Cass. pen., sez. II, sentenza 08/03/2017, n. 15815
CASS
Sentenza 8 marzo 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta del promittente venditore che, a seguito della risoluzione del contratto preliminare per l'acquisto di un immobile, non restituisca al promissario acquirente la somma ricevuta a titolo di acconto sul prezzo pattuito. (In motivazione, la S.C. ha precisato che a seguito della dazione, la somma di denaro è entrata definitivamente a far parte del patrimonio dell'"accipiens" senza alcun vincolo di impiego, con la conseguenza che nel caso di in cui il contratto venga meno tra le parti matura solo un obbligo di restituzione che, ove non adempiuto, integra esclusivamente un inadempimento di natura civilistica).

Commentari3

  • 1Reato di appropriazione indebita: guida pratica
    https://www.studiocataldi.it/

    Art. 646 c.p. Soggetto attivo del reato Elemento soggettivo La pena Appropriazione indebita aggravata Prescrizione Procedibilità del reato Appropriazione indebita e restituzione denaro Consumazione del reato Appropriazione indebita e furto: le differenze Giurisprudenza L'art. 646 c.p. Il reato di appropriazione indebita è previsto e punito dall'art. 646 del codice penale che recita: "Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000. Se il fatto è commesso su …

     Leggi di più…

  • 2Nel reato di appropriazione indebita è fondamentale il requisito dell’”altruità” della cosa
    Salvatore Messina · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    La sentenza n. 15815 del 2017 si pone in evidenza poiché ritiene non integrato il delitto di appropriazione indebita qualora il promittente venditore, successivamente alla risoluzione del contratto, non restituisca al promissario acquirente l'acconto sul prezzo del bene “vendendo”. Per i Supremi Giudici, invero, difetta il vincolo di destinazione delle somme e, stante la fungibilità del denaro, sussiste solo un obbligo di restituzione in sede civilistica. La fattispecie per cui è causa trae origine da una controversia insorta tra un promittente acquirente che, in sede di stipula del contratto preliminare, versa a titolo di acconto una determinata somma. Il promittente venditore ritiene …

     Leggi di più…

  • 3Non restituisce bonifico sbagliato: assolto (Cass. 8459/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 febbraio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 08/03/2017, n. 15815
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15815
Data del deposito : 8 marzo 2017

Testo completo