Sentenza 17 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2002, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2002 |
Testo completo
0 04 68 /02 r.g. n. 987/99 ud. pubbl. 25.09.2001 oggetto : omesso espletamento di c.t.u. e sindacato di legittimità Gon 1106 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ref. 145 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati : dott. Gaetano NICASTRO Presidente;
' t 'SABATINI relatore Consigliere;
dott. Francesco CORTE SUPREMA CASSAZIONE dott. Antonio LIMONGELLI " ' UFFICIO COPIE Richiesta copta studioodi SQLE 24 ORE "dott. Mario FINOCCHIARO . dott. Donato CALABRESE dal Sig. per diritti 1.55 ha pronunciato la seguente 1. 17 GEN, 2002 IL CANCELLIERE SENTENZA sul ricorso proposto da ZO PA , rappresentato e difeso come da ' procura a margine del ricorso dall'avv. Emanuele Labanchi domiciliato in Roma via Rodi 32 ' ' 1 presso l'avv. Attilio Miglionico ricorrente
contro
E VARIE DCV 1 льно ' rappresentato e difeso come da LI FRANCO procura a margine del controricorso dall'avv. Modestino Acone con il quale elett. domicilia in Roma via Buccari n. 3 , presso Maria Teresa Acone ' controricorrente avverso la sentenza n. 198 in data 7.7. 25.9.1998 della Corte di Appello di Potenza ( r.g. n. 201/95 ) • Udita nella pubblica udienza del 25 settembre 2001 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini . 'Sentito il P.M. in persona del sost. procuratore generale dott. Giovanni Giacalone , che ha chiesto il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 3 maggio 1991 RA MO convenne SQ PA dinanzi al Tribunale di Lagonegro e ne chiese la condanna al risarcimento del danno subito il 13 gennaio precedente allorquando mentre si trovava alla guida del proprio go-kart sulla pista ' 'della quale il PA era dell'associazione presidente e legale rappresentante aveva ' riportato lesioni personali a sostegno della le domanda dedusse che l'evento lesivo era ascrivibile al comportamento colposo del convenuto il quale si era portato all'interno della pista , bloccando i mezzi in corsa e provocando in tal modo l'urto del mezzo dell'attore con quello di altro go-kart Il convenuto eccepì il proprio difetto di legittimazione per essere stato citato in proprio e non già nella suindicata qualità e nel merito ' dedusse che il danno era stato cagionato dal comportamento colposo dello stesso attore . Con sentenza del 2 febbraio 1995 il Tribunale respinse la domanda 'In riforma di tale decisione impugnata dal MO con la sentenza ora gravata la Corte ' ' ' di Appello nella contumacia dell'appellato e previo espletamento della prova testimoniale richiesta ha condannato il PA al pagamento ' oltre interessi della somma di lire 20.000.0000 legali e spese del doppio grado . La Corte , premesso che in difetto di gravame ' sul punto , sulla sussistenza della legittimazione passiva si era formato il giudicato , ha ritenuto provate la dinamica del sinistro dedotta dall'attore appellante e la colpa dell'appellato ' ravvisata nella mancata adozione delle necessarie 3 cautele dettate dal buon senso e dai regolamenti sportivi particolare nell'omessaed in ' dello stop mediantepresegnalazione l'uso dell'apposita bandiera od altro mezzo idoneo Ha liquidato il danno in via equitativa in lire 20.000.000 all'attualità in esse compreso ' l'importo di lire 500.000 a titolo di risarcimento ' tenuto conto dell'entità delle del danno morale dell'intervento chirurgico resosi lesioni necessario della durata dell'invalidità temporanea l venti giorni } e dell'invalidità permanente del 3% . Per la cassazione di tale decisione il PA ha proposto ricorso affidato a due motivi cui il ' MO resiste con controricorso " MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con il primo motivo del ricorso il ricorrente deduce ' con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 4 e 36 c.p.c. la violazione degli artt. 81 c.p.c. ' stato egli cod. civ. ed afferma che essendo ' convenuto in proprio e non già nella qualità ' di legale rappresentante nota all'attore ' dell'associazione proprietaria della pista la ' Corte ne avrebbe dovuto rilevare la mancanza di legitimatio ad causam Il motivo è inammissibile e comunque i infondato . Sul punto infatti la Corte territoriale ha ' sussistenza della affermato che sulla legittimazione del PA si era formato il giudicato : affermazione di per sé sola sufficiente a sorreggere la decisione e che non forma oggetto di ricorso . Devesi comunque aggiungere che si verte nella specie in tema non già di legittimazione sibbene di titolarità passiva del rapporto per la tra tali situazioni vedasi tra le distinzione ' altre Cass. 24.7.1997 n. 6916 ) : questione di ' merito riguardo alla quale le norme asseritamente violate non vengono in rilievo alcuno ' e che è ' stata legittimamente risolta dalla Corte territoriale nel senso di cui sopra " La stessa Corte non ha affatto ignorato che l'impianto fosse di proprietà dell'associazione 'ma avendo l'attore proposto la domanda nei soli confronti del PA in proprio , non si è nè si doveva occupare della diversa questione se con la responsabilità personale di costui concorresse quella dell'associazione ai sensi dell'art. 2049 C.C. : ed è appena il caso di osservare che la 让 5 proprietà di questa non escludeva affatto che anche come chiunque altro il legale rappresentante , 1 in proprio ad osservare il fosse tenuto ' precetto di neminem laedere . 