Sentenza 18 febbraio 2016
Massime • 1
Nel procedimento camerale di riesame delle misure cautelari personali, la mancata traduzione in udienza dell'imputato o dell'indagato - detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice - che abbia fatto richiesta di presenziare alla sua celebrazione, determina la nullità assoluta ed insanabile dell'udienza e del provvedimento conclusivo, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2016, n. 32156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32156 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2016 |
Testo completo
32 15 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA MAURIZIO FUMO Dott. N.327 Dott. SILVANA DE BERARDINIS - Consigliere - REGISTRO GENERALE- Consigliere - N. 1435/2016 Dott. PIERO SAVANI - Consigliere - Dott. ROSA PEZZULLO -Rel. Consigliere - Dott. FERDINANDO LIGNOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HALILAJ ENI N. IL 16/10/1990 avverso l'ordinanza n. 53/2015 TRIB. LIBERTA' di TRENTO, del 04/08/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO R LIGNOLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; : Il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Mario Pinelli, ha concluso per l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 4 agosto 2015, il Tribunale di Trento, in parziale accoglimento della richiesta di riesame avanzata nell'interesse di Halilaj Eni avverso l'ordinanza emessa il 14 luglio 2015 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, per i reati di associazione per delinquere e furto pluriaggravato. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv. Gianbattista Scalvi, deducendo violazione di legge e nullità dell'udienza di riesame poichè l'Halilaj il 27 luglio 2015, con la richiesta di riesame, aveva chiesto di poter presenziare alla udienza, ma tale richiesta non aveva trovato accoglimento, né l'indagato veniva sentito dal Magistrato di sorveglianza. Nel corso dell'udienza di riesame il difensore eccepiva la nullità per la mancata traduzione dell'indagato, ma l'eccezione veniva disattesa sul rilievo - che il ricorrente contesta secondo il quale non sussiste un diritto assoluto ed - incontrovertibile del detenuto in luogo esterno alla circoscrizione del giudice ad essere sentito all'udienza camerale fissata per il riesame della misura cui è stato R sottoposto. Secondo l'ordinanza impugnata, il diritto di difesa può essere esercitato attraverso l'audizione avanti il magistrato di sorveglianza, che nel caso di specie non risultava essere stata richiesta. Il ricorrente richiama invece la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale nel procedimento camerale di riesame o di appello avverso le misure cautelari personali, la mancata traduzione in udienza dell'imputato O dell'indagato che abbia fatto richiesta di presenziare alla sua celebrazione determina la nullità assoluta ed insanabile dell'udienza e del provvedimento conclusivo (Sez. 2, n. 22959 del 15/05/2012, Dissegna, Rv. 253190; Sez. 6, n. 10319 del 22/01/2008, Di Benedetto, Rv. 23984; Sez. 2, n. 1099/07 del 04/12/2006, Di Girolamo, Rv. 235621; Sez. 2, n. 32666 del 20/09/2006, Travascia, Rv. 235315). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto. È ben nota l'esistenza, nella giurisprudenza di legittimità, di due orientamenti interpretativi in merito alla questione portata all'odierna attenzione di questo Collegio.
1.1 Secondo un primo indirizzo, per così dire più rigoroso al quale si è rifatto il ricorrente in tema di procedimento camerale partecipato de libertate, - quale disciplinato dall'art. 127 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 309 cod. proc. pen., comma 8, deve ritenersi, alla stregua dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 45 del 1991, che, qualora l'interessato, detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, avanzi richiesta di essere sentito personalmente, il giudice sia vincolato, a pena di nullità, a disporne la traduzione dinanzi a sè, senza possibilità di alcuna valutazione discrezionale: con la conseguenza che la mancata traduzione in udienza o, comunque, la mancata possibilità di presenziare all'udienza da parte dell'interessato, qualora lo abbia richiesto, dà luogo ad una nullità assoluta ed insanabile dell'udienza e del provvedimento conclusivo (in questo senso, tra le molte, Sez. 2, n. 22959 del 15/05/2012, Dissegna, Rv. 253190; Sez. 6, n. 10319 del 22/01/2008, Di Benedetto, Rv. 23984; Sez. 2, n. 1099/07 del 04/12/2006, Di Girolamo, Rv. 235621; Sez. 2, n. 32666 del 20/09/2006, Travascia, Rv. 235315). R 1.2 Per l'indirizzo contrario - valorizzato, nel caso di specie, dal Tribunale di Trento nel procedimento camerale de libertate l'indagato detenuto in luogo - esterno alla circoscrizione del giudice non ha diritto di essere sentito all'udienza fissata per il riesame della misura cui è stato sottoposto, ma solo il diritto di essere sentito dal magistrato di sorveglianza: il giudice del riesame può, comunque, accogliere la richiesta di audizione qualora non la ritenga del tutto defatigatoria e di ostacolo al rispetto dei termini fissati dalla procedura per la decisione dell'impugnazione (così, ex multis, Sez. 4, n. 39834 del 12/07/2007, Cammarata, Rv. 237886; in senso conforme, più di recente, Sez. 4, n. 26993 del 29/05/2013, Iorio, Rv. 255461), così come può rigettarla laddove l'interessato, nel richiedere la traduzione in udienza, non abbia indicato lo specifico interesse a far valere questioni di fatto concernenti la sua posizione (Sez. 6, n. 8 del 03/12/2008 - dep. 02/01/2009, Battaglia, Rv. 242642).
2. Questa Corte reputa di dover privilegiare la prima opzione esegetica, in ragione delle peculiarità del procedimento di riesame dei provvedimenti applicativi di misure cautelari coercitive, di cui all'art. 309 cod. proc. pen., 2 caratterizzato dalla facoltà per l'indagato, oltre che per il suo difensore, di avanzare una richiesta di riesame del tutto immotivata, riservandosi di formulare, per la prima volta, i motivi a sostegno del gravame solo nel corso dell'udienza di trattazione dell'impugnazione. Ciò ovviamente a condizione che la sollecitazione dell'indagato detenuto fuori dalla circoscrizione del giudice sia tempestiva in relazione al momento in cui lo stesso ha ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, in quanto non sarebbe giustificato sanzionare con la nullità il mancato compimento di un atto che l'autorità giudiziaria non sia stata posta in condizione di compiere, dati i tempi ristretti di svolgimento della procedura camerale di riesame. Nel caso di specie nella richiesta di riesame proposta il 27 luglio 2015 dal difensore si chiedeva espressamente la comparizione personale dell'indagato, quindi ben otto giorni prima della data del 4 agosto 2015 nella quale era stata fissata quella udienza: il che avrebbe senz'altro permesso al Presidente del Tribunale di disporre la traduzione del detenuto, che ben poteva essere eseguita in tempo utile per il regolare svolgimento dell'indicata udienza. L'accoglimento di tale motivo impone l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Trento. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Trento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2016 Il consigliere estensore Il presidente Ferdinando Lignola Maurizio Fumo esuizimy DEPOSITATA IN CANCELLERIA add 25 LUG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Calmela Lanzuda Dujune 3