Sentenza 20 gennaio 2016
Massime • 1
In sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato. (Fattispecie di rigetto di richiesta di indulto per reato edilizio, in relazione al quale l'interessato aveva esposto che l'epoca di commissione del reato, diversamente da quanto accertato in sede di cognizione, era anteriore al 2 maggio 2006, termine ultimo per l'applicabilità del provvedimento di clemenza ex lege n. 241 del 2006).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2016, n. 8180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8180 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2016 |
Testo completo
листішого 8 1 8 0/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. -C.C. 20/01/2016 Luca Ramacci - Presidente - R.G.N. 1294/2015Enrico Manzon Gastone Andreazza - Relatore - Giovanni Liberati Giuseppe Riccardi + ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: PA SC, n. a Taviano il 10/12/1938; avverso la ordinanza del Tribunale di Lecce in data 18/12/2013; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S. Spinaci che ha concluso per l'inammissibilità; : : RITENUTO IN FATTO 1. PA SC ha proposto ricorso nei confronti dell'ordinanza del 18/12/2013 con cui il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione formulata avverso il provvedimento del Tribunale del 03/07/2013 di rigetto della richiesta di applicazione dell'indulto alla pena di mesi uno di arresto ed euro 16.000 di ammenda irrogata con sentenza del 26/03/2009 per illeciti edilizi accertati in data 24/02/2007. :
2. Lamenta con un unico motivo la violazione di legge atteso che il reato de quo non rientra tra quelli esclusi dal provvedimento di clemenza e che, quanto alla data di commissione, il dubbio in ordine alla stessa deve essere risolto, anche in sede esecutiva, in senso favorevole all'imputato (ovvero nel senso della commissione del fatto anteriormente al 02/05/2006) tanto più in quanto nella contestazione si è fatto riferimento alla data di accertamento e non già di commissione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile. Va precisato che l'ordinanza impugnata ha posto in evidenza che la sentenza di primo grado di condanna per l'illecito edilizio nonché quella di appello ebbero a puntualizzare che il fatto venne accertato in data 24/02/2007 essendo irrilevante la circostanza della domanda di condono edilizio presentata il 15/12/2004 in quanto, successivamente ad essa, vennero realizzati muri di tamponamento (non presenti infatti nella fotografie allegate alla domanda di condono e presenti invece nelle fotografie eseguite dalla polizia municipale all'atto appunto del sopralluogo del 24/02/2007) sì da doversi ritenere che l'epoca di realizzazione delle opere coincidesse con una data prossima a quella del sopralluogo stesso;
di qui, dunque, come correttamente ritenuto dal giudice salentino, l'impossibilità di ridiscutere la data come accertata dai giudici di merito pena la violazione del carattere intangibile della sentenza ormai divenuta irrevocabile. Va infatti ribadito che in sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, espressamente accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in cosa giudicata (Sez. 1, n. 5667 del 10/10/1997, Dimichino, Rv. 208923; Sez. 1, n. 3563 del 24/09/1992, P.G. in proc. Marchese, Rv. 192169) proprio perché, diversamente, si verrebbe ad infrangere la intangibilità del giudicato. Su tale premessa, attesa la non controvertibilità della data di commissione del fatto come successiva a quella del 02/05/2006, quale limite temporale valevole per l'applicabilità dell'indulto ex lege 241 del 2006, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di somma da determinarsi in euro 1.000.
P.Q.M.
2 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Jericorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 gennaio 2016 Il Consiglie Il Presidente estensore reazza Gastor An Luca Ramacci DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2.9 FER 2016 AL CANCELLIERE Luana Malani 3