Sentenza 22 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di ingiusta detenzione, con riguardo alla previsione di cui all'art. 314, comma secondo, cod. proc. pen., non può dare diritto alla riparazione la circostanza che il richiedente abbia ottenuto, in sede di cognizione, la sospensione condizionale della pena in ordine al reato relativamente al quale era stato sottoposto a custodia cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/10/2015, n. 44830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44830 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2015 |
Testo completo
: 44 8 3 0 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. ZO ROMIS - Consigliere 1325/2015 N. Dott. CLAUDIO D'ISA REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. PATRIZIA PICCIALLI N. 15550/2015 - Rel. Consigliere - Dott. ANDREA MONTAGNI Dott. ZO PEZZELLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA ZO N. IL 27/12/1969 avverso l'ordinanza n. 150/2013 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 07/11/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Aldo Policentro che ha chieste il nirigettoдень del ricono Udit i difensor Avv.;idiſeptor Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 7 novembre 2014 la Corte di Appello di Catanzaro rigettava la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione subita da FF IN, nell'ambito del procedimento relativo alle imputazioni di tentata estorsione ed altro. Il Collegio evidenziava che in sede di merito il prevenuto era stato assolto dai reati di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., mentre era stato condannato, per il reato di tentata estorsione, alla pena condizionalmente sospesa di un anno e mesi otto di reclusione. La Corte territoriale rilevava che il diritto alla riparazione non poteva ritenersi sussistente, posto che il G.i.p. non aveva errato nell'escludere la concedibilità del beneficio;
e che la successiva applicazione della sospensione condizionale dipendeva dalla intervenuta riqualificazione giuridica del fatto e dall'accesso al rito abbreviato, con il relativo corredo premiale. Richiamati quindi arresti giurisprudenziali ove la Corte regolatrice aveva escluso il diritto alla riparazione, in tali ipotesi, il giudice della riparazione perveniva al rigetto dell'istanza.
2. Avverso la richiamata ordinanza della Corte di Appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione FF IN, a mezzo del difensore. La parte denuncia violazione di legge e vizio motivazionale. Richiamati i termini di fatto della vicenda, l'esponente osserva che la Suprema Corte ha affermato che nel caso in cui il procedimento nel quale sia stata sofferta una custodia illegittima termini con una condanna, la riparazione è possibile a condizione che la condanna sia stata condizionalmente sospesa. Secondo il ricorrente, poi, nel caso di specie, già al momento della emissione del provvedimento cautelare sussistevano le condizioni per la non applicazione della misura, a fronte di soggetto incensurato, di talché sussiste la violazione degli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. La parte richiama poi l'art. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen., osservando che il divieto di applicazione della misura custodiale, se il giudice ritenga che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, conduce ad escludere l'applicabilità della cautela, ogni qual volta risulti prevedibile la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente osserva infine che proprio il richiamo operato dall'art. 314 cod. proc. pen. all'art. 273 cod. proc. pen., disvela la fondatezza della tesi difensiva, poiché la norma citata assegna al giudice della cautela un compito valutativo non dissimile da quello richiesto al giudice della cognizione.
3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. La parte sottolinea che l'art. 273, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che non può essere applicata la misura cautelare qualora già sussista una causa di estinzione del reato, al momento di adozione della misura;
e che non vengono di 2 converso in rilievo, ai fini di interesse, le cause di estinzione successivamente intervenute, in forza delle diverse dinamiche processuali.
