Sentenza 21 novembre 2013
Massime • 1
Integra il delitto di appropriazione indebita la condotta di colui che si impossessi dell'importo corrisposto a titolo di acconto sul prezzo pattuito nel contratto preliminare per l'acquisto di un immobile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2013, n. 48136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48136 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PRESTIPINO Antonio - Presidente - del 21/11/2013
Dott. GALLO D. - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 2580
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 28677/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI ME, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in data 1.3.2011;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Piercamillo Davigo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Carmine Stabile, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Udito il difensore Avv. Sorge Gaetano, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 11.2.2008, il Tribunale di Taranto dichiarò SI ME responsabile del reato di appropriazione indebita aggravata e - concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante - lo condannò alla pena di mesi 2 di reclusione ed Euro 500,00 di multa, pena sospesa.
Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame e la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 1.3.2011, in parziale riforma della decisione di primo grado, sostituì la pena detentiva con quella pecuniaria.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo:
1. violazione di legge in quanto l'acconto versato dalla querelante in occasione della sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita dell'immobile era passato nella proprietà della società Ti.Due. S.r.l. di cui l'imputato è legale rappresentante (Cass. Sez. 2A pen. sent. n. 5732 del 9.6.1982; n. 24669 del 21.6.2007);
2. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato sull'assunto che avendo SI manifestato la volontà di restituire le somme ciò varrebbe ad integrare il reato;
l'eventuale obbligazione assunta non varrebbe ad integrare il reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Nel ricorso si cita giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la mancata restituzione della caparra non configura l'ipotesi criminosa di cui all'art. 646 c.p. difettando il presupposto essenziale dell'impossessamento di cosa altrui, poiché la somma (o la cosa fungibile) data a tale titolo passa nel patrimonio dell'accipiens, il quale ne diventa proprietario ed è tenuto in caso di adempimento ad imputarla alla prestazione dovutagli e in caso di inadempimento alla restituzione (trattandosi di cose fungibili) di danaro o cose dello stesso genere in quantità doppia (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5732 del 05/02/1982 dep. 09/06/1982 Rv. 154152; in senso conforme Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24669 del 29.3.2007 dep. 21.6.2007 dep., citate anche nel ricorso).
Tuttavia nel caso in esame all'imputato è contestato di essersi appropriato, quale legale rappresentante della Ti.Due S.r.l. Immobiliare, della somma di Euro 140.000,00 versata da ES EL a titolo di acconto sul prezzo pattuito nel contratto preliminare di acquisto di un appartamento, stipulato dalla ES con la predetta società e successivamente risolto. Non si versa quindi in ipotesi di caparra, ma di acconto sul prezzo pattuito e nel ricorso non si documenta che si trattasse di caparra e non di acconto.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2013