Sentenza 21 dicembre 2000
Massime • 1
In tema di revoca e sostituzione delle misure cautelari, l'art. 299, comma 4-ter cod. proc. pen. prende in considerazione due distinte ipotesi: quella disciplinata dai primi due periodi, riguardante genericamente i casi in cui siano necessari, ai fini della decisione, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato; e quella, più specifica, disciplinata dagli ultimi due periodi introdotti dalla legge n. 332 del 1995, riguardante, tra gli altri, il caso in cui il giudice non ritenga di accogliere, sulla base degli atti, una richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere fondata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. Ne consegue che solo per la prima ipotesi gli accertamenti vanno effettuati con procedura priva di formalità, oltre che particolarmente celere, mentre per la seconda, ferma restando la rapidità degli accertamenti, essendo prevista la nomina di un perito, devono essere assicurate tutte le garanzie che tale adempimento comporta, a cominciare dal conferimento in contraddittorio dell'incarico, con il conseguente obbligo di avviso al difensore della data fissata per l'incombente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2000, n. 4383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4383 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SEVERO CHIEFFI - Presidente - del 21/12/2000
Dott. PAOLO BARDOVAGNI - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIOVANNI SILVESTRI - Consigliere - N. 7600
Dott. UMBERTO GIORDANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ENRICO DELEHAYE - Consigliere - N. 35778/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo
avverso l'ordinanza emessa il 21/8/00 dal Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di IA AN, n. 2/1/44 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giordano udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Veneziano che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. Udito il difensore Avv. Angelucci.
Osserva:
IA AN, raggiunto da ordinanza di custodia in carcere emessa il 28/3/00 dal GIP del Tribunale di Palermo perché ritenuto gravemente indiziato di violazione dell'art. 416-bis C.P., ha chiesto la sostituzione di tale misura per asserita incompatibilità delle sue gravi condizioni di salute con lo stato di detenzione. L'istanza è stata respinta dal GIP, previa effettuazione di accertamento medico ai sensi dell'art. 299 comma 4-ter C.P.P., con ordinanza in data 1/8/00 che è stata però annullata dal Tribunale di Palermo, investito da appello ai sensi dell'art. 310 C.P.P., con ordinanza in data 21/8/00che ha ritenuto necessaria la rinnovazione di detto accertamento, in quanto compiuto senza che il difensore dell'indagato fosse stato avvisato.
Avverso tale pronuncia il locale Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce violazione di legge sull'assunto che, prevedendo il citato comma 4-ter dell'art.299 C.P.P. l'esecuzione "senza formalità" degli accertamenti sulle condizioni di salute dell'imputato o indagato, l'avviso non occorreva.
La censura è priva di fondamento.
Il comma 4-ter dell'art. 2999 C.P.P., aggiunto dall'art. 14 del D.L.vo 14/1/91 n. 12 e modificato dall'art. 5 comma 3 della legge 8/8/95 n. 322, prende in considerazione due distinte ipotesi: quella disciplinata dai primi due periodi, riguardante genericamente i casi in cui siano necessari ai fini delle decisioni in materia di misure cautelari personali accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato; e quella più specifica, disciplinata dagli ultimi due periodi introdotti dalla legge 332/1995 riguardante, tra altre analoghe, proprio la situazione che si è verificata nel caso di specie, quella cioè in cui il giudice non ritenga di accogliere sulla base degli atti una richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere fondata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275 comma 4 C.P.P.. Solo per la prima ipotesi, alla quale impropriamente ha fatto riferimento il P.M. ricorrente, è previsto che gli accertamenti vengano effettuati con procedura, oltre che particolarmente celere, priva di formalità.
Per la seconda ipotesi invece, pur dovendo i necessari accertamenti medici anche in questo caso svolgersi con rapidità, è prevista la nomina di un "perito ai sensi dell'articolo 220 e seguenti". La norma nel testo modificato dalla legge 332/1995 richiede dunque in modo esplicito, per una maggiore tutela del diritto alla salute, che, ai fini della valutazione circa la compatibilità con il regime carcerario con le dedotte infermità, venga svolto un formale accertamento peritale con tutte le garanzie che tale adempimento comporta a cominciare dal conferimento in contraddittorio, con avviso quindi della data dell'incombente al difensore, dell'incarico al perito ai sensi dell'art. 224 e 226 C.P.P. (cfr. la sentenza delle Sezioni unite di questa Corte 17/2/99, Femia e la sentenza della IV Sezione 24/5/96, Aloè-rv. 205.305). Il legislatore non ha d'altra parte mancato di coordinare predetta la disposizione con la brevità del termine entro cui a norma del comma 3 dell'art. 299 il giudice deve provvedere sulla richiesta de libertate stabilendo, nell'ultimo periodo del comma 4-ter, che detto termine è sospeso durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti medesimi.
Correttamente in conclusione il Tribunale ha ritenuto che si fosse verificata la nullità a regime intermedio ex artt. 178 lett. c) e 180 C.P.P., tempestivamente eccepita, dell'esperito accertamento peritale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 23 legge 332/1995. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2001