Sentenza 17 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/07/2002, n. 10357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10357 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2002 |
Testo completo
Aula B 1 0-357/ 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G. n. 15357/99 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron. 27559 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Udienza 21 maggio 2002 Prof. Bruno BALLETTI Cons, relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ERRE ERRE 93 s.r.l. in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Ferraresi e Renato Scognamiglio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma al Corso Vittorio Emanuele II n. 326, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro 9 0 3 2 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S." in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabrizio Correra e Fabio Fonzo e con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17, giusta procura per notar L. Blasi n. repertorio 68578 in data 10 settembre 1999; - resistente - avverso la sentenza del Tribunale di Treviso-Sezione Lavoro n. 5/99 del 7 gennaio 1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 3456/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del DOR 21 maggio 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Uditi l'avv. Mario Loria (per delega dell'avv. Renato Scognamiglio); Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore-Giudice del Lavoro di Treviso la s.r.l. "Erre Erre 93" conveniva in giudizio l'I.N.P.S. esponendo che: *) essa società aveva concluso contratto di affitto di azienda con la s.p.a. "Confezioni Erre Erre"; *) tale contratto prevedeva a carico di essa 2 affittuaria l'obbligo di riassunzione di alcuni dipendenti già posti in mobilità dalla concidente ex legge n. 223/1991; *) in tal senso era intervenuto accordo sindacale ed atto di transazione con i dipendenti licenziati;
*) nonostante ciò l'I.N.P.S., con verbale di accertamento in data 15 novembre 1996, aveva contestato il diritto di essa società a mancata godere delle agevolazioni di legge per la [amcnata] cessazione dell'attività aziendale e la sussistenza di identità di assetto societario tra affittante e affittuario. La società ricorrente richiedeva, quindi, all'adito Giudice del Lavoro di voler accertare il suo diritto a beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 8 della legge n. 223/1991. Nel relativo giudizio si costituiva l'I.N.P.S. che impugnava la domanda attorea e ne chiedeva l'integrale rigetto. L'adito Pretore - all'esito dell'istruttoria orale e documentale - accoglieva il ricorso come dinanzi proposto, ma-su impugnativa dell'I.N.P.S. e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Treviso (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) dichiara(va) l'improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, dichiara(va) manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata e dichiara(va) interamente compensate le spese del grado>>. Per ciò che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: *) la questione di diritto sottesa all'eccezione 3 preliminare di carenza di interesse sollevata dall'I.N.P.S. attiene agli effetti del c.d. condono previdenziale (o regolarizzazione contributiva, come si esprimono le varie disposizioni di legge succedutesi nel tempo in materia) ed alla legittimità ed efficacia dell'apposizione, da parte del privato, di una riserva di ripetizione (o comunque di accertamento in sede giudiziale dell'esistenza del debito contributivo) all'atto della presentazione della domanda di condono>>; *) l'intero sistema agevolativo, avendo la finalità di consentire all'I.N.P.S. di venire in possesso immediatamente (sia pure con i tempi delle rateazioni consentite) di somme liquide, ancorchè inferiori a quelle dovute in 21 caso di integrale applicazione delle sanzioni, verrebbe frustrato ove si consentisse al privato di godere delle agevolazioni in modo definitivo ed irrevocabile, restando solo l'Istituto soggetto all'alea processuale ed al conseguente rischio di restituzione di quanto percepito, maggiorato, ovviamente, di interessi dalla data della domanda amministrativa: il che comporterebbe, all'evidenza, una sperequazione a carico dell'Istituto, cui, a fronte di una domanda di condono formalmente corretta, non compete alcuna facoltà di scelta in ordine all'accettazione>>; *) deve ritenersi inammissibile che il contribuente previdenziale possa, con unilaterale manifestazione di volontà, apporre alla domanda di condono la "riserva dell'esito del contenzioso", che si sostanzia in una condizione risolutiva unilaterale 4 (nel senso che è introdotta nell'interesse esclusivo della parte che l'appone), clausola che deve ritenersi in contrasto con la stessa finalità cui è preordinato l'atto>>; *) la cennata clausola