Sentenza 29 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di documentazione dell'interrogatorio di persona sottoposta a misura cautelare, l'omessa sottoscrizione del verbale da parte dell'interprete integra una mera irregolarità, atteso che la nullità del verbale sussiste solo nei casi di incertezza assoluta sulle persone intervenute o di mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto, in virtù del principio di tassatività di cui all'art.177 cod.proc.pen. (Conf. sentenze n. 45940, 45941 e 45942 del 2015, non mass.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2015, n. 45939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45939 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2015 |
Testo completo
45 9 3 9 / 1 5 38 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez.1879 Carlo Citterio Stefano Mogini CC 29/10/2015- Pierluigi Di Stefano R.G.N. 32370/2015 Massimo Ricciarelli Relatore - Ersilia Calvanese ha pronunciato la seguente F SENTENZA Sul ricorso proposto da UZ MA, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 19/06/2015 del Tribunale del riesame di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito per il ricorrente, l'avv. Pietro Asta, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Palermo rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di MA UZ avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che aveva applicato al predetto la misura della custodia in carcere per aver concorso nel trasporto a bordo di una motonave battente bandiera turca di un ingente quantitativo di hashish (10.180 chili circa, suddivisi in 400 contenitori di iuta, del peso di circa 30 chili ciascuno) (art. 110 cod. pen., artt. 73 e 80 T.U. 309/90). La difesa aveva sollevato in tale sede una serie di eccezioni preliminari riguardanti la violazione dell'art. 143 cod. proc. pen.. In particolare, aveva dedotto che l'interprete di lingua turca, presente all'interrogatorio dell'indagato, era stata coadiuvata dal di lei marito, con la conseguenza che non era chiaro se la prima avesse effettivamente compreso le domande formulate in lingua italiana e di conseguenza se vi fosse esatta corrispondenza tra le risposte fornite dall'indagato e le domande formalizzate dal giudice e dalla difesa;
che il marito dell'interprete di lingua turca era un appartenente al Corpo della Guardia di Finanza e non aveva inoltre sottoscritto il verbale;
che non risultavano tradotti in lingua turca l'atto di assenso ex art. 17 della Convenzione di Vienna del 1988 e la comunicazione scritta ex art. 293 cod. proc. pen. contenente le informazioni sul diritto di difesa. Il Tribunale rigettava le suddette eccezioni evidenziando che in sede di interrogatorio dell'indagato era stato nominato come interprete anche il marito dell'interprete di lingua turca e che le doglianze difensive si limitavano a sollevare generici dubbi sulla fedeltà delle traduzioni effettuate dai due interpreti, mentre lo stesso indagato aveva mostrato di ben comprendere le contestazioni mossegli rispondendo alle domande del giudice e delle parti. Quanto alle restanti eccezioni, il Tribunale riteneva che la mancata sottoscrizione del verbale da parte dell'interprete nominato non concretasse alcuna nullità, così come la scelta di nominare nell'attività di interpretariato una coppia di coniugi, di cui uno appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, ma estraneo alle attività di polizia giudiziaria del presente procedimento penale, non avendo tra l'altro la difesa dell'indagato formulato alcuna dichiarazione di ricusazione o solo genericamente contestato alcunché a tal proposito al momento del conferimento dell'incarico o nel corso dell'interrogatorio. Parimenti, il Tribunale non ravvisava alcuna nullità nella mancata traduzione degli atti indicati dalla difesa: l'atto di assenso non afferiva alla validità dell'interrogatorio di garanzia, ma solo ai rapporti tra Stati aderenti alla citata Convenzione, avendo lo scopo di legittimare le operazioni di intervento in acque internazionali su imbarcazioni battenti bandiera straniera;
mentre la comunicazione scritta sulle informazioni dei diritti di difesa risultava tradotto da un interprete di lingua turca contestualmente alla sua consegna all'indagato.
2. Avverso la suddetta ordinanza, ricorre per cassazione personalmente l'indagato, articolando tre motivi di impugnazione, con cui deduce l'omesso 2 esame di punti decisivi evidenziati dagli atti difensivi e la denegata applicazione dei principi di diritto che regolano la materia. In particolare, secondo il ricorrente non risulterebbero esaminate le seguenti questioni: - l'interprete di lingua turca, presente all'interrogatorio dell'indagato, era stata coadiuvata dal di lei marito, appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, con la conseguenza che non era chiaro se la prima avesse effettivamente compreso le domande formulate in lingua italiana e di conseguenza se vi fosse esatta corrispondenza tra le risposte fornite dall'indagato e le domande formalizzate dal giudice e dalla difesa;
il marito dell'interprete turca, oltre a doversi astenere dall'incarico per ragioni di opportunità, non avrebbe inoltre sottoscritto il verbale (violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, lett. c), 179, 64, 65, 143, 144 e 145 cod. proc. pen., art. 111, coma 3, ult. parte Cost.; art. 6, par. 2, lett. e) Cedu e art. 14, par. 2, lett. f, Patto Onu, per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale;
per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione); : · la mancata traduzione dell'atto di assenso ex art. 17 Convenzione di Vienna del 1988, trasmesso dalle autorità turche in lingua inglese (violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, lett. c), 179, 64, 65, 143, 144 e 145 cod. proc. pen., art. 111, coma 3, ult. Parte Cost.; art. 6, par. 2, lett. e) Cedu e art. 14, par. 2, lett. f, Patto Onu, art. 17 della Convenzione di Vienna, per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale;
per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione); - la mancata traduzione della comunicazione scritta ex art. 293 cod. proc. pen. (violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, lett. c), 179, 64, 65, 143, 144 e 145 cod. proc. pen., art. 111, coma 3, ult. Parte Cost.; art. 6, par. 2, lett. e) Cedu e art. 14, par. 2, lett. f, Patto Onu, art. 293, comma 1 e 1-bis cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale;
per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione). CONSIDERATO IN DIRITTO 3 G 1. Il ricorso è inammissibile.
