Sentenza 12 luglio 2007
Massime • 1
Nel procedimento camerale "de libertate" l'indagato detenuto in luogo esterno alla circoscrizione del giudice non ha il diritto di essere sentito all'udienza fissata per il riesame della misura cui è stato sottoposto, ma solo il diritto ad essere sentito dal magistrato di sorveglianza. (La Corte in motivazione ha altresì chiarito che il giudice del riesame può comunque accogliere la richiesta di audizione qualora non la ritenga del tutto defatigatoria e di ostacolo al rispetto dei termini fissati dalla procedura per la decisione dell'impugnazione).
Commentario • 1
- 1. Comparizione personale al riesame, come fare? (Cass., 11803/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 aprile 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/07/2007, n. 39834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39834 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 12/07/2007
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1380
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 011736/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AM OM MO, N. IL 12/10/1978;
avverso ORDINANZA del 06/12/2006 TRIB. LIBERTÀ di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAMPANATO GRAZIANA;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. DE SANDRO Anna Maria, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento. OSSERVA
Con ordinanza emessa in data 27.10.06 il GIP presso il Tribunale di forino sottoponeva AM MM IM, assieme ad altri indagati, alla misura della custodia cautelare in carcere per i reati di offerta e spaccio di sostanze stupefacenti di varia specie: reati consumati in Torino e provincia tra il 2004 e gli inizi del 2006. Avverso detta ordinanza il predetto indagato proponeva istanza di riesame eccependo in via preliminare la nullità della procedura in quanto, pur avendo chiesto di voler presenziare all'udienza, la sua istanza era stata rigettata perché detenuto fuori distretto e non era stato ascoltato dal Magistrato di Sorveglianza competente per territorio.
inoltre invocava l'annullamento dell'ordinanza per carenza di indizi in ordine alla finalità dello spaccio, pur ammettendo l'acquisto e la detenzione della sostanza stupefacente ed in via subordinata chiedeva la revoca della misura ex L. n. 241 del 2006. Il Tribunale del Riesame rigettava l'eccezione preliminare sottolineando che la comparizione in udienza del detenuto fuori distretto, a sensi del combinato disposto degli artt. 127 e 309 c.p.p., art. 101 disp.att.c.p.p., è subordinata alla discrezionale facoltà del presidente di disporne la traduzione onde contemperare il diritto della difesa con i tempi stretti della procedura, posto che in ogni caso il detenuto può rendere dichiarazioni al Magistrato di Sorveglianza;
che detta facoltà non era stata esercitata dall'indagato nonostante essa fosse indicata chiaramente nel decreto di fissazione dell'udienza tempestivamente notificatogli per cui non si poteva ritenere che egli ignorasse tale possibilità di esercizio del diritto di difesa.
Quanto al merito esprimeva il convincimento che l'ampia attività investigativa, fondata in grande parte sulla captazione legittima ed autorizzata delle conversazioni telefoniche dei coindagati, sui verbali di osservazione diretta, di arresti e sequestri operati dalla P.G. offriva un quadro indiziario in ordine alla sussistenza di attività di spaccio di sostanze stupefacenti che per quanto riguardava il MM era molto chiaro. Questi, dalle lamentele effettuate circa la qualità della cocaina acquistata, gli sloghi ingiuriosi nei confronti del proprio socio Sampogna, la valenza indiziaria dei continui appuntamenti di volta in volta concordati era gravato da un compendio di indizi che erano in contrasto con la figura del l'assuntore di sostanza stupefacente ed avvaloravano l'ipotesi accusatoria della destinazione della sostanza alla cessione a terze persone.
In relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari il Tribunale sottolineava che la contestazione , pur riferendosi a fatti risalenti agli anni 2004-2005, disegnava un quadro inquietante in quanto l'attività di spaccio appariva ben organizzata, sistematica, estesa e lucrosa.
Inoltre altre misure afflittive sino ad allora applicate non avevano sortito alcun effetto preventivo: il MM appariva assumere un profilo operativo più vasto rispetto all'ipotesi originale, avendo contatti con l'estero, indice di una rilevante capacità delinquenziale, avvalorata dalla capacità di passare da un socio all'altro e di saper sfruttare l'attivismo da crisi di astinenza di Giamporcaro A.C..
Avverso detta ordinanza emessa in data 4.12.06 il MM ha proposto ricorso per Cassazione deducendo erronea applicazione della legge processuale penale con riferimento agli artt. 127 e 309 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione.
In ordine alla questione di diritto ribadiva di avere chiesto in data 28.11.06 attraverso l'Ufficio Matricola del carcere di Pavia, ove si trovava ristretto, di presenziare all'udienza avanti al Tribunale del Riesame di Torino;
che l'istanza era stata respinta in quanto era detenuto fuori distretto;
che all'udienza camerale del 4.12.06 aveva eccepito la nullità derivante dalla mancata traduzione, invocando l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale il giudice è tenuto su richiesta dell'indagato, senza possibilità di valutazione discrezionale ed a pena di nullità, a disporne la traduzione anche in caso di detenzione o internamento in luogo posto fuori dalla sua circoscrizione.
