CASS
Sentenza 2 maggio 2023
Sentenza 2 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/05/2023, n. 18046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18046 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO AS nato il [...] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IG NO, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza emessa il 19 novembre 2021, riformava solo quanto alla pena, riducendola ad anni tre e mesi quattro di reclusione, la sentenza del Tribunale capitolino, che aveva accertato la responsabilità penale di SI OS, in relazione al delitto di lesioni aggravate dall'uso delle armi, consistenti in un bastone e in un coltello. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di SI OS consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 18046 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 18/01/2023 4 3. Il primo motivo deduce violazione dell'art. 526, comma 1, cod. pen., lamentando che la Corte di appello avrebbe errato nel non censurare l'utilizzo delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, contestate nel corso dell'incidente probatorio alla persona offesa. Tale utilizzo indebito risultava decisivo, in quanto sullo stesso veniva a fondarsi la verifica di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. 4. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione per non aver la Corte di appello dato risposta ai motivi di censura, a cominciare da quelli relativi alla attendibilità della persona offesa Delcea. 5. Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. in quanto le dichiarazioni rese nel corso delle indagini da parte della persona offesa Delcea risulterebbero utilizzate in violazione del dettato normativo, che le limita solo alla verifica di attendibilità del dichiarante. 6. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso. 7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art.
5 -duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I tre motivi sono strettamente connessi e meritano una trattazione unitaria. 2.1 Il primo e il terzo motivo, in relazione alla violazione degli artt. 526 e 500, comma 2, cod. proc. pen. propongono analoghe censure. In vero, però, la Corte di appello non ha valorizzato il contenuto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, bensì ha richiamato il contenuto dell'incidente probatorio nel corso del quale SE, la persona offesa, ebbe a rendere le dichiarazioni: la circostanza che furono effettuate delle 2 contestazioni utilizzando le dichiarazioni predibattimentali è rifluita nella motivazione in relazione alle conferme offerte dal dichiarante nel corso dell'esame, conferme che hanno fatto legittimamente transitare le dichiarazioni pregresse nel patrimonio cognitivo del giudice del dibattimento. In sostanza, al fol.13 la sentenza impugnata fa corretta applicazione del principio consolidato per cui le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che siano state confermate, anche se in termini laconici, vanno recepite e valutate come dichiarazioni rese dal testimone direttamente in sede dibattimentale, poiché l'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. concerne il solo caso di dichiarazioni dibattimentali difformi da quelle contenute nell'atto utilizzato per le contestazioni (Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Caia, Rv. 273455 - 01; Sez. 2, n. 13910 del 17/03/2016, Migliaro, Rv. 266445 - 01; conf. N. 18973 del 2009 Rv. 244042 - 01, N. 20388 del 2015 Rv. 264035 - 01). Pertanto la Corte di appello non è incorsa in alcuna violazione degli artt. 526 e 500, comma 2, cod. proc. pen. 2.2 Quanto al secondo motivo, relativo all'omessa motivazione sui profili di censura di appello, va premesso che il motivo è generico, nel senso che non specifica a quali doglianze la Corte di appello non avrebbe dato risposta, richiamando solo quelle già sostanzialmente formulate con il primo e terzo motivo di ricorso in relazione alle dichiarazioni dibattimentali del EA. Sul punto, premessa la genericità del motivo, deve comunque rilevare questa Corte come rispetto al motivo di appello n. 1), come ricapitolato nella sentenza impugnata, in merito alla inutilizzabilità dei verbali utilizzati per le contestazioni nei confronti di ID e RG, va riaffermato il principio già espresso in ordine ai motivi primo e terzo, già esaminati, che la Corte di appello ha richiamato di fatto per la persona offesa applicandolo anche per gli altri testimoni;
in ordine alla erronea interpretazione delle conversazioni intercettate, alle telefonate effettuate dall'imputato prima del ferimento di EA, ai rilievi della polizia scientifica, ai foll. 15 e 16 la Corte territoriale rende risposta a tutte tali doglianze, non contestate sotto alcun profilo con il secondo motivo dell'attuale ricorso, se non in relazione alla omessa motivazione, che invece sussiste. Pertanto il motivo è del tutto generico e indeterminato, in quanto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), difettando di una critica puntuale al provvedimento e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6 n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). 3 3. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18/01/2023 Il Cons'gliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IG NO, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza emessa il 19 novembre 2021, riformava solo quanto alla pena, riducendola ad anni tre e mesi quattro di reclusione, la sentenza del Tribunale capitolino, che aveva accertato la responsabilità penale di SI OS, in relazione al delitto di lesioni aggravate dall'uso delle armi, consistenti in un bastone e in un coltello. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di SI OS consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 18046 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 18/01/2023 4 3. Il primo motivo deduce violazione dell'art. 526, comma 1, cod. pen., lamentando che la Corte di appello avrebbe errato nel non censurare l'utilizzo delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, contestate nel corso dell'incidente probatorio alla persona offesa. Tale utilizzo indebito risultava decisivo, in quanto sullo stesso veniva a fondarsi la verifica di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. 4. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione per non aver la Corte di appello dato risposta ai motivi di censura, a cominciare da quelli relativi alla attendibilità della persona offesa Delcea. 5. Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. in quanto le dichiarazioni rese nel corso delle indagini da parte della persona offesa Delcea risulterebbero utilizzate in violazione del dettato normativo, che le limita solo alla verifica di attendibilità del dichiarante. 6. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso. 7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art.