2. I motivi di impugnazione con cui si denunciano vizi di motivazione sono del tutto generici e aspecifici, in quanto le doglianze del ricorrente si limitano a ribadire le censure avanzate in sede di riesame, senza indicare per quali ragioni quelle esposte nell'ordinanza impugnata non siano complete motivazioni. Da quanto esposto in premessa, risulta invece che il Tribunale ha motivato adeguatamente in ordine ad ogni questione sollevata dalla difesa del ricorrente.
3. Miglior sorte non può essere assegnata alle dedotte violazioni di legge processuale. In ordine alla nullità dell'interrogatorio di garanzia a causa della non fedele traduzione ad opera dei due interpreti nominati, il motivo è inammissibile per la sua genericità. Va rammentato che l'idoneità dell'interprete costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito. Il ricorrente si limita a sollevare dubbi ex post sull'operato degli interpreti, senza allegare nessuna circostanza obiettiva a sostegno del suo assunto e non avendo peraltro sollevato nessuna obiezione al riguardo nel corso dell'interrogatorio. Quanto alle eccezioni di nullità dell'interrogatorio riguardanti il secondo interprete, se ne deve affermare la manifesta infondatezza. In primis, dal verbale risulta essere stata effettuata dal giudice procedente una regolare seconda nomina di interprete. In ordine alla mancata sottoscrizione del verbale ad opera dell'interprete, va ribadito che la nullità del verbale di interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale sussiste solo nei casi di incertezza assoluta sulle persone intervenute o di mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto (Sez. 5, n. 6399 del 06/11/2009 - dep. 17/02/2010, Marcomini, Rv. 246057). Al di fuori di tali ipotesi non ricorrenti nel caso di specie - eventuali carenze possono dare luogo a mere irritualità, ma non comportano nullità dell'atto, stante il principio di tassatività di cui all'art. 177 c.p.p.. In merito alla dedotta incompatibilità dell'interprete, si deve rammentare che la nullità conseguente all'incompatibilità dell'interprete è di natura relativa e, nell'ipotesi in cui la parte vi assista, deve essere eccepita, a pena di decadenza, prima del compimento dell'atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo (tra le tante, Sez. 1, n. 20864 del 14/04/2010 - dep. 03/06/2010, Mailat, Rv. 247406; Sez. 1, n. 17905 del 19/01/2015 - dep. 29/04/2015, Koval, Rv. 263317). Anche in tal caso, nessun eccezione risulta avanzata dalla difesa in sede di interrogatorio né tanto meno nella fase successiva dell'udienza di convalida. 4 Generica e comunque tardiva appare anche l'eccezione riguardante l'omessa traduzione dell'atto di assenso ex art. 17 della Convenzione di Vienna, in quanto, anche a voler ritenere che la stessa abbia compromesso la possibilità di una consapevole ed effettiva attuazione del diritto di difesa da parte dell'indagato, verrebbe ad integrare una nullità a regime intermedio che doveva essere eccepita al compimento dell'atto, ossia dell'interrogatorio (Sez. U, n. 36212 del 30/09/2010 - dep. 11/10/2010, G, Rv. 247939). Del tutto inconferente è infine il richiamo alla disposizione di cui all'art. 293, comma 1 e 1-bis cod. proc. pen., che stabilisce gli adempimenti esecutivi delle ordinanze cautelari, mentre nel caso in esame si versa nell'ipotesi di cui all'art. 386 cod. proc. pen., nella quale i doveri informativi sono rimessi alla polizia giudiziaria che esegue l'arresto o il fermo. Nella specie, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, dall'esame degli atti (ai quali questa Corte può accedere in considerazione del dedotto vizio di error in procedendo) risulta che la polizia giudiziaria ha consegnato all'indagato il 4 giugno 2015 la prevista comunicazione scritta, provvedendo contestualmente alla sua traduzione con un interprete di lingua turca. Quanto alla necessità che sia comunque consegnata "senza ritardo" una versione scritta della comunicazione tradotta, va rammentato che corollario della citata disposizione è la previsione in capo al giudice della convalida (art. 391 cod. proc. pen.) del dovere prima di procedere all'interrogatorio di garanzia di - verificare, nel contraddittorio con la difesa, che l'imputato abbia ricevuto dalla polizia giudiziaria tutti gli avvisi prescritti. In tal modo si sono previsti gli strumenti per assicurare prima dell'interrogatorio la piena informazione dell'imputato dell'accusa mossa nei suoi confronti e dei diritti che gli competono. Nel caso in esame, nessuna eccezione la difesa ha sollevato al riguardo in tale sede, rendendo oltremodo tardiva la relativa censura di nullità.
4. Alla stregua delle osservazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in difetto dell'ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell'impugnazione al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 29/10/2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Ersilia Calvanese Carlo Citterio Litter DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 NOV 2015 ہے A FUNZIONARIOIL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO DIC M E R P Piera Esposito 6