Aggiungeva che la presenza dell'indagato e del difensore all'udienza di riesame è particolarmente importante perché consente un vero esercizio del diritto di difesa in una fase in cui possono essere prospettati motivi nuovi o favorire la riforma dell'ordinanza impugnata attraverso proprie vai illazioni del Tribunale che possono trarre spunto dall'autodifesa dell'indagato attraverso la percezione diretta delle sue ragioni.
Inoltre la nullità dell'ordinanza deriverebbe, secondo il ricorrente, dalla mancati audizione di esso indagato da parte del Magistrato di Sorveglianza che non era seguita al rigetto dell'istanza di traduzione.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata il ricorrente ha riproposto l'eccezione di nullità della procedura relativa al riesame, respinta dal Tribunale di Torino richiamando i principi contenuti nella sentenza 31 gennaio 1991 n. 45 della Corte Costituzionale in tema di diritto all'esercizio della difesa e l'importanza di una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 127 e 309 c.p.p. nella soggetta materia, in cui l'audizione dell'indagato si profila come altamente significativa dell'esercizio del diritto di difesa e di autodifesa, sia per la proposizione di questioni nuove da sottoporre all'attenzione del giudice del riesame, sia per le motivazioni che il giudice stesso può formulare, trasudo spunto dalle dichiarazioni dell'indagato.
Tuttavia questa Corte, come già affermato in precedenti decisioni (Cass. Pen. Sez. 5, 2 luglio 1993, n. 1749, Spierto) ritiene che dalle stesse norme e principi richiamati risulti che non sussiste un diritto del detenuto in luogo esterno alla circoscrizione del giudice ad essere sentito all'udienza camerale fissata per il riesame della misura cui è stato sottoposto. Spetta, invece al giudice cui l'istanza è stata rivolta di valutare tale opportunità per evitare che richieste del tutto defatigatorie costituiscano degli ostacoli al rispetto dei termini fissati dalla procedura per la decisione del riesame.
Resta pertanto confermata la facoltà del giudice di disattendere istanze non specificamente motivate, senza che tale rigetto possa essere ritenuto come strumento di violazione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost.; diritto che può esser esercitato attraverso l'audizione avanti il Magistrato di Sorveglianza e che può subire adattamenti per conciliarlo con ragioni di economia processuale (Cass. Pen. 5, 10 marzo 1997, n. 603, Fiore). Quanto alla mancata audizione avanti detto giudice, vi è nullità solo nel caso in cui essa sia omessa nonostante la richiesta dell'indagato, ma non risulta che questa istanza sia stata proposta mentre il decreto di citazione conteneva l'espressa indicazione di tale facoltà.
Pertanto il MM non può dolersi di non essere stato sentito dal Magistrato di Sorveglianza, cui l'istanza andava rivolta. Per altro sia in sede di riesame, sia in sede di ricorso per Cassazione il MM non ha mai indicalo in concreto quali sarebbero state le dichiarazioni che avrebbero potuto comportare un accoglimento del riesame attraverso motivi nuovi, diversi da quelli formulati dalla difesa, che il Tribunale avrebbe potuto individuare anche d'ufficio.
Pertanto la censura è rimasta nel puro ambito formale ed in tal senso il Tribunale l'ha respinta non avendo il presidente ravvisato alcuna ragione particolare perché l'indagato non potesse esporre le proprie ragioni al giudice di sorveglianza anziché direttamente in udienza al giudice della libertà.
Sotto il profilo della non conformità del sistema processuale al diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., comma 2, nessuna ragione è stata indicata a sostegno della lesione in concreto attuata a tale diritto, così da consentire un giusto bilanciamento del medesimo con altri diritti costituzionalmente garantiti, quali la celerità del processo e la sicurezza delle persone.
Si ritiene, pertanto che l'interpretazione della norma che colloca la possibilità dell'audizione in udienza anche per il detenuto extra circoscrizione nel quadro di una prospettazione di motivi a sostegno di tale esercizio del diritto di difesa apprezzabile da parte dei giudice consenta di garantire in concreto il diritto di difesa e di conciliare il medesimo con altri diritti, evitando le istanze pretestuose che conseguirebbe solo il fine di costituire ostacolo alla celerità della pronuncia.
Esulando il caso in esame da una tale fattispecie il ricorso va rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Segue la comunicazione del provvedimento a cura della Cancelleria a Direttore dell'Istituto Penitenziario in cui il MM si trova ristretto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso ai Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nella L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2007