Sentenza 3 dicembre 2008
Massime • 1
Nel procedimento camerale "de libertate", l'indagato detenuto in luogo esterno alla circoscrizione del giudice ha diritto di essere sentito all'udienza fissata per il riesame della misura cui è stato sottoposto, qualora intenda far valere questioni di fatto concernenti la sua condotta, ma tale specifico interesse deve risultare dalla stessa richiesta dell'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2008, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 03/12/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 2756
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 26826/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA AN, n. a Seminara il 20.8.1955;
avverso la ordinanza in data 31 dicembre 2007-24 aprile 2008 del Tribunale di Reggio Calabria;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IACOVIELLO Francesco M., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente il difensore avv. NZ D'Ascola Nico, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria, adito ex art. 309 c.p.p., confermava l'ordinanza in data 14 novembre 2007 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di AN BA, accusato di avere fatto parte di un'associazione di tipo mafioso, capeggiata da CO ON FR, finalizzata, mediante il controllo totale delle elezioni comunali del maggio del 2007 in Seminara, ad acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di concessioni, autorizzazioni e servizi pubblici comunali. Le basi indiziarie richiamate dal Tribunale sono costituite essenzialmente da intercettazioni ambientali e da servizi di osservazione e altre indagini della polizia giudiziaria. La natura mafiosa che caratterizzava l'attività di FR CO ON, dei suoi tre figli IN, NZ e OM nonché di altri soggetti, tra cui il vice sindaco di Seminara AN AT, attraverso il potere di intimidazione esercitato nel territorio di Seminara, è stata ricavata in particolare:
dagli espliciti riferimenti fatti in varie conversazioni da alcuni dei membri della famiglia alla faida che aveva negli anni passati contrapposto la famiglia al gruppo dei Pellegrino, conclusasi con la sconfitta del clan rivale e con il consolidamento del controllo mafioso del territorio, ovvero a interferenze nell'operato dell'amministrazione comunale per motivi di prestigio locale (episodio della ottenuta rimozione della cappella della famiglia IO nel cimitero di Barritteri di Seminara);
dalla disponibilità di armi da fuoco da parte della famiglia e dai contatti e legami con altre famiglie mafiose quali quelle degli NO e dei AI;
dall'onere di mantenimento economico assunto da parte della famiglia a favore di numerosi soggetti ad essa devoti, alcuni dei quali in stato di carcerazione;
dal ruolo di autorevole mediatore esercitato in particolare da FR CO ON, con il fattivo apporto dei suoi figli, nell'ambito della cruenta faida di San Luca, che aveva visto contrapposte le famiglie dei Pelle-Vottari e dei Nirta-Strangio, culminata con la strage dei Duisburg nel ferragosto del 2007;
dal capillare condizionamento del risultato delle elezioni comunali del maggio 2007, attraverso sia la promozione dell'intesa tra i principali candidati della lista di "destra", gli uscenti sindaco ON Pasquale OT e vice sindaco AN AT e il passato sindaco Carmelo UG, convocati in appositi e segreti vertici nell'aprile del 2007, sia il controllo del voto elettorale, finalizzato alla sconfitta del candidato di "sinistra" CO VA PA, e alla conseguente vittoria dei candidati amici nonché alla elezione di AN FR, nipote di CO, inserito nella stessa lista;
condizionamento realizzato mediante elargizioni di denaro a singoli cittadini e promesse di future assunzioni nell'amministrazione o di conseguimento di impiego in lavori pubblici (soprattutto nell'ambito dei lavori interessanti i cantieri dell'autostrada A3) o ancora mediante particolari accorgimenti, quali il preventivo ritiro dei certificati elettorali, riconsegnate poi solo al momento del voto, o la fornitura di un normografo (c.d. "stampino") come ausilio agli elettori analfabeti o come segno di riconoscimento, o il presidiamento dei seggi da parte di componenti della famiglia, anche se non nominati rappresentanti di lista;
il tutto nella prospettiva di consistenti favori post- elettorali da parte dell'amministrazione, in particolare costituiti dall'affidamento di appalti pubblici promesso in precedenza negli incontri di vertice pre-elettorali.
