Sentenza 27 luglio 2001
Massime • 2
La disciplina sulle dichiarazioni inesatte o reticenti prevista dagli artt. 1892 e 1893 cod. civ., attenendo alle disposizioni generali sull'assicurazione, è applicabile all'assicurazione contro gli infortuni, essendo quindi a tal fine irrilevante stabilire se quest'ultima rientri nell'assicurazione contro i danni ovvero costituisca una forma di assicurazione sulla vita.
Le dichiarazioni inesatte o reticenti di cui agli artt. 1892 e 1893 cod. civ. sono le dichiarazioni rese al momento del contratto di assicurazione che impediscono all'assicuratore di valutare le circostanze influenti sul verificarsi dell'evento dannoso assicurato, aumentandone o riducendone l'alea, con conseguente riflesso sul consenso dell'assicuratore o sulle condizioni contrattuali: in quanto tali, esse non incidono sull'oggetto del rischio assicurato, che rimane tale anche in presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti, ma toccano il quadro circostanziale nel quale l'assicuratore ha assunto a suo carico il rischio stesso. Ne consegue che, allorché si controverta se l'infortunio professionale (nella specie verificatosi nel corso di lavori manuali) sia o meno indennizzabile in relazione al tipo di attività (dirigente di azienda agricola) che l'assicurato, al momento della stipulazione del contratto, aveva dichiarato di svolgere, si è fuori dall'ambito di applicabilità degli artt. 1892 e 1893 cod. civ., discutendosi non di un vizio nella formazione del consenso dell'assicuratore determinato da dichiarazioni inesatte o reticenti, ma dell'individuazione del rischio assicurato (ossia, nella specie, se l'attività, assicurata contro gli infortuni, comprenda o meno anche i lavori manuali), problema, quest'ultimo, da risolversi attraverso l'interpretazione delle clausole di polizza, secondo i criteri ermeneutici posti dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2001, n. 10292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10292 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RR TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO SCHIAVONE, difeso dall'avvocato GIANNI SPISSU, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
S.A.I. ASSIC IND SPA, con sede in Torino, in persona del Direttore Generale Dott. L. ROASIO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato IANTONIETTA PERILLI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato WALTER PINNA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 275/97 della Corte d'Appello di CAGLIARI, emessa il 02/05/97 e depositata il 03/09/97 (R.G. 36/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Maria Antonietta PERILLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 5.4.1991 PE AL conveniva davanti al tribunale di Cagliari la SA, società assicuratrice, assumendo che aveva stipulato con la convenuta un contratto di assicurazione infortuni in data 8.10.1986; che il giorno 20.9.1989 nel chiudere lo sportello di una serra di sua proprietà era caduto dalla scala sulla quale era salito, precipitando da un'altezza di circa tre metri, producendosi la frattura di una vertebra dorsale;
che l'assicuratrice aveva rifiutato il pagamento.
Si costituiva la SA, assumendo che non era tenuta al pagamento in quanto l'attività dichiarata dall'assicurato (dirigente di azienda agricola) escludeva la partecipazione a lavori manuali, per cui doveva ritenersi applicabile nella specie il disposto dell'art. 1892 c.c.. Richiedeva, in via riconvenzionale, la restituzione della somma di L. 15 milioni pagati a titolo di indennizzo per un precedente infortunio, verificatosi per effetto della caduta da un trattore nel gennaio del 1989.
Il PE eccepiva l'intervenuta decadenza a norma dell'art. 1892 c.c.. Il Tribunale, con sentenza depositata il 9.1.1995, rigettava la domanda del PE;
rigettava anche la riconvenzionale della AI per decadenza dall'azione da parte dell'assicuratrice per il decorso del termine trimestrale dalla data della conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni.
Avverso questa sentenza proponeva appello il solo PE. La corte di appello di Cagliari, con sentenza depositata il 2.5.1997, rigettava l'appello.