4. L'Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio per il Ministero dell'Economia, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero respinto, svolgendo puntual e pestimenti ase pertimenti argomentazioni. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte. Osserva il Collegio che, secondo l'orientamento interpretativo che viene consolidandosi nella giurisprudenza di legittimità, non sussiste il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione quando, nell'ambito del subprocedimento cautelare, la prognosi sulla possibilità di una futura sospensione condizionale della pena sia stata negativa, ma all'esito del giudizio di cognizione detto beneficio sia stato nondimeno concesso (da ultimo, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 24623 del 20/02/2014, dep. 11/06/2014, Rv. 261563). Alla base dell'interpretazione che il Collegio ritiene condivisibile, in coerenza con i conformi precedenti giurisprudenziali esistenti, sta il fatto che l'art. 273 c.p.p., comma 2, per il quale la misura non può essere applicata nel caso in cui "sussiste" una causa di estinzione del reato, con la richiamata perentoria forma verbale fa chiaro riferimento non ad un'ipotesi di successivo intervento di una causa di estinzione, dovuta alle dinamiche processuali, bensì alla sussistenza evidente ed "attuale", cioè all'atto dell'adozione della misura cautelare personale, della causa di estinzione. Sicché non è consentita l'emissione del provvedimento custodiale allorché pacificamente sussista, già al momento dell'adozione del provvedimento stesso, una causa di estinzione del reato;
non anche quando questa possa eventualmente intervenire in una fase successiva, oppure la sospensione condizionale della pena essere concessa per situazioni connesse alle dinamiche del processo ovvero a seguito di valutazioni di merito affidate all'esclusivo apprezzamento del giudice del fatto. A ritenere diversamente, si finirebbe con il dover far riferimento alla disposizione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 2-bis - per la quale non può essere disposta la custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena - così però incorrendo in un evidente errore prospettico. Ed infatti, l'art. 314 c.p.p., comma 2 non richiama l'art. 275 c.p.p., comma 2-bis ma l'art. 273 cod. proc. pen. (oltre che l'art. 280 cod. proc. pen.). In altri termini e l'argomento appare tranciante - non è - la prognosi sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena il presupposto del diritto alla riparazione, ma l'esistenza al momento dell'emissione del provvedimento cautelare, o durante il tempo della sua esecuzione, di una causa di estinzione del reato;
causa di estinzione che nel caso della sospensione condizionale della pena interviene indefettibilmente solo dopo che l'esecuzione della 3 misura è cessata, vale a dire con la sentenza di condanna a pena sospesa. Mette conto poi sottolineare, in relazione alla sospensione condizionale della pena come causa di estinzione del reato, che in realtà la fattispecie estintiva non è costituita dalla sola sospensione della esecuzione della pena, essendo componente essenziale l'astensione del condannato dalla commissione di reati per l'intero periodo della sospensione. Ciò dimostra l'ontologica estraneità della sospensione condizionale della pena questa volta intesa sia in senso stretto che in senso ampio - all'istituto - della riparazione per ingiusta detenzione: essa non può mai "sussistere" al tempo della adozione o della persistenza della misura restrittiva.
2. Non ignora il Collegio l'esistenza di un non recente precedente difforme (Cass. Sentenza n. 19305 del 06/03/2003 - dep. 24/04/2003 - PG in proc. Ferracci, Rv. 224516). Si tratta di un arresto che non ha trovato riscontro nella giurisprudenza successiva sviluppatasi secondo le linee argomentative sopra richiamate (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 24623 del 20/02/2014, dep. 11/06/2014, cit.). E' poi appena il caso di considerare che nell'ulteriore sentenza citata dal ricorrente il riferimento alla disposizione di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., laddove si osserva che la predetta norma disciplina una fattispecie tendenzialmente eccezionale e residuale rispetto alle altre ipotesi di equa riparazione, comprensiva dei casi in cui il procedimento nel quale sia stata sofferta una custodia illegittima termini con una condanna, qualora la durata della custodia abbia superato la pena inflitta ovvero se la condanna sia stata condizionalmente sospesa - deve qualificarsi come mero "obiter dictum", trattandosi di un passaggio meramente incidentale, rispetto al portato decisorio della pronuncia (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 25859 del 18/06/2010, dep. 06/07/2010, Rv. 247780, non massimata sul punto). Deve pertanto in questa sede ribadirsi il principio di diritto in base al quale, in tema di ingiusta detenzione, con riguardo alla previsione di cui all'art. 314, comma secondo, cod. proc. pen., non può dare diritto alla riparazione la circostanza che il richiedente abbia ottenuto, in sede di cognizione, la sospensione condizionale della pena in ordine al reato relativamente al quale era stato sottoposto a custodia cautelare.
3. E bene, deve a questo punto della trattazione osservarsi che l'ordinanza impugnata si colloca del tutto coerentemente nell'alveo dei principi di diritto ora richiamati. Il giudice della riparazione, infatti, ha rilevato che il diritto alla riparazione non poteva ritenersi sussistente, posto che il G.i.p. non aveva errato nell'escludere la concedibilità del beneficio, pure soffermandosi sulle specifiche modalità di realizzazione della condotta criminosa;
e posto mente al fatto che la successiva applicazione del beneficio della sospensione condizionale, rispetto alla 4 pena inflitta, era dipesa dalle specifiche dinamiche processuali della vicenda in esame.
4. In conclusione, si impone il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come a dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
lo condanna inoltre a rimborsare al Ministero resistente le spese sostenute per questo giudizio che liquida in complessivi euro 1.000,00. Così deciso in Roma il 22 ottobre 2015. Il Consigliere est. Andrea Montagni SUPREMA Il Presidente IN Romis шай S S A A C CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 9 NOV. 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Forssa Gabriella Lamelza 5