Con particolare riferimento al AT, le indagini mettevano in luce il suo pieno coinvolgimento negli accordi preelettorali, conclusisi con la vittoria completa della famiglia FR, la quale era riuscita a imporre la formazione di una lista conforme ai suoi interessi;
l'appoggio risolutivo dato dalla famiglia al AT dopo le elezioni, affinché egli venisse nominato vice sindaco, nonostante che altra candidata, RI ON IN, avesse riportato un maggior numero di voti;
il fattivo interessamento del AT a che venissero assicurate ai FR i vantaggi economici derivanti da varie iniziative del Comune;
circostanze tutte che indicavano chiaramente come il AT si fosse messo a disposizione degli interessi dei FR, sacrificando le sue personali ambizioni a contrapporsi con una propria lista al sindaco uscente OT.
Ricorre per cassazione l'indagato a mezzo del difensore, avv. NZ Nico D'Ascola, il quale deduce, con un primo motivo, la nullità dell'udienza di riesame, non essendo stato consentito al AT, che ne aveva fatto richiesta, di essere tradotto, per esporre personalmente le sue ragioni, davanti al Tribunale, e non valendo a superare tale vizio il fatto che all'indagato fosse stato dato di rilasciare dichiarazioni al magistrato di sorveglianza. Con un secondo motivo, si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di sussistenza di gravi indizi in ordine al reato di partecipazione ad associazione mafiosa, ritenuto dal Tribunale diversamente dal G.i.p., che aveva invece ravvisato la fattispecie di concorso esterno in tale reato. Si osserva al riguardo che non è stato evidenziato alcun elemento sintomatico di una stabile e fattiva adesione del AT agli scopi del sodalizio mafioso, contestandosi al medesimo solo di avere partecipato a riunioni pre-elettorali e di non avere rifiutato di formare una lista unica con il OT, avendo così soggiaciuto al volere dei FR.
Con un terzo motivo, si deduce l'insussistenza anche degli indizi di un concorso esterno nel sodalizio, richiamandosi la giurisprudenza di legittimità, con la quale si sottolinea che non può integrare tale fattispecie la mera circostanza che il AT si fosse candidato in una lista dove figurava anche un presunto aderente ad una associazione mafiosa.
Con un quarto motivo, si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari, facendosi particolare riferimento, quanto al pericolo di reiterazione criminosa, al fatto che il Comune di Seminara era stato sciolto e che comunque il Tribunale non aveva preso in considerazione gli specifici elementi addotti dalla difesa.
Successivamente il medesimo difensore ha presentato un motivo nuovo, con il quale si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di indizi circa la sussistenza di un'associazione mafiosa, in mancanza di indicazioni circa l'esistenza di un metodo mafioso che avrebbe caratterizzato le interferenze poste in essere in relazione allo svolgimento delle elezioni comunali. Nella imminenza della odierna udienza il difensore ha depositato memoria a sostegno del ricorso.
DIRITTO
1. Il primo motivo, di natura processuale, appare infondato, posto che, secondo quanto precisato nello stesso ricorso, al AT venne dato di esporre le sue difese davanti al magistrato di sorveglianza, con ciò rispettandosi la previsione dell'art. 127 c.p.p., comma 3. Come sottolineato dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte, nei procedimenti camerali, quale quello in esame, vige appunto la regola, derivante dall'accennata disposizione, secondo cui se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima della udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo (Sez. 2^, c.c. 5 luglio 1999, Pedrini;
Sez. 1^, u.p. 13 novembre 1995, Giurintano;
Sez. 1^, u.p. 24 aprile 1995, Visciano;
Sez. 6^, u.p. 25 marzo 1993, Ariostini).