Riteneva la corte di merito che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'assicuratrice, pagando l'indennizzo per il primo infortunio, quello del 20.1.1989, non era incorsa nella decadenza di cui all'art. 1892 c.c. e che sul punto non si era formato il giudicato per effetto della sentenza del tribunale, non avendo questo giudicato ex professo il punto, essendosi limitato in ordine alla domanda riconvenzionale a rilevare l'eccepita decadenza. In ogni caso, secondo il giudice di appello, la SA "aveva pagato il primo infortunio non ricollegando la caduta dal trattore e lo scivolamento a terra ad un'attività manuale, esclusa dall'oggetto dell'assicurazione", e che le ragioni, per cui l'attore si trovava sul trattore, non necessariamente erano connesse con l'attività manuale.
Pertanto in nessuna decadenza era incorsa la SA allorché venne a conoscenza il 4.10.1989 del secondo infortunio, avendo con lettera del 14.12.1990 e quindi entro il trimestre) declinato l'indennizzo. Riteneva, in ogni caso la corte, che il secondo infortunio, oggetto della domanda di indennizzo, si riferiva all'attività di agricoltore con partecipazione ai lavori manuali e non di direttore di azienda agricola, con l'ulteriore elemento, costituente altra delimitazione del rischio, della "presenza sui tetti" e che l'attività manuale esponeva ad un rischio maggiore rispetto a quello di chi si trovava a dirigere il lavoro di altri.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il PE AL.
Resiste con controricorso la SA.
Motivi della decisione.
1.1.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2909 c.c., 324 e 360 n3 e 5 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Ritiene il ricorrente che, per effetto della mancata impugnazione sul rigetto della domanda riconvenzionale, effettuato dal tribunale, per essere incorsa la AI nella decadenza di cui all'art. 1892 c.c., sul punto della decadenza si era formato il giudicato e non poteva il giudice di appello decidere diversamente in merito alla richiesta di indennizzo per il secondo infortunio.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115, 116, e 360 n. 3 e 5 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Lamenta il ricorrente che la stessa AI riconosceva che il primo infortunio dipendeva dall'uso di macchinari da parte dell'assicurato e che, ciononostante, aveva pagato l'indennizzo, incorrendo nella prevista decadenza dall'impugnazione del contratto di assicurazione.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1892 e 2967 c.c., 115, 116, e 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Sempre nell'ottica dell'intervenuta decadenza della AI dal diritto di far valere le dichiarazioni reticenti dell'assicurato, ritiene il ricorrente che è generica ed incerta la motivazione della sentenza, allorché assume che la società, assicuratrice non ricollegò, la caduta dal trattore e lo scivolamento a terra ad un'attività manuale, esclusa dall'oggetto dell'assicurazione per incompletezza delle esposizione delle circostanze dell'infortunio. Incombeva., all'assicuratore fornire la prova della tardiva conoscenza della reticenza e della falsità
1.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1892 c.c., 360 n. 3 e 5 c.p.c. nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza.
Ritiene il ricorrente che la motivazione della sentenza appare viziata anche in relazione all'accertamento delle falsità delle dichiarazioni del PE, non essendo possibile ritenere provato che questi abbia intenzionalmente o con colpa grave rese dichiarazioni inesatte o reticenti nella descrizione della sua attività professionale.
2.1. Ritiene questa Corte che i quattro motivi, essendo strettamente connessi, vadano esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati e vanno rigettati, per quanto la sentenza impugnata vada corretta nella motivazione nei termini che seguono a norma dell'art. 384, c. 2, c.p.c.. Osserva, preliminarmente questa Corte che tutte le censure mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata investono la questione della disciplina di cui all'art. 1892 c.c. e della decadenza in cui sarebbe incorsa la AI per non aver fatto valere entro il termine di tre mesi dalla conoscenza il fatto che il PE non svolgeva attività di dirigente d, azienda.. agricola, come falsamente dichiarato, ma anche attività agricola manuale, e che questa decadenza era stata accertata con efficacia di giudicato dal tribunale, con il rigetto della riconvenzionale della AI.
