Sentenza 20 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/02/2003, n. 2508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2508 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 02 5-0 8 / 03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO avoro Composta dagli Ill.mi Dott. Luciano VIGOLO Presidente e Relatore R.G.N. 15652/01 Cron. 5865 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 26/11/02 - Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. S.p.A. - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 3, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO DE STEFANO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente contro ፡ GI RO, domiciliato in ROMA elettivamente V.LE G. MAZZINI 140, presso lo studio dell'avvocato FORTUNATO VITALE, che lo rappresenta e difende, giusta2002 4821 delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 19180/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 19/06/00 - R.G.N. 23898/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/02 dal Consigliere Dott. LUCIANO VIGOLO;
udito l'Avvocato DE STEFANO;
udito l'Avvocato VITALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza depositata il 19 giugno 2000, il Tribunale di Roma rigettava l'appello proposto dalle OV dello Stato s.p.a., quale soggetto succeduto all'O.P.A.F.S., contro l'ex dipendente sig. CA BU, avverso la sentenza del Pretore, depositata il 13 giugno 1996, con la quale la società, in proprio e quale soggetto succeduto all'O.P.A.F.S., cui pure era stato notificato il ricorso introduttivo, era stata condannata a pagare a controparte la somma risultante dalla riliquidazione dell'indennità di buonuscita con inclusione di tutti gli incrementi retributivi previsti dal c.c.n.l. 1990/92, in aggiunta a quelli maturati al momento del colicamento a riposo. Premesso che l'indennità in questione ha natura retributiva, il Tribunale ha ritenuto non confliggente con le norme regolatrici dell'istituto, in particolare con quelle attinenti al suo finanziamento e alla contribuzione (artt. 14 e 36 della legge 14 dicembre 1973, n.829), né con alcun principio di carattere generale, l'attribuzione all'autonomia collettiva del potere di frazionare nel tempo i benefici economici contrattuali, sicché non era condivisibile la tesi delle OV secondo cui per i dipendenti cessati dal servizio avrebbero dovuto computarsi nell'indennità di buonuscita i soli 'scatti' stipendiali venuti a scadenza al momento della cessazione, assunto fondato sul rilievo che l'art.96, terzo comma, del c.c.n.l., stabiliva la protrazione dell'applicazione della normativa di cui alla legge n.829/1973 (secondo la quale l'indennità di buonuscita andava parametrata all'ultimo stipendio del dipendente). Infatti, secondo il Tribunale, dal coordinamento 1565201.doc del terzo e del quarto comma dell'art.96 c.c.n.l. si ricavava che il diritto agli aumenti stipendiali era stabilito in favore del "personale tutto, comunque cessato dal servizio con diritto a pensione a carico del Fondo pensione del personale delle OV dello Stato, nel periodo di vigenza contrattuale”. || Tribunale ha anche considerato che l'art.38, commi terzo, quinto e sesto del c.c.n.l. estende gli aumenti economici a tutti gli istituti retributivi, compresa l'indennità di buonuscita, così configurando un beneficio, globalmente inteso, parte integrante del trattamento dei dipendenti sin dall'epoca dell'entrata in vigore del c.c.n.l.. Siffatta interpetazione varrebbe, inoltre, a evitare disparità di trattamento dei dipendenti a seconda dell'epoca di cessazione del rapporto di lavoro. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono le OV dello Stato con due motivi e memoria. Resiste il BU con controricorso ed eccepisce l'inammissibilità del ricorso per mancata trascrizione delle norme collettive invocate. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo, le OV deducono: "Violazione dell'art.112 c.p.c.; omessa e/o insufficiente moitivazione circa un punto decisivo della controversia: titolarità in capo all'OPAFS dell'obbligo di erogazione dell'indennità di buonuscita ai sensi degli artt.14 e 36 della legge 14 dicembre 1973, n.829 (art.360, n.3 e 5 c.p.c.). - Violazione delle regole di ermeneutica ex artt. 1363 c.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa l'interpretazione dell'art.96 comma quattro del c.c.n.l. 1990/1992 per il mancato coordinamento con il comma uno e comma tre 1565201.doc 4 - del medesimo articolo (art.360, n.5 c.p.c.)". Precisano che la violazione dell'art.112 c.p.c. risultava dalla mancata pronuncia sul punto della identificazione dell'ente erogatore dell'indennità in questione (OPAFS: terzo rispetto agli accordi collettivi ed ente diverso dal datore di lavoro;
