Sentenza 14 dicembre 2016
Massime • 1
In tema di ingiusta detenzione, con riguardo alla previsione di cui all'art. 314, comma secondo, cod. proc. pen., non può dare diritto alla riparazione la circostanza che il richiedente abbia ottenuto, in sede di cognizione, la sospensione condizionale della pena in ordine al reato relativamente al quale era stato sottoposto a custodia cautelare - previa esclusione della circostanza aggravante contestata -, sempre che l'entità della condanna sia superiore alla durata della custodia cautelare subita, mentre, in caso contrario, il diritto alla riparazione sussiste limitatamente alla parte di custodia cautelare che soverchi la misura della condanna. (Fattispecie nella quale la custodia cautelare era stata disposta in relazione al reato di cui all'art. 390 cod. pen. aggravato ex art. 7 l. 12 luglio 1991, n. 203, comportante un termine custodiale di fase più ampio rispetto a quello relativo al reato base ritenuto in sentenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2016, n. 12394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12394 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2016 |
Testo completo
12394-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.273P Vito Di Nicola Presidente - Claudio Cerroni - Relatore - CC 14/12/2016 Aldo Aceto R.G.N. 28446/2016 Enrico Mengoni Ubalda Macrì ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CI EP, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/03/2016 della Corte di Appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Policastro, che ha concluso per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 marzo 2016 la Corte di Appello di Reggio Calabria, pronunciandosi nel giudizio di rinvio disposto dalla sentenza di questa Corte, sez. 4 del 22 dicembre 2015, n. 1897/16, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da EP CI, condannando altresì l'istante al pagamento delle spese di lite.
1.1. In fatto, il richiedente aveva subito la privazione della libertà personale, in regime di custodia cautelare in carcere, dal 12 febbraio 2010 al 18 novembre 2010, allorché - esclusa la contestata aggravante di cui all'art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203 al reato di procurata inosservanza di pena lo stesso CI era stato rimesso in libertà, essendo già decorso il 12 maggio 2010 il termine trimestrale di fase, venuta appunto meno l'aggravante in questione.
1.1.1. In sede di legittimità infatti il titolo custodiale, precedentemente confermato, era stato annullato limitatamente alla contestata aggravante, che appunto veniva esclusa dal Tribunale del riesame nuovamente adito in sede di rinvio, con contestuale immediata liberazione del CI.
1.2. In esito al giudizio di merito, definito con sentenza del 29 aprile 2013 della Corte reggina, il CI era stato infine condannato per il reato di cui all'art. 390 cod. pen. alla pena di anni uno mesi e mesi quattro di reclusione, col beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Insorto giudizio per ottenere la riparazione per l'ingiusta detenzione, la Corte ha annullato con rinvio la prima sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, che aveva invece riconosciuto in favore del richiedente la somma di € 45.277,44. In proposito questa Corte ha osservato che non era stato considerato dalla prima Corte distrettuale il fatto che il richiedente aveva infine riportato condanna definitiva, per il reato già oggetto dell'imputazione provvisoria, ad una pena detentiva eccedente la durata della custodia cautelare complessivamente sofferta. Al riguardo era stata infatti affermata dalla Corte Costituzionale l'ingiustizia della custodia cautelare, ma nell'ipotesi in cui essa avesse soverchiato temporalmente la durata della pena inflitta con la sentenza di merito. Oltre a ciò, quanto ai principi solidaristici alla base dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, è stato richiamato il principio in forza del quale la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (con la precisazione che tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione). In proposito, invece, la Corte territoriale aveva apoditticamente concluso nel senso che l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 cit. era stata pronunciata sulla base del medesimo quadro indiziario di cui disponeva il giudice della cautela. Né era stata esaminata la questione della possibile rilevanza, quale effetto ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione, della concessione 2 del beneficio della sospensione condizionale della pena anche rispetto ai casi di ingiustizia formale della cautela. Alla stregua di tali rilievi e delle evidenziate lacune motivazionali, doveva così disporsi un nuovo esame della controversia avanti alla Corte del merito.
