamenti vanno effettuati con procedura priva di formalità, oltre che particolarmente celere, mentre per la seconda, ferma restando la rapidità degli accertamenti, essendo prevista la nomina di un perito, devono essere assicurate tutte le garanzie che tale adempimento comporta, a cominciare dal conferimento in contraddittorio dell'incarico, con il conseguente obbligo di avviso al difensore della data fissata per l'incombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2000, n. 4383
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4383
    Data del deposito : 21 dicembre 2000

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