Sentenza 8 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2003, n. 12014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12014 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTY1 2 0 14 /03 2894/01 Cron.25896Dott. Alberto SPANO' Consigliere - Rel. Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Rep. Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Ud.11/03/03 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: NT SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 101, presso lo studio dell'avvocato -- CARLO ROMEO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO CORUZZO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE' DE FERRA' 2003 черgiusta delega in attiprocure noterle noter Tuccari, cep. 1448 56230, 9/21/01. -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 202/00 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 18/10/00 R.G.N. 554/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/03 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato MUCCIO per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 20 settembre /18 ottobre 2000, il Tribunale di Firenze rigettava l'appello proposto dalla sig.ra LE TI nei confronti dell'INAIL, avverso la sentenza del Pretore in data 27 settembre /30 ottobre 1999 che aveva rigettato la domanda proposta dall'assicurata predetta per le prestazioni di legge in relazione ad infortunio occorsole, verso le ore 8.20 del 10 aprile 1997, mentre in motociclo si stava recando al lavoro presso l'Azienda Sanitaria di Firenze -Ospedale di Torregalli dove svolgeva mansioni di archivista. Assumeva che era autorizzata a far uso del mezzo proprio, attesa la carenza di auto di servizio, per potersi recare presso gli archivi esterni per prelevarvi cartelle cliniche. Ha giudicato il Tribunale che l'uso del mezzo proprio non rispondeva ad una esigenza lavorativa normale, anche se l'accesso agli archivi distaccati si verificava più volte in un mese;
in ogni caso, non era risultato che l'evasione delle richieste dovesse avvenire in tempi rapidi (la dipendente aveva affermato in sede ispettiva che talora provvedeva al ritiro delle cartelle presso l'archivio di via Olivuzzo prima di entrare in servizio, lungo il percorso casa luogo di lavoro), né era emersa - l'impossibilità di far uso dei mezzi pubblici. Il giudice di appello ha concluso che correttamente era stata esclusa dal Pretore l'indennizzabilità dell'infortunio non essendo provato che l'uso del mezzo privato fosse stato richiesto o imposto, neppure di fatto, dalla datrice di lavoro, e neppure era emerso che il giorno del sinistro l'appellante dovesse fermarsi in via Olivuzzo per ritirare cartelle cliniche;
nemmeno era stata allegata la 289401.doc necessità di tale uso in relazione a particolari modalità della prestazione lavorativa, tali da rendere impossibile l'impiego di mezzi pubblici. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'assicurata con unico motivo. Resiste LE TI con controricorso e deduce l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. Con l'unico motivo di impugnazione, l'assicurata deduce “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c.”, e richiama, poi, l'art.2 del d.p.r. n.1124 del 1965, nella interpretazione datane dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'infortunio è indennizzabile in presenza di nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento; di un nesso almeno occasionale tra l'itinerario e l'attività lavorativa;
- di necessità di uso dei veicolo privato in ragione degli orari di lavoro e di quelli dei servizi pubblici di trasporto. La ricorrenza di tali presupposti sarebbe stata dimostrata dall'istruttoria espletata ed avrebbe imposto, secondo una corretta applicazione dell'art.2 del d.p.r. n.1124/1965, l'accoglimento della domanda. In particolare, sarebbe emerso dall'istruttoria che l'uso del mezzo privato era imposto sia in ragione degli orari di servizio che delle potenziali esigenze di spostamento per ragioni di servizio che potevano presentarsi quotidianamente e che richiedevano una rapida evasione. L'uso del mezzo proprio per l'accesso agli archivi su autorizzazione verbale del direttore sanitario o della sua segreteria era giustificato dalla prassi. Infine, era accertato il collegamento tra itinerario e attività lavorativa in quanto 289401.doc l'incidente era avvenuto la mattina, mentre l'assicurata si stava recando al lavoro. Il motivo è infondato. Esso presentata, anzitutto, profili di inammissibilità e ciò, non tanto per la ragione, esposta dal controricorrente, che nella enunciazione iniziale del motivo, non sono state indicate dalla ricorrente le norme che 7infatti, nel successivo svolgimento delle censure, è assume violate esplicito il riferimento all'art.2 del d.p.r. 30 giugno 1965, n.1124 --, quanto perché, in realtà, la ricorrente non lamenta una erronea considerazione da parte del Tribunale della portata precettiva della norma, ma denuncia vizi di motivazione laddove si duole dell'omessa considerazione da parte del giudice di merito di una pluralità di risultanze istruttorie che avrebbero imposto di ravvisare in concreto l'occasione di lavoro (e quindi l'applicabilità dell'art.2 cit.) e, tuttavia, non indica il contenuto specifico delle risultanze, evocate soltanto genericamente e in modo indistinto. La ricorrente si è resa, quindi, inosservante del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, principio, che scaturisce dal divieto istituzionale per il giudice di legittimità di ricercare direttamente le prove dei fatti negli atti di causa, è che impone alla parte che le adduce di riportare il contenuto, eventualmente anche mediante testuale trascrizione, delle risultanze delle acquisizioni probatorie orali o documentali di cui lamenta l'inadeguata o errata valutazione da parte del giudice di merito, onde consentire alla Corte di cassazione di valutarne la rilevanza e la decisività (cfr. Cass.11 aprile 2001, n.5404; 26 marzo 2001, n.4349; 22 び 289401.doc 5 febbraio 2001, n.2602; 13 settembre 2000, n.12080; 12 settembre 2000, n.12025). Restano, dunque, insuperati in fatto e non censurabili sotto il profilo della corretta applicazione dell'art.2 del citato d.p.r. n.1124/1965, i rilievi del giudice di merito circa la mancanza di prove in ordine alla riconducibilità del'uso del motociclo proprio e all'accesso a via Olivuzzo, ove avvenne l'infortunio, ad esigenze connesse all'espletamento di attività di servizio ('occasione di lavoro'). Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato. Non deve provvedersi in ordine alle spese, secondo il disposto dell'art.152 disp.att.c.p.c. (in relazione alla sentenza della Corte costituzionale 13 aprile 1994, n.134 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.4, comma 2 e 3 del d.l. 19 settembre 1992, n.384, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n.438), non ricorrendo l'ipotesi della pretesa manifestamente infondata e temeraria. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Così deciso in Roma, addì 11 marzo 2003. IL CONSIGLIERE ESTENSORE изв NL PRESIDENTE. takm ical CANCELLIEREHelle Depositate in Cancelleria 8-8-8·03 289401.doc CANCELLIER