Sentenza 29 maggio 2009
Massime • 1
Sussiste continuità normativa tra la fattispecie di utilizzazione illecita di carte di credito o di pagamento, contemplata dall'abrogato art. 12 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (conv. con modd. in L. 5 luglio 1991, n. 197), e quella oggi sanzionata dall'art. 55, comma nono, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
Commentario • 1
- 1. Truffa, vaglia veloce, configurabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 febbraio 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2009, n. 24527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24527 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 29/05/2009
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 2542
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 45771/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZA IL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna Sezione 3A penale, in data 11.7.2006. Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Antonio Gialanella, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Udito il difensore dell'imputato, Avv. Grisendi Mauro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e comunque l'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 14.2.2002, il Tribunale di Reggio Emilia dichiarò KI AB e ZA IL responsabili del reato di cui alla L. n. 197 del 1991, art. 12 e condannò ciascuno dei predetti alla pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 206,00 di multa.
Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame e la Corte d'appello di Bologna, con sentenza in data 11.7.2006, in parziale riforma della decisione di primo grado, sospese condizionalmente la pena.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato ZA IL deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto l'elemento soggettivo sarebbe stato desunto solo dal possesso delle carte bancomat, ma l'imputato sarebbe stato ignaro dell'illecita provenienza.
Inoltre difetterebbe il fine di profitto essendo le carte intestate ad una donna italiana e non essendo stato l'imputato in possesso del codice di accesso, sicché era impossibile l'utilizzo di carte che peraltro vengono di solito immediatamente bloccate. Il ricorso è manifestamente infondato e proposto in violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché deduce anche censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata. La Corte territoriale ha infatti motivato la sussistenza dell'elemento soggettivo in ragione del fatto che gli imputati fossero consapevoli della provenienza illecita delle carte bancomat non essendone titolari, mentre il fine di profitto era desumibile dal fatto che, essendo le carte prive di per sè di valore economico, la loro detenzione non potesse che essere finalizzata al loro illecito utilizzo.
In tale motivazione non si ravvisa alcuna violazione di legge ne' alcuna manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente. (Cass. Sez. 5A sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2A sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955). È irrilevante che il D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 luglio 1991, n. 197, sia stato abrogato dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 64, poiché lo stesso decreto legislativo, all'art. 55 comma 9, ha introdotto identica fattispecie penale.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2009