2 . Con il secondo motivo il ricorrente allega , con riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c. 1 vizi di motivazione sull' affermazione di responsabilità e sulla liquidazione del danno osservando quanto territoriale non haalla prima ' che la Corte tenuto conto di quanto da lui prospettato in primo grado , ha erroneamente ritenuto non proposta dal MO la querela ed ha ritenuto attendibili ' testimonianze invece compiacenti . + di censure Trattasi osser la Corte inammissibili nella parte in cui sono generiche o dirette al riesame del fatto : demandato al giudice del merito , il quale ha motivatamente ' e pertanto ritenuto di dar credito alle insindacabilmente ' risultanze della prova testimoniale . Quanto alla mancata proposizione della querela , ad essa la Corte territoriale si è riferita ai soli effetti di cui all'art. 2059 C.C. giudicandola irrilevante : agli stessi effetti a maggior ragione la decisione deve essere tenuta ferma nell'ipotesi in cui la querela , Come ora afferma il ricorrente E quand'anche l'azione ' fosse stata proposta esercitata come il penale non fosse stata non era affatto precluso ricorrente anche afferma ' i al giudice civile verificare ' incidenter tantum ed se nella condotta del ai soli effetti in esame ' convenuto fossero ravvisabili estremi di reato : come ha fatto con pronuncia che come detto ' ' viene censurata sotto il solo profilo ma insussistente vizio didell'asserito motivazione La Corte territoriale ha liquidato " avuto riguardo alleequitativamente il danno lussazione lesioni subite dal MO ( frattura al collo dell'astragalo del piede destro , che resero necessario un intervento chirurgico per la riduzione delle stesse con l'impiego di una vite ' da spongiosa nonché alla durata dell'invalidità temporanea ( venti giorni ) ed alla percentuale dell'invalidità permanente , da determinarsi nella punto della decisione avverso ilmisura del 3% quale che allail ricorrente lamenta quantificazione del danno si sarebbe potuto procedere solo previo espletamento di c.t.u. al ' fine di accertare il 'nesso causale tra le lesioni le lamentate ed il sinistro ed in presenza di 7 precedenti lesioni ed interventi che sarebbero stati subiti dal MO . Il vizio di motivazione , così addotto e basato ' non sussiste : la su rilievi in parte generici ' nelCorte territoriale determinare entità ed ha invero fatto implicito esiti delle lesioni ' riferimento alle risultanze della cartella clinica prodotta dall'interessato ' ed alla stregua di esse ha ritenuto sussistente il nesso causale e provate l'invalidità temporanea e quella permanente 1 determinata quest'ultima in misura minima ) ' ' ' accertamento di fatto che con ' per essere sfugge alle censure sufficientemente motivato dell'omessoelevate anche sotto il profilo espletamento di consulenza tecnica medico-legale , avendo la Corte esposto le ragioni per le quali ha ritenuto non necessario procedere a tanto E deve qui ribadirsi che rientra nel potere discrezionale del giudice del merito accogliere o rigettare l'istanza di ammissione di una consulenza provvedimento tecnica senza che ' l'eventuale negativo possa essere in sede di censurato legittimità , quando risulti - come nella specie che gli elementi di donvincimento per disattendere la richiesta della parte siano stati tratti dalle le risultanze probatorie già acquisite e valutate con giudizio immune da vizi logici e giuridici ( Cass. 24.1.1997 n. 722 ) • 3 . Il ricorso è pertanto , infondato Le spese ' " seguono la soccombenza ( art. 91 c.p.c. )
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione ' liquidate in lire 130.000-₤6114 oltre lire 1.200.000 (pari a € 619,75- ( unmilioneduecentomila ) di onorari in favore del [109T 29,11 controricorrente " 456T 39,99 Così deciso in Roma nella camera di consiglio ' TOT. 160,10 della Corte il 25 settembre 2001 . ' Il Consigliere est. Il Presidente Бешаю Jabutic cha Gina Casoli Depositata in Cancelteria Hogg: 17.1.02 IL CANCELLIERE C1 # IL CANCELLIERE C1 Gainer AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Regorija in dod NOV 2012 ale 49233alr. A (euro CENT 1 p. (Dott.ssa Man Servici It Responsabile Service Giudiziari (Dr. M. RACZICHINI) V O 2 N 9 0