Sentenza 22 gennaio 2008
Massime • 1
Nel procedimento camerale di riesame o di appello avverso le misure cautelari personali, la mancata traduzione in udienza dell'imputato o dell'indagato che abbia fatto richiesta di presenziare alla sua celebrazione, determina la nullità assoluta ed insanabile dell'udienza e del provvedimento conclusivo ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., senza che ne consegua tuttavia l'inefficacia della misura cautelare adottata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2008, n. 10319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10319 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 22/01/2008
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 209
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 30750/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di ED TO, n. a Catania il 2 marzo 1957;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania in data del 13 luglio 2007;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. Geraci Vincenzo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato esclusa la declaratoria di inefficacia della misura cautelare;
udito il difensore avv. Bargi Alfredo.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania rigettava l'appello, così riqualificata l'impugnazione ex art. 309 c.p.p., proposto da TO Di ED avverso il provvedimento del 23 giugno 2007 col quale il Tribunale dello stesso ufficio giudiziario, 2 sezione, quale giudice procedente, disponeva la custodia cautelare in carcere a seguito della pronuncia di sentenza di condanna del Di ED alla pena di anni sedici di reclusione per i delitti di associazione mafiosa, tentato omicidio e detenzione e porto illegale di armi.
Rilevava il Tribunale del riesame che il Collegio procedente "applicava e ripristinava" la custodia in carcere nei confronti di dodici soggetti condannati con la predetta sentenza, tra i quali l'odierno ricorrente, sussistendo le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. b) e c), ritenute presunte ex art. 275 c.p.p., comma 3. Riqualificata la impugnazione come appello, rilevava come non fosse applicabile l'art. 275 c.p.p., comma 3, nei confronti di chi fosse stato scarcerato per decorrenza dei termini (cita Cass., sez. un. 11 luglio 2001, n. 34537), e che, tuttavia, nella specie, sussisteva la esigenza di cui all'art. 274 c.p.p., lett. b) tenuto conto della entità della pena irrogata, del profondo radicamento dell'imputato nel clan di stampo mafioso "Mazzei" in cui rivestiva una posizione di spicco, dei legami che ancora non risultavano recisi e del concreto agire dei mafiosi associati, caratterizzato dalla mutua assistenza che rende i componenti della organizzazione capaci di supportare la latitanza e la clandestinità degli associati. Propone ricorso per cassazione personalmente l'imputato, già scarcerato per decorrenza dei termini di fase di custodia cautelare, che deduce i seguenti motivi.
Inosservanza degli artt. 178 e 179 c.p.p., in quanto egli non era stato tradotto in udienza nonostante ne avesse fatto richiesta. Inosservanza degli artt. 274 e 275 c.p.p.. Il Tribunale ripristinava la misura cautelare con riferimento all'art. 416 bis c.p., ma non con riferimento al tentato omicidio e reato connesso. Esclusa l'applicazione dell'art. 275 c.p.p., non essendo stata emessa nuova misura cautelare per questi ultimi reati, erroneamente il Collegio aveva ritenuto la sussistenza del pericolo di fuga con riferimento all'art. 307 c.p.p., tenuto della pena irrogata di sedici anni, perché l'ordinanza di ripristino si riferiva solo al pericolo di fuga per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., per il quale solo era stata emessa, onde doveva tenersi conto della pena applicata per il solo reato di cui all'art. 416 bis c.p.. Erronea applicazione dell'art. 274 c.p.p., lett. b), per la ritenuta sussistenza del pericolo di fuga in mancanza di elementi concreti riferibili a un determinato soggetto.
Rileva la Corte che il preliminare primo motivo è fondato e deve essere accolto.
Il Di ED aveva, in effetti, fatto richiesta di voler essere presente alla celebrazione della udienza camerale di riesame (poi qualificato come appello) come risulta dalla sua richiesta alla Direzione della Casa Circondariale del 4 luglio 2007, in atti, per l'udienza di trattazione del riesame del 10 luglio 2007 avverso l'ordinanza della 2^ sezione del Tribunale di Catania del 23 giugno 2007 e non è stato tradotto. Consegue da ciò la nullità della udienza e del relativo provvedimento conclusivo, vertendosi in ipotesi di nullità assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p., in quanto relativa all'intervento dell'imputato (v. Sez. U., Sentenza n. 40 del 22/11/1995 Cc. (dep. 07/03/1996), Carlutti, Rv. 203772). La stessa sentenza, emessa in tema di riesame, da ultimo citata, ha chiarito che però, in tali ipotesi, non consegue la inefficacia della misura cautelare adottata, poiché la sanzione processuale della inefficacia è prevista, per il procedimento camerale, solo per le ipotesi di cui all'art. 309 c.p.p. in sede di riesame.
I principi esposti da detta sentenza sono sicuramente applicabili anche in tema di appello ex art. 310 c.p.p., in quanto tale norma oltre a richiamare l'art. 309 c.p.p., commi 1, 2, 3, 4 e 7, richiama anche l'art. 127 c.p.p., il cui comma 4 sulla presenza in udienza dell'indagato (o imputato) detenuto che abbia fatto richiesta di essere sentito personalmente è applicabile anche alla specie e impone la traduzione del detenuto (Sez. 2, Sentenza n. 1278 del 09/03/1993 Cc. - dep. 03/05/1993, Tangorra, Rv. 195243). Con la conseguenza che l'annullamento non può essere disposto senza rinvio con la conseguente liberazione, ma con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Catania, per nuovo esame. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2008