3. La Corte del rinvio, così nuovamente adita, ha disatteso la domanda azionata assumendo la condotta gravemente colposa tenuta dal CI (la cui carta d'identità, unitamente al tesserino sanitario, era stata rinvenuta nell'appartamento olandese in cui tra l'altro si trovava il latitante RA ME, coinvolto nella cd. strage di Duisburg, a comprova dei contatti del CI con ambienti della criminalità organizzata calabrese ad alta pericolosità), sì da giustificare la detenzione patita e quindi da escludere il diritto all'indennizzo. Mentre l'esclusione dell'aggravante era avvenuta per ragioni di diritto (nel senso che l'aiuto ad un esponente di vertice non significava aiutare l'intera organizzazione malavitosa). Né infine, secondo la Corte del rinvio, rilevava la concessione della sospensione condizionale della pena, atteso che l'emissione del provvedimento custodiale non era consentito solamente se già in tale momento sussistevano le condizioni per dichiarare l'estinzione del reato ovvero della pena, ma non anche quando ciò poteva avere luogo in seguito, in esito a successive valutazioni di merito affidate al giudice del fatto.
4. Avverso la ricordata ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione con unico articolato motivo d'impugnazione.
4.1. Il ricorrente ha al riguardo osservato che la Corte non aveva demandato al giudice del rinvio di accertare la presenza di condotte colpose o dolose ostative al riconoscimento del diritto, ma solamente se l'esclusione dell'aggravante era stata pronunciata sulla base del medesimo quadro indiziario di cui disponeva il giudice della cautela. Detto accertamento avrebbe sicuramente escluso qualsiasi elemento di novità sopravvenuto, dal momento che il processo si era svolto con rito abbreviato e che la diversa conclusione del giudice del merito era dipesa da una diversa valutazione del medesimo materiale rispetto a quanto, erroneamente, fatto dal Giudice della cautela. Né rilevava, a fini ostativi del riconoscimento dell'indennizzo, l'intervenuta sospensione condizionale della pena, dal momento che tale concessione non aveva influenza, al pari dei casi in cui fosse stata applicata una misura cautelare senza che sussistessero le condizioni di applicabilità della misura di cui all'art. 273 cod. proc. pen.. Così come l'indennizzo spettava, a norma dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., al condannato sottoposto a misura cautelare, eguale trattamento spettava, a maggior ragione, al condannato a pena condizionalmente sospesa.
5. Il Procuratore Generale ha concluso per rigetto del ricorso. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 6. Il ricorso è infondato. Al riguardo, è in primo luogo del tutto opportuno verificare le censure formulate nei confronti della prima decisione della Corte territoriale, nonché le valutazioni al riguardo compiute dalla Corte in sede di annullamento con rinvio di tale decisione.
6.1. Il ricorrente Ministero, in sintesi, aveva in primo luogo osservato che il CI aveva infine riportato condanna a pena detentiva eccedente la durata della custodia cautelare complessivamente presofferta. In ogni caso il diritto alla riparazione postulava l'assoluzione o comunque una condanna a pena detentiva inferiore alla custodia cautelare sofferta (tant'è che l'art. 314 cod. proc. pen. escludeva il diritto alla riparazione in caso di condanna a pena detentiva rispetto alla quale potesse essere computata la custodia cautelare presofferta). Allo stesso tempo, col secondo motivo, veniva censurata l'omessa valutazione degli eventuali fattori di colpa grave ostativi al riconoscimento dell'indennizzo.
6.2. Analogamente il Procuratore generale aveva ricordato l'intervenuta condanna ad una pena detentiva superiore alla custodia sofferta, nonché l'omessa verifica sull'eventuale concorso dell'istante, con dolo o colpa grave, all'adozione ed al mantenimento della misura cautelare a suo carico.