di riserva, in sé illegittima, non comporta peraltro l'illegittimità della domanda di condono, con la conseguenza che il pagamento di quanto dovuto a titolo di regolarizzazione contributiva comporta l'estinzione dell'obbligazione senza reviviscenza dell'obbligazione originaria>>, dovendosi invece affermare che, a seguito dell'adempimento del condono, viene meno l'interesse della parte all'accertamento giudiziario in ordine alla debenza dei contributi, posto che da tale accertamento non potrebbe conseguire alcun concreto provvedimento favorevole per il contribuente>>; *) tale interpretazione non dà luogo a dubbi di legittimità costituzionale, per il generale e decisivo rilievo che la normativa introduttiva del c.d. condono previdenziale pone non certo un obbligo a carico del contribuente e nemmeno un onere, bensi la sola facoltà di accedere ad un trattamento economicamente più favorevole, facoltà rimessa quindi ad una scelta soggettiva di carattere del tutto discrezionale>>. Per la cassazione di tale sentenza la "Erre Erre 93" s.r.l. in liquidazione propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo. L'intimato I.N.P.S. si è costituito in giudizio depositando ritualmente procura difensiva. 5 MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con l'unico motivo di ricorso la società ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d. lgs. n. 79/1997, convertito con legge n. 140/1997, per effetto della ius supervenieus di cui all'art. 81 della legge n. 448/1998” - rileva che nelle more del deposito della sentenza del Tribunale è stato promulgato l'art. 81 cit. che ha riconosciuto l'interesse della parte all'accertamento giudiziario negativo del proprio debito, quando anche il soggetto abbia presentato domanda di condono previdenziale: da cui la legittimità del ricorso introduttivo al giudizio presentato dalla Erre Erre 93>> e rimarca che quanto al merito del giudizio di primo grado ed all'avvenuto accertamento del diritto di essa società ad usufruire dei benefici di cui agli artt. 8 (quarto comma) e 25 (nono comma) della legge n. 1 0 8 223/1991, sulla questione medesima si è formato il “giudicato” per non essere stata oggetto di impugnazione da parte dell'I.N.P.S.>>. -Il ricorso come dinanzi proposto deve essere accolto e ciò in II diretta applicazione dello jus superveniens costituito dall'art. 81, comma 9, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 ("Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo") che così recita: Le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'articolo 4 del decreto- 6 legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997 n. 140, e precedenti provvedimenti di legge sempre in materia di condono previdenziale, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito>>; e specifica, nell'ultima parte del medesimo comma, che per tali fattispecie sulle eventuali somme da rimborsare da parte degli enti impositori, a seguito degli esiti del contenzioso, non sono comunque dovuti interessi>>. Tale norma fa dunque esplicito riferimento all'ipotesi di domande di condono previdenziale presentate, con riserva di accertamento negativo del debito previdenziale, ai sensi e in applicazione di provvedimenti legislativi emessi anche anteriormente al citato d.l. n. 79 del 1997 (convertito); e pertanto, proprio in forza di contenente l'ampio e generico richiamo a tutti i tale clausola E R O D "precedenti" provvedimenti concessivi di condono previdenziale - essa riveste portata retroattiva rispetto alla data di entrata in vigore della legge n. 448 del 1998, fissata al 1° gennaio 1999 dall'art. 83 della stessa (cfr. Cass. 8 giugno 1999 n. 5655; Cass. 18 agosto 1999 n. 8698). Sicché tale nuova norma è applicabile anche alla presente fattispecie che riguarda il condono previdenziale previsto e disciplinato - come si è riferito - dall'art. 8 della legge n. 223/1991. 7 In relazione all'intervenuta normativa in forza della quale - resta superata la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 15 maggio 1998 n. 4918 (pronunziata a composizione del contrasto giurisprudenziale precedentemente insorto sulla validità delle "clausole di riserva" apposte alle domande di condono) la decisione del Tribunale di Treviso, nella parte in cui "ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse ad agire", deve essere cassata e la causa va rimessa ad altro Giudice, il quale si atterrà a quanto sancito dalle cennate norme contenute, appunto, nella legge 28 maggio 1997 n. 140 (cfr. Cass. n. 9306/2000). ->III Il Giudice del rinvio che si designa nella Corte di Appello di Trieste provvederà anche sulle spese dell'intero giudizio.-
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Trieste. Così deciso, in Roma, il giorno 21 maggio 2002. Sulfan Cichetti Il Consigliere estensore Il Presidente D. utinuou IL CANCE NERE offeria 17/08.2007 IERE