quest'ultimo - tenuto, invece, all'erogazione del trattamento pensionistico - non aveva assunto in sede di contrattazione collettiva alcuna obbligazione per il fatto del terzo ai sensi dell'art. 1381 c.civ.), 2 della necessità della contribuzione previdenziale ai sensi dell'art.36 della legge 829/1973 ai fini del computo dell'indennità di buonuscita. Dalla mancata considerazione di tali aspetti della controversia, del permanente vigore delle disposizioni del T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con il d.p.r. 29 dicembre 1973, n.1092 e dal mancato coordinamento dell'art.96 del c.c.n.l. con l'art.21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n.210 (“Fino a quando non sarà disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, rimane fermo il trattamento in atto alla entrata in vigore della presente legge trasferendosene a carico dell'Ente OV dello Stato l'onere finanziario finora gravante sullo Stato, salvo le compensazioni dovute in forza dei regolamenti comunitari”) era derivata anche una inesatta interpretazione delle norme collettive Pertanto, non era ipotizzabile un incremento dell'indennità di buonuscita, avente natura previdenziale, in assenza di una ulteriore contribuzione. Col secondo motivo, le OV deducono "violazione delle regole di ermeneutica ex artt.1362 e 1363 c.civ., omessa, insufficiente e 1565201.doc 5 ---- --- ---- contraddittoria motivazione circa l'interpretazione dell'art.96 comma quattro del c.c.n.l. 1990/1992 con riferimento alla sua pretesa retroattività ed alla non volontà di discriminazione tra diversi dipendenti (art.360 n.3 e 5 c.p.c.". Sostengono che il Tribunale, senza necessità di coordinare il testo dell'art.96, comma quarto del c.c.n.l. ("I benefici economici relativi alla parte tabellare derivanti dall'applicazione del c.c.n.l. sono corrisposti integralmente, alle scadenze previste, al personale tutto comunque cessato dal servizio con diritto a pensione a carico del Fondo pensioni del personale delle OV dello Stato, nel periodo di vigenza contrattuale”), avrebbe dovuto attenersi alla chiarezza del dato letterale di quest'ultima norma che faceva riferimento al personale con diritto a pensione e non prevedeva il ricalcolo per l'indennità di buonuscita, ma solo incrementi della pensione, sicché non era ravvisabile la disparità di trattamento paventata dal Tribunale, peraltro non oggetto di divieto in ambito di rapporti di lavoro di diritto privato. La Corte rileva, preliminarmente, l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, per violazione del principio di autosufficienza, per la dedotta, omessa trascrizione delle norme collettive delle quali è denunciata l'erronea interpretazione. In realtà, l'articolo 96 del c.c.n.l., è stato riportato nel ricorso, di volta in volta, in particolare nei commi uno, tre e quattro in relazione ai quali si sviluppano le censure delle OV dello Stato, con citazioni testuali delle parti rilevanti ai fini delle censure (v. in particolare pagg.7, 8 e 13 del ricorso). 1565201.doc 6 Passando all'esame congiunto, in ragione della stretta connessione delle critiche, dei motivi di ricorso, la Corte ne rileva la fondatezza. Il Tribunale, infatti, ha accolto la domanda del lavoratore con violazione dei principi di legge regolanti la materia. Non ha considerato che l'indennità di buonuscita dei ferrovieri, anche dopo l'introduzione del nuovo regime del rapporto di lavoro (legge 17 maggio 1985, n.210) è tuttora regolata (art.21 legge cit.) dal d.p.r. 29 dicembre 1973, n.1092 (art.209 e segg.) e dalla legge 14 dicembre 1973, n.829 recante la riforma dell'OPAFS. In particolare l'art.220 del d.p.r. n. 1092/1973 prevede, quale base di computo dell'indennità, l'ultimo stipendio integralmente percepito>> ' mentre l'art. 14 della legge 829/1973 stabilisce che l'OPAFS corrisponde ai dipendenti stabili cessati dal servizio, a titolo di indennità di buonuscita, la somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80% del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, [...]