6.3. A questo complessivo riguardo, la Corte, con la pronuncia di annullamento, aveva partitamente osservato: 1) la Corte di Appello di Reggio Calabria aveva del tutto obliterato il fatto che CI avesse riportato condanna definitiva, per il reato già oggetto dell'imputazione provvisoria, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203/1991, ad una pena detentiva eccedente la durata della custodia cautelare complessivamente presofferta;
2) era del tutto carente la valutazione rispetto alla ritenuta ingiustizia formale della cautela sofferta dal CI, per il periodo 11 maggio- 18 novembre 2010, eccedente il termine di fase pari a mesi tre;
3) veniva richiamato il principio in forza del quale "ai fini delle verifiche di pertinenza del giudice della riparazione diviene, quindi, particolarmente importante appurare se l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale sia avvenuto (vuoi nel procedimento cautelare vuoi nel procedimento di merito) sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela, o alla stregua di un materiale contrassegnato da diversità (purché rilevante ai fini della decisione) rispetto ad essi, posto che la problematica della condotta sinergica viene praticamente in rilievo solo nel secondo e non anche nel primo dei suddetti casi". Sì che "la circostanza dell'avere dato o concorso a dare causa alla misura custodiale per dolo o colpa grave opera quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione anche nella ipotesi, prevista dall'art. 314 cod. proc. pen., comma 2, di riparazione per sottoposizione a custodia cautelare in assenza delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.; tale operatività non può peraltro concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo 'causale' che governa la condizione stessa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale avvenga sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela, e in ragione esclusivamente di una loro diversa valutazione"; 4) la Corte territoriale aveva apoditticamente affermato che l'esclusione della aggravante ex art. 7, legge n. 203/1991 era stata pronunciata sulla base del medesimo quadro indiziario di cui disponeva il giudice della cautela;
5) infine la Corte di Appello, nel riconoscere il diritto alla equa riparazione, non aveva in realtà esaminato la questione circa la possibile rilevanza del fattore ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione derivante dalla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, anche rispetto ai casi di ingiustizia formale della cautela. Alla stregua di tali evidenziati punti, la Corte del rinvio era chiamata ad un nuovo esame al fine di superare le lacune motivazionali.
7. Al riguardo, nel provvedimento ora impugnato la Corte reggina ha invero osservato: a) il CI aveva posto in essere una condotta gravemente colposa, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, stante la consegna di propri documenti personali ad un esponente di vertice della cosca;
b) l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 cit. era avvenuta sulla considerazione, di diritto e a fatti invariati, che favorire la latitanza di un esponente malavitoso di vertice non significava agevolare automaticamente l'intera organizzazione;
c) non poteva dare diritto alla riparazione la circostanza che il richiedente avesse ottenuto sospensione condizionale della pena in ordine al reato relativamente al quale era stato sottoposto a custodia cautelare.
8. Ciò complessivamente posto, in linea generale va appunto ricordato che la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (con la precisazione che tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei 5 medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione) (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663; cfr. anche Sez. 4, n. 34541 del 24/05/2016, Rv. 267506). Allo stesso tempo, l'emissione del provvedimento applicativo di una misura custodiale non è consentita nei casi in cui già a quel momento sussistano le condizioni per dichiarare l'estinzione del reato o della pena, ma non anche quando la declaratoria possa eventualmente aver luogo in seguito, in conseguenza di valutazioni di merito affidate all'esclusivo apprezzamento del giudice del fatto (era stata così negata rilevanza, ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, alla circostanza che il ricorrente avesse ottenuto, in sede di cognizione, la sospensione condizionale della pena in ordine al reato relativamente al quale era stato sottoposto a cautela)(Sez. 4, n. 44830 del 22/10/2015, Raffaele, Rv. 264896; Sez. 4, n. 24623 del 20/02/2014, Mancuso, Rv. 261563; Sez. 4, n. 9211 del 16/10/2013, dep. 2014, Morreale, Rv. 259080; Sez. 4, n. 22359 del 21/04/2011, Hodan e altro, Rv. 250314). delNé sussiste il diritto alla riparazione quando, nell'ambito subprocedimento cautelare, la prognosi sulla possibilità di una futura sospensione condizionale della pena sia stata negativa, ma all'esito del giudizio di cognizione detto beneficio sia stato nondimeno concesso (Sez. 4, n. 1862 del 07/01/2016, Scivoli, Rv. 265582).