Va, anzitutto, rilevato che la soluzione del contrasto giurisprudenziale se l'assicurazione contro gli infortuni rientri nell'assicurazione contro i danni, secondo quanto sostiene la dottrina maggioritaria e parte della giurisprudenza (Cass. 23.8.1999, n. 8826; Cass. 4.8.1995, n. 8597; Cass. 3 maggio 1986, n. 3017) ovvero nell'assicurazione sulla vita, come sostenuto da altro orientamento (Cass. 7.9.1996, n. 2336; Cass. 18.6.1998, n. 6062;
Cass. 10.11.1994, n. 9388) è irrilevante, ai fini della decisione della predetta causa, in quanto la disciplina prevista dagli artt. 1892 e 1893 c.c., attenendo alle disposizioni generali sull'assicurazione, regolano entrambe le assicurazioni predette. Osserva poi questa Corte che nella fattispecie, poiché l'oggetto della domanda era costituito dalla richiesta di indennizzo per infortunio nell'attività lavorativa professionale e poiché la AI rifiutava detto indennizzo "perché la professione dichiarata escludeva la partecipazione ai lavori manuali" (come riferisce lo stesso ,ricorrente nell'esposizione dei fatti), si è completamente fuori dal paradigma dell'art. 1892 c.c., attenendo la questione dibattuta tra le parti all'individuazione del rischio assicurato e del rischio escluso.
Infatti, le dichiarazioni inesatte o reticenti, cui fanno riferimento gli artt. 1892 e 1893 c.c., sono le, dichiarazioni rese al momento della conclusione del contratto di assicurazione che, fermo l'oggetto del rischio assicurato, permettono all'assicuratore di effettuare una reale rappresentazione dell'entità in concreto del rischio. Esse, quindi, non incidono sull'oggetto del rischio assicurato, che rimane tale anche in presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti, ma impediscono all'assicuratore di valutare le circostanze che possono influire sul verificarsi dell'evento dannoso assicurato, aumentando o riducendo l'alea, con evidente riflesso sul consenso dell'assicuratore o sulle condizioni contrattuali. Si tratta cioè di dichiarazioni che influenzano non il rischio assicurato (inteso come evento dannoso, il cui verificarsi obbliga l'assicuratore al pagamento dell'indennizzo) ma solo il quadro circostanziale nel quale l'assicuratore ha assunto a suo carico il rischio stesso, cosicché esse possano ritenersi avere inciso, nel momento della formazione del: contratto, sul consenso dell'assicuratore o sulle condizioni contrattuali (Cass. 4.7.1997,n. 6039).
2.2. Sennonché, pur essendo la valutazione dell'influenza sul rischio delle dichiarazioni false o reticenti riservata al giudice di merito, la predisposizione di un questionario da parte dell'assicuratore evidenzia l'intenzione di quest'ultimo di annettere particolare importanza a determinati requisiti, richiamando l'attenzione del contraente a fornire risposte complete e veritiere sui quesiti medesimi e, quindi, deve essere valutata dal giudice di merito in sede di indagine sul carattere determinante, per la formazione del consenso di dette inesattezze o reticenze (Cass. 4.4.1991, n. 3501). Proprio perché le dichiarazioni inesatte o reticenti, di cui agli artt. 1892 e 1893 C.C., non attengono all'individuazione dell'oggetto del contratto, inteso come rischio assicurato, ma alle circostanze che l'assicuratore ha richiesto di conoscere per determinarsi nel consenso o per stabilire le condizioni, il giudizio sulla rilevanze delle stesse è rimesso, sia pure con determinati limiti, al giudice di merito, mentre ciò non sarebbe possibile se esse riguardassero il rischio assicurato (ed a contrariis il rischio escluso), poiché in questo caso il giudice è tenuto solo ad individuare quali siano detti rischi, e cioè l'oggetto del contratto, attraverso l'interpretazione delle clausole contrattuali, senza possibilità di escluderne la rilevanza.
In questo ultimo caso non si pone un problema, quindi, di dichiarazioni inesatte o reticenti, sottoposte alla disciplina di cui agli articoli 1892 e 1893 c.c., ma solo di interpretazione delle clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, secondo i criteri ermeneutici posti dagli art. 1362 e segg. c.c.. 2.3.Ne consegue che nella fattispecie, in cui si discuteva tra le parti se l'infortunio professionale verificatosi nel corso di attività manuali fosse indennizzabile o meno, avendo l'assicurato dichiarato di svolgere l'attività di dirigente di azienda agricola, non può essere rilevante la disciplina degli artt. 1892 e 1893 c.c., poiché la questione controversa impinge direttamente nell'individuazione del rischio assicurato, oggetto dei consensi delle due parti, e non sulle circostanze che, esposte da una parte (l'assicurato), hanno determinato l'altra (l'assicuratore) a prestare il proprio consenso.
In altri termini qui si discute non di un vizio nella formazione del consenso dell'assicuratore, determinato dalle dichiarazioni reticenti o inesatte, ma se l'attività, assicurata contro gli infortuni, comprendesse o meno anche i lavori manuali.
Nel primo caso esiste pur sempre un contratto e l'assicuratore è tenuto all'indennizzo, salva la possibilità di esperire i rimedi di cui agli artt. 1892 e 1893 c.c., nel secondo caso, ove si ritenga che i lavori manuali non rientrassero nell'attività, i cui infortuni erano assicurati, manca proprio un contratto che abbia ad oggetto quel rischio.
3. Ne consegue che nella fattispecie le censure del ricorrente, avendo ad oggetto l'assunta violazione dell'art.1892 c.c., ovvero la violazione di un giudicato interno in merito alla decadenza dal diritto dell'assicuratore di impugnare il contratto a norma del suddetto articolo, ovvero il vizio motivazionale in merito a dette dichiarazioni inesatte non possono essere accolte. La stessa sentenza impugnata, nella parte in cui esamina la questione prospettata sotto il predetto profilo della disciplina dell'art. 1892 c.c., va corretta a norma dell'art. 384, c. 2, c.p.c., essendo errata in diritto, per quanto sia esatto il dispositivo.
4. Infatti la sentenza di secondo grado in sostanza ha rigettato l'appello e quindi la domanda per due ordini di ragioni: sia perché l'assicuratore, in presenza di dichiarazioni inesatte relative, all'attività espletata dal PE, non era decaduto dal, diritto, di rifiutare il pagamento dell'indennizzo a norma dell'art. 1892, c. 3 c.c., sia perché "la direzione di azienda, agricola" e la "presenza sui tetti", costituirebbero "delimitazioni del rischio" (p.3), mentre "l'attività manuale era esclusa dall'oggetto dell'assicurazione" (p. 2), in quanto fra le categorie professionali prese in considerazione dall'assicuratore si distingueva l'agricoltore con funzioni direttive dall'agricoltore addetto a lavori manuali (p.3).
Così operando, la sentenza impugnata ha effettuato un'interpretazione della clausole che delimitano il rischio assicurato, ritenendo che esso non comprendesse gli infortuni per i lavori manuali (quale quello che aveva dato causa all'infortunio), ma solo quello conseguente all'attività di dirigente di azienda agricola.
Avverso questa interpretazione delle clausole di polizza relative al rischio assicurato, e quindi all'oggetto del contratto, il ricorrente non ha mosso censure sotto il profilo di errata applicazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., ovvero di vizio motivazionale in tema di individuazione del rischio assicurato e, per converso, del rischio escluso.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa per intero tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2001