Sentenza 29 maggio 2013
Massime • 1
Nel procedimento camerale "de libertate", l'audizione, da parte del magistrato di sorveglianza, della persona sottoposta ad indagini che si trovi detenuta fuori del circondario del tribunale competente è sostitutiva dell'intervento in udienza con conseguente nullità assoluta dell'udienza camerale e del suo provvedimento conclusivo nel caso in cui non si proceda all'audizione richiesta. (Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato, per violazione dei diritti difensivi, la decisione del tribunale del riesame che non aveva vagliato le dichiarazioni rese dal detenuto al magistrato di sorveglianza).
Commentario • 1
- 1. Comparizione personale al riesame, come fare? (Cass., 11803/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 aprile 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/05/2013, n. 26993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26993 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 29/05/2013
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere - N. 823
Dott. DOVERE VA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 3712/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI OR N. IL 22/11/1963;
avverso l'ordinanza n. 1215/2012 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 30/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
sentite le conclusioni del PG Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Geraci Gandolfo del Foro di Napoli, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Il G.I.P. del Tribunale di Catanzaro, in data 16/10/2012, disponeva l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di OR VA, sottoposto ad indagini in ordine al delitto di detenzione di stupefacente non ad esclusivo uso personale. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro, al quale l'indagato si era rivolto, con provvedimento depositato l'11/12/2012, annullò l'ordinanza custodiale limitatamente al capo 6, confermandola nel resto.
3. Lo OR propone ricorso per cassazione avverso quest'ultima determinazione, prospettando plurime censure.
4. Con il primo motivo il ricorrente denunzia difetto di motivazione in questa sede rilevabile e violazione di legge, non essendo state esposte le ragioni per le quali non erano stati ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla Difesa.
In definitiva il giudice non aveva motivato a riguardo della diversa ricostruzione dei fatti fornita dall'indagato, limitandosi a rinviare, con formula stereotipata, all'ordinanza applicativa della misura. L'indagato, commerciante di autovetture, aveva incaricato il figlio CO di recarsi a Ciro Marina per ritirare i documenti relativi ad un'autovettura che avrebbe dovuta essere venduta a tale Siena. Il ritiro dei predetti documenti era indispensabile al fine di permettere la vendita del veicolo ad altri e nel colloquio telefonico intercettato l'indagato chiedeva al figlio se il Siena avesse provveduto a restituire i documenti in parola.
4.1. Con il secondo motivo viene dedotta la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c, art. 179 c.p.p. in relazione all'art. 309 c.p.p., art. 127 c.p.p., commi 3 e
5.
I procedimenti camerali in materia de libertate devono seguire lo schema procedi mentale di cui all'art. 127, cod. proc. pen.; poiché l'indagato, che si trovava detenuto in luogo esterno al circondario dove ha sede il Tribunale competente, aveva chiesto di essere sentito dal Magistrato di sorveglianza, le pertinenti dichiarazioni raccolte avrebbero dovuto essere trasmesse. In quanto ciò non era avvenuto sì era determinata ipotesi di nullità assoluta e insanabile ex art. 179 cod. proc. pen., in relazione alla quale, nonostante espressa eccezione dedotta a verbale, il giudice del riesame non aveva speso motivazione di sorta.
5. Il secondo motivo è fondato.
L'indagato, siccome dispone la norma invocata, aveva chiesto di essere sentito dal compatente magistrato di sorveglianza e, nonostante la Difesa abbia eccepito la mancanza in atti della vicenda sub procedimentale così attivata, il Tribunale del riesame non ha preso in considerazione l'eccezione.
Questa Corte ha avuto modo di chiarire che nel procedimento camerale de liberiate, l'audizione ad opera del magistrato di sorveglianza del luogo del sottoposto ad indagine che si trovi detenuto fuori del circondario del tribunale competente è sostitutiva dell'intervento in udienza, e quindi ne è parte integrante, sicché si ha nullità assoluta, ex art. 179 c.p.p., dell'udienza camerale e del suo provvedimento conclusivo nel caso in cui non si proceda all'audizione richiesta (Cass., 2, 27/6/2006, n. 29602; Cass., Sez. 2, 25/2/2004, n. 24245). Nel caso in esame non è ben chiaro se l'indagato sia stato sentito;
tuttavia, quel che pare certo è che le dichiarazioni acquisite non sono state vagliate dal Tribunale del riesame, il quale, quindi, ha deciso, in violazione del diritto di difesa (nè, la soluzione muta, pur ove si volesse accedere alla tesi minoritaria secondo la quale la violazione di cui detto sia fonte di una nullità a regime intermedio - Cass., Sez. 5, 28/4/1999, n. 6916 -, stante la tempestività dell'eccezione).
Consegue all'esposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al medesimo tribunale perché dia corso a nuovo esame, acquisite le dichiarazioni di cui detto, restando, così, assorbita l'altra censura.
6. È appena il caso di soggiungere che nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento di un'ordinanza "de liberate" - pronunciata dal tribunale del riesame - non è applicabile la disciplina prevista dall'art. 309 cod. proc. pen. per il giudizio di riesame, bensì quella dettata dall'art. 127 cod. proc. pen. (cfr. Cass., 6, 29/5/2006, n. 22310). Resta, pertanto, esclusa la perenzione di cui all'art. 309 c.p.p., comma 10.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro;
la Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2013