Sentenza 25 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/08/2003, n. 12449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12449 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME12 4 49 / 0 3 LA CORTE SUP E Oggetto Custodia cose sequestrate -compenso al custode- SEZIONE TERZA CIVILE art. 12 DPR 571/1982 -prescrizione- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: termine a quo R.G.N. 6607/02 Dott. Gaetano Presidente NICASTRO Dott. CE SABATINI Consigliere 26331 Cron. Dott. Michele VARRONE Consigliere 3316 Rep. Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere Ud. 03/02/03 Dott. Alberto TALEVI Consigliere - ha pronunciato la seguente SE N T ENZA sul ricorso proposto da: DI OL CE, titolare dell'omonima elettivamente domiciliato in ROMA corrente in Crotone, PIAZZA ADELE ZOAGLI MAMELI 9, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO BEVILACQUA, difeso dall'avvocato GIUSEPPE PASQUINO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 2003 rappresenta e difende ope legis;
314 - controricorrente 1 avverso la sentenza n. 74/01 del Tribunale di CATANZARO, Sezione I Civile, emessa il 31/05/00 e depositata il 31/01/01 (R.G. 1810/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/03 dal Consigliere Dott. Ennio 2 MALZONE;
udito l'Avvocato Giuseppe PASQUINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi e l'assorbimento degli altri. Svolgimento del processo Con sentenza del 22 gennaio 1998 il giudice di pace di Catanzaro rigettava l'opposizione proposta dal Mini- stero dell'Interno avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato condannato a pagare a NI France- sco la somma di £ 3.590.390 con interessi legali dalla richiesta al soddisfo, a titolo di compenso per la cu- stodia della vespa, sequestrata dalla Guardia di Finan- za di Crotone, per il periodo dal 7.3.1988 al 24.4.1996. Il Tribunale di Catanzaro con sentenza n.74/01, de- positata il 31.1.01, decidendo sull'appello proposto dal Ministero dell'Interno, in parziale riforma della sentenza impugnata, così statuiva: 2 a) revocava il decreto ingiuntivo opposto;
b) dichiarava prescritto il credito del NI CE per il periodo 7.3.88-18.6.92; c) condannava il Ministero al pagamento in favore del NI del compenso relativo alla custodia dell'autovettura sequestrata per il restante periodo dal 19.6.1992 alla data di cessazione della custodia stessa;
d) compensava per metà le spese del giudizio d'appello, ponendo a carico dello steso Ministero la restante metà. Riteneva il Tribunale che il diritto al compenso del custode, decorrente, per l'importo giornaliero, da ciascuno dei giorni di durata della custodia, era assog- gettato, in ragione della natura periodica del compen- so, alla prescrizione quinquennale di cui all'art.2948 n. 4 c.c. e che l'art.12 DPR n. 571/1982, nello stabilire che la liquidazione delle somme dovute al custode è ef- fettuata dall'Autorità dopo che sia divenuto inoppugna- bile il provvedimento che dispone la confisca o la re- - stituzione delle cose sequestrate, non ne condiziona l'azionabilità, essendo diretta a disciplinare esclusi- vamente l'attività amministrativa. Per la cassazione della decisione ricorre il Nico- letta esponendo quattro motivi. 3 Resiste con controricorso 1'Avvocatura Generale dello Stato in nome e per conto dell'intimato Ministe- ro. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art.12 del DPR. 571/82, in combinato disposto con l'art.2935 c.c.". Con una serie di argomentazioni afferma che l'art. 12 DPR .571/82,prevedendo che la liquidazione delle somme dovute al custode venga effettuata "dopo che sia dive- nuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la con- fisca ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate", non costituisce una norma meramente procedimentale, diretta alla sola amministrazione, ma impedisce l'esercizio del diritto del custo- de, condizionandolo alla emissione e alla definitività di quei provvedimenti: solo in quel momento diviene possibile l'esercizio del diritto ed inizia a decorrere la prescrizione, ai sensi dell'art.2935 c.c., a nulla ri- levando la possibilità di richiedere e ricevere accon- ti, rimessa, fra l'altro, al potere discrezionale della pubblica amministrazione. il secondo motivo il ricorrente lamenta la Con "violazione ed errata applicazione dell'art.2948 c. c., nella parte in cui (il tribunale) ha ritenuto ap- 4 i plicabile la prescrizione quinquennale al credito per compensi di custodia", assumendo che l'unitarietà del rapporto e la norma richiamata escludono che il compen- So rientri tra "tutto ciò che deve pagarsi periodica- mente ad anno о in termini più brevi" e, quindi, l'applicabilità della prescrizione quinquennale previ- sta dall'art. 2948 n. 4 c.c. I primi due motivi possono essere esaminati con- giuntamente, risultando