>>. L'indennità di buonuscita così come previsto per indennità di analoga natura spettanti ai dipendenti statali e degli enti locali – è erogata non dal datore di lavoro, ma da ente avente distinta personalità giuridica, in misura determinata dalla legge. L'obbligo di contribuzione è a carico di entrambe le parti del rapporto di lavoro, in misura proporzionale alla retribuzione, e funge da provvista per l'erogazione del trattamento. Si tratta di indennità che la Corte costituzionale (sentenza 19 maggio 1993, n.243) ha ritenuto di natura retributiva. 1565201.doc 7 Per i ferrovieri l'ente erogatre era l'OPAFS, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, la cui attività, in relazione a contributi e prestazioni, era regolata dalla detta legge 829/73. La privatizzazione delle OV non ha introdotto in proposito alcuna modifica, essendosi previsto dall'art.21 ultimo comma della legge 210 /1985 che, sino alla modifica dell'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, sarebbe rimasto fermo il trattamento in atto alla data di entrata in vigore della legge. Solo a decorrere dal 1° giugno 1994 (art.1, comma 43, della legge 24 dicembre 1993, n.537) l'OPAFS venne soppressa e le prestazioni già di sua competenza vennero attribuite alla s.p.a. OV dello Stato, con successione nel patrimonio e nei rapporti attivi e passivi. L'art. 13 del d.l. 1° aprile 1995 ha poi previsto che il trattamento per la cessazione del rapporto di lavoro continua ad essere regolato dalla legge 14 dicembre 1973, n.829. L'OPAFS erogava le prestazioni con i proventi delle contribuzioni a carico sia dei dipendenti che delle OV (art.36 legge ult. cit.), sicchè, per l'esigenza primaria del mantenimento dell'equilibrio finanziario di gestione, vigeva il principio di corrispondenza tra contributi versati e indennità di buonuscita dovuta. Ne consegue che l'indennità di buonuscita non può che essere commisurata 'all'ultimo stipendio' (art.14) sulla cui base avvennero i versamenti contributivi a carico delle OV dello Stato e fu trattenuta la contribuzione facente carico al lavoratore, talché l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti determinerebbe 1565201.doc 8 inevitabilmente lo squilibrio finanziario della gestione. Non è dedotto che all'OPARS siano stati versati i contributi sugli aumenti stipendiali contrattuali successivi alla cessazione del rapporto;
questi, pertanto, non erano 'in godimento' e quindi non sono computabili nell'indennità di buonuscita. Ne consegue che, seppure i contraenti collettivi avessero voluto l' integrale inclusione di tutti gli aumenti contrattuali nel computo nell'indennità, la previsione contrattuale non avrebbe potuto modificare la disciplina di legge della corrispondenza tra contribuzione e prestazione (in senso conformi si è pronunciata costantemente questa Corte, cfr. Cass. 18 aprile 2000, n.5042; 23 giugno 2000, n.8558; 25 maggio 2001, n.7173) e sarebbe stata nulla ai sensi dell'art. 1418 c.civ.. Inoltre, siffatta pattuizione non avrebbe potuto vincolare l'OPAFS, terzo rispetto alle parti sociali contraenti. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con rigetto della domanda introdotta dal dipendente. Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità. P. T. M. 1565201.doc La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata decidendo nel merito rigetta la domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita;
compensa le spese per l'intero giudizio. Così deciso in Roma, addì 26 novembre 2002. IL PRESIDENTE – eştensore.estensore l ave IL CANCELLERE Depositato in Cancelleria 20 FFA 2003 Janelle④CANCELLIEVE 1565201.doc 10