9. In specie, peraltro ed in via assorbente, va osservato che il giudizio di merito si è concluso con la condanna dell'odierno ricorrente alla pena, sospesa, di un anno e quattro mesi di reclusione. In relazione poi alla sospensione condizionale della pena come causa di estinzione del reato, va considerato che, a ben vedere, la fattispecie estintiva non è costituita dalla sola sospensione della esecuzione della pena, essendo necessario per la sua configurazione, completi tutti gli altri presupposti, la stimata efficacia specialpreventiva del beneficio, costituendo ciò la ratio essendi dell'istituto, cosicché la fattispecie è integrata solo in presenza di una prognosi favorevole circa l'astensione del condannato dalla commissione di reati per l'intero periodo della sospensione, a dimostrazione quindi dell'ontologica estraneità della sospensione condizionale della pena all'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, atteso che essa non può mai "sussistere" al tempo della adozione o della persistenza della misura restrittiva. Non essendovi dubbi sulla legittimità ab origine della misura custodiale relativa comunque al reato di cui all'art. 390 cod. pen., va osservato che, nel caso in esame, la condanna nel giudizio di merito è in ogni caso risultata superiore al lamentato periodo di custodia cautelare, inflitto nella fase all'odierno ricorrente al di là del termine previsto per la fattispecie non aggravata. Atteso ciò, è stato altresì osservato che la disposizione prevista dall'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., disciplina esclusivamente i casi in cui, a prescindere dall'esito del processo (quindi anche nell'ipotesi di condanna), si accerti con decisione irrevocabile che la custodia cautelare sia stata disposta o mantenuta illegittimamente per la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273, comma 1, cod. proc. pen.), per la presenza di una fattispecie impeditiva della restrizione (art. 273, comma 2, cod. proc. pen.) operativa in partenza o intervenuta nel corso della perdurante restrizione della "libertà in senso stretto" oppure senza la presenza delle particolari condizioni di applicabilità delle misure coercitive previste dall'art. 280 cod. proc. pen. (così, in motivazione, Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014, dep. 2015, Damia, Rv. 262396). D'altronde, anche la lettura costituzionale intervenuta sulla norma di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. ha previsto l'illegittimità della norma stessa nell'ipotesi di esclusione del diritto alla riparazione anche qualora la pena definitivamente inflitta all'imputato fosse risultata inferiore alla custodia cautelare sofferta, e naturalmente per la sola parte eccedente alla pena. In specie, al contrario, se (v. supra) non sorge il diritto alla riparazione nel caso in cui sia comunque pronunciata condanna con sospensione condizionale della pena, va rilevato che la condanna concretamente inflitta supera l'entità temporale della custodia cautelare comunque sofferta. Né, di per sé, rileva appunto la concessa sospensione condizionale della pena, provvedimento quest'ultimo che risponde a logiche ed apprezzamenti non comparabili col sistema cautelare. A ben vedere, poi, il principio richiamato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 219 del 2008 pone in relazione durata della custodia cautelare e pena concretamente inflitta (ovvero astrattamente irrogabile, e questo nell'ipotesi di intervenuta prescrizione del reato, cfr. n. 2451 del 2014 già cit.). Anche in specie si pone analogo problema, laddove la pena concretamente inflitta soverchia comunque la durata della custodia cautelare, ed in caso di concreta espiazione di pena l'intero periodo custodiale sarebbe detratto ai fini della concreta determinazione della misura della pena (arg. art. 314, comma 4, cod. proc. pen.). Va quindi data continuità al principio di diritto secondo il quale, in tema di ingiusta detenzione, con riguardo alla previsione di cui all'art. 314, comma secondo, cod. proc. pen., non può dare diritto alla riparazione la circostanza che il richiedente abbia ottenuto, in sede di cognizione, la sospensione condizionale della pena in ordine al reato relativamente al quale era stato sottoposto a custodia cautelare (Sez. 4, n. 44830 del 22/10/2015, Raffaele, Rv. 264896), sempre che l'entità della condanna sia superiore alla durata della custodia cautelare subita, laddove se quest'ultima soverchi la prima, il diritto alla 7 riparazione sussiste limitatamente a quella parte della custodia cautelare che soverchi, a sua volta, la misura della condanna. 10. In conclusione, quindi, il ricorso non è fondato, col conseguente rigetto della domanda e la condanna del ricorrente al pagamento delle relative spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 14/12/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente la ller Vito Di Nicola Claudio Cerroni, To G lic e DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 MAR 2017 8 0