Sentenza 31 maggio 2016
Massime • 1
Commette il delitto di appropriazione indebita lo spedizioniere che, ricevuto il denaro dal cliente per il pagamento dei diritti doganali, potendo beneficiare per l'adempimento della dilazione di 180 giorni conseguente al sistema del c.d."differito doganale", previsto per il territorio di Trieste, non provveda al pagamento a causa della sopraggiunta insolvibilità dell'impresa nel cui patrimonio aveva fatto confluire le predette somme.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/05/2016, n. 25281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25281 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2016 |
Testo completo
25 2 8 1/ 1 6 81 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 31/05/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 1434 Dott. ANTONIO PRESTIPINO - Consigliere - Dott. MATILDE CAMMINO - Consigliere - N. 687/2016 REGISTRO GENERALE Dott. GIACOMO FUMU - Consigliere - Dott. ADRIANO IASILLO - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ORRU' FRANCO N. IL 02/09/1943 avverso la sentenza n. 956/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 21/05/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/05/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Pero te che ha concluso per llina ist ra лок Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Perque Govern du chele l'accoplines del caus RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Trieste confermava la condanna dell'imputato ala pena di anno uno mesi sei di reclusione ed euro 900 di multa per il reato di appropriazione indebita.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che deduceva violazione di legge: mancherebbe il requisito della interversio possessionis di cosa altrui: le somme conferite allo spedizioniere dai clienti sarebbero confluite nel patrimonio della società che avrebbe potuto disporne liberamente, tenuto conto del fatto che il sistema del "differito doganale" consentiva alla società di pagare i diritti doganali con una dilazione di 180 giorni e non «imponeva alla Società operante una specifica e vincolata gestione separata dei conti doganali rispetto a agli altri conti societari»; pertanto non ci sarebbe stata alcuna appropriazione delle somme conferite dai clienti per il pagamento dei diritti doganali, ma un semplice inadempimento civilistico conseguente alla crisi di impresa ed al fallimento della società di spedizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il collegio condivide l'orientamento secondo cui il fondamento del reato di cui all'art. 646 cod. pen. deve essere individuato nella volontà del legislatore di sanzionare penalmente il fatto di chi, avendo l'autonoma disponibilità della "res", dia alla stessa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il possesso, anche nel caso in cui si tratti di una somma di danaro (Cass. sez. 5, n. 46475 del 26/05/2014 Rv. 260676; Cass., sez. 2, 03/03/1989, rv. 182001). Se, dunque, il possesso di una somma di denaro da parte del soggetto agente, trova giustificazione nello scopo e nei limiti di un incarico conferitogli ciò implica, in mancanza di una espressa facoltà di utilizzazione di tale somma, un implicito divieto di utilizzazione, senza acquisizione della proprietà del denaro stesso da parte dell'agente, che, pertanto, non può appropriarsi del denaro ricevuto utilizzandolo per propri fini e, quindi, per scopi diversi ed estranei agli interessi di chi gli ha conferito l'incarico, così violando le disposizioni al riguardo impartitegli, pena l'applicazione nei suoi confronti delle sanzioni previste dall'art. 646 cod. pen. La Corte di cassazione ha così deciso che commette il delitto di appropriazione indebita il mandatario che, violando le disposizioni impartitegli dal mandante, si appropri del denaro ricevuto utilizzandolo per propri fini e, quindi, per scopi diversi ed estranei agli interessi 2 del mandante (Cass. sez. 2, n. 50156 del 25/11/2015, Rv. 265513; Cass. sez. 2, 17/10/2013, n. 46256, rv. 257446). Peraltro, con specifico riferimento asserita assenza del requisito della altruità della cosa, il collegio condivide la consolidata giurisprudenza secondo cui Il riferimento al concetto civilistico di altruità non può trovare applicazione nell'ambito penalistico della appropriazione indebita, sussistendo gli elementi costitutivi dell'ipotesi di cui all'art. 646 cod. pen., in presenza dell' animus proprio del delitto in esame, anche allorché la res sia, come il danaro, fungibile;
la ratio di tale norma deve essere individuata nella volontà del legislatore di sanzionare penalmente il fatto di chi, avendo l'autonoma disponibilità di una cosa, dia alla stessa una destinazione incompatibile con il titolo le ragioni che giustificano il possesso della stessa, anche nel caso in cui si tratti di una somma di danaro (Cass. sez. 2,n. 11628 del 03/03/1989, Rv. 182001; Cass. sez. 2 n. 12965 del 14/02/2003, Rv. 224906; Cass. sez. 2, n. 42099 del 17/11/2010 Rv. 248923) 1.2. Nel caso di specie la Corte d'appello, in coerenza con tali linee ermeneutiche, riteneva che l'imputato «aveva il possesso del denaro ricevuto dai clienti, secondo l'accezione penale del termine, e il fatto di non averlo destinato al pagamento dei diritti doganali, per cui era stato versato, ha posto i essere una interversione del possesso di somme "ab origine" non di sua proprietà» (pag. 11 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione che non presenta alcun profilo di illogicità, coerente con le emergenze processuali e rispettosa delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità che si sottrae ad ogni censura.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 1500,00,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500.00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 31 maggio 2016. L'estensore Il Presidente Sandra Recchione Antonio Prestipino DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE .17 GIU. 2016 IL CANCELLERE EN E R Claudia Planelli P S U E T S R O C *