i medesimi strettamente connes- si nei loro presupposti concettuali. Entrambi i motivi, nelle rispettive parti essenzia- li, sono fondati. Occorre premettere che la materia in questione (rapporto di custodia nell'ambito delle sanzioni ammi- nistrative) presenta un misto di connotazioni privati- stiche e pubblicistiche. Quanto ai caratteri privatistici non può contestar- si l'analogia con il contratto di deposito oneroso. Anche nel rapporto in questione, infatti, il custo- de-depositario "riceve dall'altra parte una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e restituirla in natura" (art.1766 c. c.).; ed anche in detto rapporto il deposi- tario ha diritto al compenso ed è responsabile della conservazione della cosa. E' principio prevalentemente affermato che nel de- 5 posito oneroso l'esigibilità del credito del custode è strettamente legata al momento in cui cessa il deposi- to, in quanto solo in tale momento, e non prima, diviene realmente possibile il computo definitivo del dare e dell'avere fra le parti. Occorre allora verificare se tale principio trovi applicazione anche nel caso di custodia amministrativa delle cose sequestrate, nel quale sono evidenti le con- notazioni pubblicistiche del rapporto. La risposta positiva al quesito è nello stesso di- sposto dell'artt. 12 d.p.r.571/82, che rimanda il com- puto al termine della custodia medesima e più precisa- mente al momento in cui "sia divenuto inopponibile il provvedimento che dispone la confisca ovvero.......la re- stituzione delle cose sequestrate". E' chiaro che il diritto del custode al pagamento del compenso è sot- toposto ad un termine che impedisce la decorrenza del diritto ai fini della prescrizione, nel senso che non può cominciare a decorrere un termine che non è ancora iniziato.. Ne consegue che, decorrendo la prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art.2935 c.c.), la medesima, diversamente da quanto ri- tenuto dal tribunale doveva farsi decorrere dai pre- detti provvedimenti di competenza dell'Autorità ammini- strativa. Gli stessi rilievi escludono l'applicabilità della prescrizione breve di cui all'art.2948 n.4 c.c., poiché disciplina stabilita dall'art.12la particolare d.p.r.571/82 esclude l'obbligo dell'amministrazione di pagare il compenso periodicamente ad anno 0 in termini più brevi. Né tale conclusione può essere messa in di- scussione sostenendo che la norma di riferimento disci- plina la sola esigibilità del credito, perché, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. Cass.civ. n.7168/97) è l'esigibilità che segna l'inizio della prescrizione. Nemmeno rileva che il compenso sia commisurato alla durata della custodia e, quindi, a tutti i giorni per i quali la medesima si è protratta, perché ciò attiene alla quantificazione e non già alla liquidazione dello stesso come disciplinata dal terzo comma del menzionato art.12 d. p.r. 571/82. Neppure rileva la possibilità di concedere accon ti, essendo tale possibilità rimessa alla discrezionali- tà dell'Autorità competente. Quanto alla durata della prescrizione, non vi sono ragioni per ritenere che la medesima sia di durata in- feriore a quella ordinaria decennale (si registra sul punto la decisione in senso conforme delle Sezioni Uni- 7 te Penali sentenza 2.7.02 n. 25161 in considerazione delle analogie tra sequestro penale e sequestro ammini- strativo evidenziate dalla Corte Costituzionale Corte Cost.n.239/89). Va, quindi, affermato il seguente principio di di- ritto: in tema di sequestro amministrativo il diritto del custode alla liquidazione e al pagamento delle som- me dovutegli sorge solo dopo che sia divenuto inoppu- gnabile il provvedimento che dispone la confisca ovve- ro che sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate, e solo da tale momento inizia a decorrere il termine decennale di prescrizione. La sentenza impugnata, che non si è attenuta a tale principio di diritto, va conseguentemente cassata, con rinvio ad altra sezione dello stesso Tribunale che ri- esaminerà i motivi di appello alla luce dell'affermato principio di diritto e, all'esito, regolerà le spese del presente giudizio. L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso com- porta l'assorbimento degli altri due con i quali si al- legano, riguardo alla scrittura del 30 maggio 1995, vizi di motivazione e violazione dell'art. 1362 c.c.
P.Q.M.
accoglie il primo e il secondo motivo di ricor- so;
assorbiti gli altri;
cassa in relazione la sentenza 8 impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione del Tribunale di Catanza- ro. Così deciso in Roma addì 3 febbraio 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente follow Jo Khan IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi. 25 AGO 2003 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista