Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2001, n. 10292
CASS
Sentenza 27 luglio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La disciplina sulle dichiarazioni inesatte o reticenti prevista dagli artt. 1892 e 1893 cod. civ., attenendo alle disposizioni generali sull'assicurazione, è applicabile all'assicurazione contro gli infortuni, essendo quindi a tal fine irrilevante stabilire se quest'ultima rientri nell'assicurazione contro i danni ovvero costituisca una forma di assicurazione sulla vita.

Le dichiarazioni inesatte o reticenti di cui agli artt. 1892 e 1893 cod. civ. sono le dichiarazioni rese al momento del contratto di assicurazione che impediscono all'assicuratore di valutare le circostanze influenti sul verificarsi dell'evento dannoso assicurato, aumentandone o riducendone l'alea, con conseguente riflesso sul consenso dell'assicuratore o sulle condizioni contrattuali: in quanto tali, esse non incidono sull'oggetto del rischio assicurato, che rimane tale anche in presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti, ma toccano il quadro circostanziale nel quale l'assicuratore ha assunto a suo carico il rischio stesso. Ne consegue che, allorché si controverta se l'infortunio professionale (nella specie verificatosi nel corso di lavori manuali) sia o meno indennizzabile in relazione al tipo di attività (dirigente di azienda agricola) che l'assicurato, al momento della stipulazione del contratto, aveva dichiarato di svolgere, si è fuori dall'ambito di applicabilità degli artt. 1892 e 1893 cod. civ., discutendosi non di un vizio nella formazione del consenso dell'assicuratore determinato da dichiarazioni inesatte o reticenti, ma dell'individuazione del rischio assicurato (ossia, nella specie, se l'attività, assicurata contro gli infortuni, comprenda o meno anche i lavori manuali), problema, quest'ultimo, da risolversi attraverso l'interpretazione delle clausole di polizza, secondo i criteri ermeneutici posti dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2001, n. 10292
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10292
    Data del deposito : 27 luglio 2001

    Testo completo