In base alla sentenza della Corte costituzionale n. 45 del 1991 (avente ad oggetto proprio la procedura di cui all'art. 309 c.p.p., ma in realtà espressiva di un principio applicabile a ogni procedimento camerale), deve peraltro ritenersi che qualora l'interessato intenda fare valere questioni di fatto concernenti la sua condotta, ha diritto a comparire in udienza davanti al giudice che deve assumere la decisione;
ma tale specifico interesse deve risultare dalla stessa richiesta dell'interessato, fermo restando che la comparizione può essere comunque ritenuta opportuna dal giudice (v. tra le tante Sez. 4^, 12 luglio 2007, Campanato;
Sez. 6^, 4 febbraio 2003, Leontino;
Id., 13 dicembre 2001, Ceccarelli). Nella specie, come si ricava dal tenore dello stesso ricorso, l'indagato, dopo una generica richiesta di essere tradotto in udienza, aveva chiesto e ottenuto di essere sentito dal magistrato di sorveglianza, ma, in tale sede, aveva poi dichiarato di non intendere formulare alcuna difesa, ribadendo la volontà di essere sentito direttamente dal Tribunale del riesame, senza tuttavia precisare che egli avrebbe voluto esporre al Tribunale questioni di fatto concernenti la sua specifica condotta.
Legittimamente, dunque, secondo i principi giurisprudenziali sopra esposti, il Tribunale non ha preso in considerazione questa ulteriore richiesta.
2. Nel merito, il ricorso appare invece fondato, nei limiti qui di seguito precisati.
3. Il ricorrente assume che dagli elementi esposti nell'ordinanza impugnata non sia ricavabile ne' la sua partecipazione al sodalizio mafioso facente capo alla famiglia FR ne' una condotta qualificabile come concorso esterno nell'associazione in questione. In realtà i dati investigativi mostrano una serie di contatti tra il AT, il OT, il UG e la famiglia FR finalizzati, secondo l'impostazione accusatoria, al condizionamento dei risultati delle elezioni comunali del maggio 2007 in Seminara. Ne discende che, in presenza di indizi circa l'esistenza di un simile gruppo mafioso, che avrebbe perseguito specificamente detta finalità, dagli accennati contatti del AT con i componenti di esso potrebbe trarsi l'indice di un coinvolgimento dell'indagato nell'attività illecita del sodalizio.
Tuttavia, il Tribunale, accredita la condotta del AT come quella di un intraneo alla organizzazione mafiosa dei FR, con ciò discostandosi dalla qualificazione di essa come concorso esterno apparentemente privilegiata nell'ordinanza del G.i.p., senza però offrirne adeguata motivazione.
Posto che il AT, concordando con i FR il perturbamento delle consultazioni elettorali, può avere certamente contribuito al rafforzamento degli scopi del sodalizio, rimane non approfondito il carattere del suo stabile inserimento in esso, dato che le condotte al medesimo addebitate si sostanziano nella sua adesione alle iniziative assunte dalla famiglia con riferimento a detto specifico evento, nell'ambito del quale egli era direttamente e personalmente interessato nella veste di candidato vice sindaco. Su tale punto, dunque, l'ordinanza impugnata merita censura, richiedendosi un più adeguato sviluppo argomentativo. Va però ancor prima rilevato che le considerazioni svolte nell'ordinanza impugnata non danno adeguato conto di come dagli elementi raccolti nel corso delle indagini sia ricavabile l'esistenza di un "metodo mafioso" in relazione al fatto contestato. Larga parte dell'ordinanza, infatti, fa riferimento a indici di "mafiosità" della famiglia FR che non hanno sicuri e identificabili rapporti con la contestazione formulata dal pubblico ministero e sulla base della quale è stata applicata la misura cautelare.
4. In particolare, la "forza di intimidazione" e la "condizione di assoggettamento e di omertà" si ricava, secondo l'ordinanza impugnata, in primo luogo dalla "storia" della famiglia FR, impegnata in lunghi anni nella lotta con il clan rivale dei Pellegrino, rivendicata con orgoglio dagli appartenenti ad essa;
e, in tempi recenti, dalla disponibilità di armi da fuoco da parte della famiglia, dai contatti e legami con altre famiglie mafiose, quali quelle degli NO e dei AI, nonché da ruoli di mediazione tra agguerrite e sanguinarie cosche operanti nel territorio, che non avrebbero potuto avere spiegazione diversa da quella di una espressione di un potere fondato su un prestigio mafioso.