5 -duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I tre motivi sono strettamente connessi e meritano una trattazione unitaria. 2.1 Il primo e il terzo motivo, in relazione alla violazione degli artt. 526 e 500, comma 2, cod. proc. pen. propongono analoghe censure. In vero, però, la Corte di appello non ha valorizzato il contenuto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, bensì ha richiamato il contenuto dell'incidente probatorio nel corso del quale SE, la persona offesa, ebbe a rendere le dichiarazioni: la circostanza che furono effettuate delle 2 contestazioni utilizzando le dichiarazioni predibattimentali è rifluita nella motivazione in relazione alle conferme offerte dal dichiarante nel corso dell'esame, conferme che hanno fatto legittimamente transitare le dichiarazioni pregresse nel patrimonio cognitivo del giudice del dibattimento. In sostanza, al fol.13 la sentenza impugnata fa corretta applicazione del principio consolidato per cui le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che siano state confermate, anche se in termini laconici, vanno recepite e valutate come dichiarazioni rese dal testimone direttamente in sede dibattimentale, poiché l'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. concerne il solo caso di dichiarazioni dibattimentali difformi da quelle contenute nell'atto utilizzato per le contestazioni (Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Caia, Rv. 273455 - 01; Sez. 2, n. 13910 del 17/03/2016, Migliaro, Rv. 266445 - 01; conf. N. 18973 del 2009 Rv. 244042 - 01, N. 20388 del 2015 Rv. 264035 - 01). Pertanto la Corte di appello non è incorsa in alcuna violazione degli artt. 526 e 500, comma 2, cod. proc. pen. 2.2 Quanto al secondo motivo, relativo all'omessa motivazione sui profili di censura di appello, va premesso che il motivo è generico, nel senso che non specifica a quali doglianze la Corte di appello non avrebbe dato risposta, richiamando solo quelle già sostanzialmente formulate con il primo e terzo motivo di ricorso in relazione alle dichiarazioni dibattimentali del EA. Sul punto, premessa la genericità del motivo, deve comunque rilevare questa Corte come rispetto al motivo di appello n. 1), come ricapitolato nella sentenza impugnata, in merito alla inutilizzabilità dei verbali utilizzati per le contestazioni nei confronti di ID e RG, va riaffermato il principio già espresso in ordine ai motivi primo e terzo, già esaminati, che la Corte di appello ha richiamato di fatto per la persona offesa applicandolo anche per gli altri testimoni;
in ordine alla erronea interpretazione delle conversazioni intercettate, alle telefonate effettuate dall'imputato prima del ferimento di EA, ai rilievi della polizia scientifica, ai foll. 15 e 16 la Corte territoriale rende risposta a tutte tali doglianze, non contestate sotto alcun profilo con il secondo motivo dell'attuale ricorso, se non in relazione alla omessa motivazione, che invece sussiste. Pertanto il motivo è del tutto generico e indeterminato, in quanto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), difettando di una critica puntuale al provvedimento e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6 n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). 3 3. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18/01/2023 Il Cons'gliere estensore Il Presidente