Sentenza 13 gennaio 2010
Massime • 1
Il possesso e l'utilizzazione di carte di credito di provenienza illecita integrano il concorso tra il reato di ricettazione e quello di cui all'art. 12 D.L. n. 143 del 1991.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2010, n. 2465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2465 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 13/01/2010
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 111
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - rel. Consigliere - N. 21955/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IL NA, N. IL 11/12/1978;
avverso la sentenza n. 2263/2007 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 24/04/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO
La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 24/4/2008, confermava la sentenza del Tribunale di Pordenone, del 18.1.2007, impugnata da US QU (dichiarata colpevole di due serie di episodi di ricettazione di carte bancarie provento di furto e per l'indebito utilizzo delle stesse, avendo effettuato prelievi di denaro contante e pagamenti di merce) e condannata ad anni tre, mesi 10 di reclusione e Euro 1.540 di multa. Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 15 c.p., in relazione all'art. 648 c.p. e D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), e), lamentando l'applicazione del principio di specialità, ex art. 15 c.p., con riferimento al rapporto fra il delitto di ricettazione e quello di cui al D.L. 3 maggio 1991, n.143, art. 12, dovendosi ritenere assorbita nel reato di ricettazione l'ulteriore asserita violazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione sottoposta all'attenzione dalla Corte è stata affrontata dalle sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 22902 del 28/03/2001 Cc. (dep. 07/06/2001) Rv. 218872) chiamate a chiarire se l'ipotesi criminosa di cui al D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12, convertito con la L. 5 luglio 1991, n. 197, che prevede e punisce l'acquisizione di carte di credito, di pagamento o di altro documento analogo di provenienza illecita, sia speciale o meno rispetto al delitto di ricettazione;
Nell'ipotesi, di possesso e successiva utilizzazione di carte di credito di provenienza illecita, si ha concorso di reati e non concorso apparente di norme incriminatici.
In linea di massima, afferma la Corte, si può ritenere valido un criterio fondato sulla natura intrinseca delle varie condotte ipotizzate, configuranti uno o più reati a seconda che costituiscano ontologicamente diverse manifestazioni esteriori di uno sola situazione di fatto rivestente lo stesso disvalore sociale, ovvero rappresentino situazioni strutturalmente fenomenicamente e cronologicamente distinte anche in relazione alle offese arrecate. L'analisi letterale della norma in esame evidenzia la previsione di due condotte che sotto l'aspetto fenomenico presentano caratteri ben diversi, anzi del tutto eterogenei: la prima consiste nella indebita utilizzazione, cioè nel concreto uso illegittimo del documento in questione - lecita o illecita che sia la sua provenienza - da parte de non titolare al fine di realizzare un profitto per se o per altri, la seconda si concreta nel possesso (inteso come detenzione in materiale), nella cessione o nell'acquisizione di tali documenti di provenienza illecita, cioè in una azione che sotto il profilo logico e temporale è distinta dalla prima perché la precede e ne costituisce il presupposto fattuale.
Le due condotte non possano essere considerate equivalenti e in rapporto di alternatività formale.
Del resto situazioni del tutto analoghe - quale ad esempio quella della ricettazione di titoli di credito poi utilizzati per commettere falsi e/o truffe - non hanno mai dato luogo a dubbi sulla concorrenza di tali reati. Certamente, come già evidenziato, integra il reato di cui all'art. 648 c.p.p. (ricettazione) la condotta di chi riceve, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, carte di credito o di pagamento (ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi) provenienti da delitto (Sez. U, Sentenza n. 22902 del 28/03/2001 Cc. (dep. 07/06/2001) Rv. 218872). Tale delitto concorre con la fattispecie di reato di cui al citato D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12 in quanto, nell'espressione "provenienza illecita" contenuta nel cit. D.L., art. 12, al di là del suo carattere linguisticamente generico, non può ricomprendersi quella "provenienza da delitto" di cui all'art. 648 c.p., nel caso in cui, come nella fattispecie, l'imputato, dopo avere;
ricevuto tali carte di pagamento, effettui prelievi di denaro contante o pagamenti di merce.
Il D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12, recita: "chiunque, al fine di trame profitto per sè o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di danaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da L. 600 mila a L. 1 milione. Alla stessa pena soggiace chi, a fine di trame profitto per sè o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti ai prelievo di danaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi".
Trattasi di due condotte diverse previste da due diverse norme incriminatici.
L'art. 648 c.p. punisce l'acquisto la ricezione o l'occultamento di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, mentre il D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12, comma 1, punisce l'utilizzo, da parte di soggetto non titolare, di carte di credito o di pagamento. Trattasi, all'evidenza, di condotte diverse che non possono essere confuse o assorbite, con conseguente concorso di reati. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010