5. Tuttavia, come anticipato, la contestazione a base del provvedimento cautelare, che è la sola che qui interessa, attiene alla interferenza che avrebbe efficacemente esercitato la famiglia FR sull'andamento delle elezioni comunali del maggio 2007, riconducibile a una ipotesi tipicamente descritta dal comma terzo dell'art. 416 bis c.p.; e di tale interferenza, siccome riconducibile a un potere mafioso, avrebbe dovuto essere offerta adeguata motivazione, che viene invece data per scontata nell'ordinanza impugnata, attraverso il riferimento alle manifestazioni di "mafiosità" collegate a condotte che nel passato, remoto o prossimo, avrebbero caratterizzato la famiglia FR e le persone strettamente in contatto con essa.
6. A tale specifico riguardo, a parte alcuni comportamenti genericamente riconducibili a una, sia pure singolare, autorevolezza della famiglia nella comunità locale, quali quelli dei summit risultati decisivi per la formazione delle liste e per le candidature dei vertici dell'amministrazione comunale, deve rilevarsi che nell'ordinanza impugnata non sono state puntualmente indicate concrete e specifiche manifestazioni tipiche di un potere mafioso, non potendosi di per sè ritenere risolutiva quella del "ritiro" dei certificati e della loro riconsegna al momento del voto, che, secondo i dati esposti, non appare essere inequivocabilmente inquadrata nell'ambito di un clima di sopraffazione a carico del corpo elettorale, e che, in mancanza di ulteriori elementi di fatto, anche solo di natura logica, potrebbe avere spiegazioni diverse, sia pure riconducibili a condotte illecite in quanto idonee al turbamento della libera espressione del voto.
Altrettanto equivoci, come espressione di un potere mafioso, sempre per l'accennata carenza di elementi sintomatici idonei a qualificarne la natura, appaiono poi i riferimenti al c.d. "stampino" dato agli elettori analfabeti, al "presidiamento" dei seggi e alle promesse di impieghi o favori fatti agli elettori, pratiche tutte che appartengono anche a un deteriore sistema di semplice competizione politica.
7. Date tali carenze motivazionali, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, per un migliore e più approfondito esame sul tema del comportamento mafioso che avrebbe caratterizzato le contestate interferenze poste in essere dalla famiglia FR, con il consapevole apporto del ricorrente, sulle elezioni comunali.
8. In particolare, il Tribunale dovrà più approfonditamente illustrare con quali modalità e con quale estensione sia stato attuato il contestato "ritiro" dei certificati elettorali;
sia stato posto in essere un condizionamento della libertà di voto degli elettori attraverso il presidiamento dei seggi;
sia stato imposto l'uso del c.d. "stampino"; siano state accompagnate le promesse di benefici economici subordinatamente al successo elettorale della lista facente capo al OT.
Aspetti, questi, certamente suscettibili di essere valutati, se accompagnati da una più specifica esposizione dei dati investigativi (come si è detto anche di natura logica), in collegamento con un potere "mafioso" che appare avere caratterizzato nel passato l'attività della famiglia FR secondo la valutazione dei giudici di merito.
9. Come osservato all'inizio, il Tribunale dovrà in ogni caso approfondire il punto della qualificazione della condotta del AT in termini, alternativamente, di stabile partecipazione al sodalizio dei FR ovvero di concorso esterno nel reato associativo, posto che quest'ultima è la specificazione della condotta criminosa privilegiata nell'ordinanza applicativa, e il punto non ha formato oggetto di una adeguata trattazione nell'ordinanza impugnata.
È invece da respingere come inammissibile, attenendo a profili adeguatamente illustrati dal Tribunale, la censura riguardante le esigenze cautelari, correttamente rapportate alla previsione dell'art. 275 c.p.p., comma 3. 10. La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2009