Sentenza 16 maggio 2012
Massime • 1
Nel procedimento camerale di riesame o di appello avverso le misure cautelari personali, la mancata traduzione in udienza dell'imputato o dell'indagato che abbia fatto richiesta di presenziare alla sua celebrazione, determina la nullità assoluta ed insanabile dell'udienza e del provvedimento conclusivo ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., senza che ne consegua tuttavia l'inefficacia della misura cautelare adottata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/05/2012, n. 22959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22959 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 16/05/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - N. 1000
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 6044/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EG AN N. IL 16/06/1971;
avverso l'ordinanza n. 1281/2011 TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA, del 14/10/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. CESQUI Elisabetta che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 14 ottobre 2011, il tribunale di Venezia ha respinto la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di EG CA avverso l'ordinanza emessa il 22 settembre 2011 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale con la quale era stata disposta nei confronti del predetto la misura della custodia cautelare in carcere per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti ed altro nonché per ricettazione. Propone ricorso per cassazione il difensore il quale lamenta vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria, deducendo sui singoli punti evocati a tal proposito dai giudici del riesame considerazioni in forza delle quali i diversi elementi considerati perderebbero significato probante. Risulterebbe poi del tutto carente la motivazione per quanto riguarda il reato di cui all'art. 648 cod. pen., anche perché dalle intercettazioni non emergerebbero elementi dai quali dedurre la illecita provenienza degli oggetti cui si fa riferimento nei vari colloqui intercettati. Si rinnova, poi, la eccezione di nullità della udienza di riesame in quanto il EG l'8 ottobre 2011, aveva chiesto di poter presenziare alla udienza ed il 9 ottobre 2011 aveva chiesto di essere sentito personalmente all'udienza camerale;
entrambe le richieste non trovavano accoglimento e non venivano neppure trasmesse dalla Casa circondariale di Bergamo al Tribunale di Venezia. Informato di ciò, l'indagato chiedeva di essere sentito dal Magistrato di sorveglianza che effettivamente vi procedeva la stessa mattina della udienza del riesame. Nel corso di quest'ultima, il difensore eccepiva la nullità della udienza per la mancata traduzione dell'indagato: eccezione che veniva disattesa sul rilievo - che il ricorrente contesta - secondo il quale l'audizione da parte del Magistrato di sorveglianza rappresentava una implicita revoca della precedente richiesta di traduzione. Si rinnova altresì la eccezione di nullità delia udienza camerale per mancata trasmissione del verbale o della registrazione delle dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia. In quella sede, il EG si avvaleva della facoltà di non rispondere ma rilasciava dichiarazioni spontanee: dichiarazioni, peraltro, delle quali non si rinviene traccia, in quanto il supporto contenete la registrazione è risultato vuoto. Tale eccezione è stata superata dal giudice del riesame rilevando che la omessa trasmissione dell'atto sarebbe stata sanata dalla audizione operata dal magistrato di sorveglianza;
ma l'assunto viene contestato dal ricorrente, sul rilievo che si tratta di due atti distinti, mentre la circostanza che tali dichiarazioni fossero state in effetti rilasciate, è avvalorata dal fatto che lo stesso indagato aveva chiesto di poter rendere tali dichiarazioni e che è stato inviato il supporto che quelle dichiarazioni doveva contenere.
La censura preliminare inerente la nullità della udienza di riesame per mancata traduzione dell'imputato è fondata ed assume conseguentemente risalto pregiudiziale ed assorbente rispetto a tutte le altre questioni. Questa Corte ha infatti avuto modo di precisare che nel procedimento camerale di riesame o di appello avverso le misure cautelari personali, la mancata traduzione in udienza dell'imputato o dell'indagato che abbia fatto richiesta di presenziare alla sua celebrazione, determina la nullità assoluta ed insanabile dell'udienza e del provvedimento conclusivo ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., senza che ne consegua tuttavia la inefficacia della misura 1 cautelare adottata (Cass., Sez. 6, n. 10319 del 22 gennaio 2008; v, anche Cass., Sez. un., n. 35399 del 24 giugno 2010). Essendo stata nella specie formulata tempestiva richiesta da parte dell'imputato, ed essendo stata tale richiesta non trasmessa ai giudici del riesame che non ne hanno pertanto potuto tenere conto, l'udienza è afflitta da nullità, a nulla rilevando che l'imputato abbia - nello stesso giorno in cui si è svolta l'udienza - reso dichiarazioni al magistrato di sorveglianza, non potendosi tale atto interpretare - come erroneamente dedotto dai giudici a quibus - quale rinuncia ad essere presente alla udienza medesima.
L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio allo stesso Tribunale per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Venezia per nuovo esame. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. cod. proc.. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2012