CASS
Sentenza 23 agosto 2023
Sentenza 23 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/08/2023, n. 35483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35483 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RU RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, S. Perelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 35483 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 05/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta da RO GI, nella qualità di terza interessata, avverso il provvedimento, del 17 novembre 2021, con il quale è stata respinta l'istanza di revoca della confisca disposta in sede esecutiva, con ordinanza del 12 novembre 2019, avente ad oggetto somme di danaro depositate sul conto corrente n. 6500/40033, cointestato al coniuge, ET MA, quest'ultimo condannato con sentenza irrevocabile per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 319, 319- bis cod. pen. 2. La Corte territoriale ha evidenziato che la confisca aveva riguardato la giacenza sull'indicato conto corrente, oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ai sensi degli artt. 322-bis e 321 cod. pen., disposto da Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 22 gennaio 2016, ai danni di MA e che la documentazione prodotta dalla GI non era riuscita a dimostrare che gli importi, giacenti su detto conto, non fossero riferibili al coniuge, concludendo, anzi, nei senso che ivi confluivano somme del condannato e che, comunque, di queste MA aveva la disponibilità. Tanto, esaminati i movimenti bancari, negli anni 2014 e 2015, ma anche dando atto che entrambi i coniugi operavano su tale conto, sia congiuntamente, sia disgiuntamente. Da ultimo, la Corte territoriale rilevava che, al momento del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, sull'indicato conto corrente erano depositati circa 22mila euro e che, all'esito della sentenza definitiva di condanna emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, era stato accertato che l'importo del profitto del reato era pari a 49mila euro, in quanto corrispondente alle tangenti pagate da Caprio, come risultava dalla motivazione della sentenza resa in data 11 maggio 2018, divenuta definitiva. 3. Avverso il detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la terza interessata per il tramite del difensore di fiducia, avv. L. D'Aiuto, procuratore speciale, denunciando tre vizi di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1.Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale per illegittimità della confisca cd. totalitaria. Soltanto nel caso in cui vi sia accertamento che le intere somme siano riferibili al condannato, può procedersi a confisca cd. totalitaria, come da precedente di legittimità, Sez. 6, n. 25427 del 8 settembre 2020. 2 Si sottolinea, infatti, che la terza interessata avrebbe dimostrato che, al momento del sequestro, l'intera somma le era imputabile quale compenso da lavoro ovvero trattandosi di rimborsi medici o fiscali. Sicché, in assenza di prova della riferibilità delle somme al condannato, a fronte di prova fornita dal terzo interessato, non poteva essere disposta la confisca cd. totalitaria delle somme giacenti sul conto corrente. 3.2.Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale in ordine alla riferibilità del danaro al condannato. Nel caso di specie non si tratta di confisca per equivalente ma di confisca diretta, in quanto avente ad oggetto somma di danaro, come da precedente delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021). Dunque, trattandosi di bene fungibile, la confisca assume i connotati peculiari per i quali l'ablazione ha ad oggetto non il danaro in sé ma l'accrescimento patrimoniale conseguito dal condannato e, quindi, deve essere provato il nesso causale rispetto al reato. Né sarebbe possibile pregiudicare il terzo estraneo. La circostanza, poi, che MA avesse accesso al conto corrente potendo, in astratto, disporre del danaro ivi depositato, non giustifica la confisca dovendo spostarsi ogni analisi al momento precedente alla costituzione della comunione sul danaro, perché diversamente si ammetterebbe la confisca diretta del prezzo o profitto del reato, di beni che appartengono a terzi estranei, richiamando Sez. 4, n. 25427 del 4 marzo 2020. 3.3.Con il terzo motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale in ordine alla prova dell'effettivo conseguimento del profitto illecito. Mancherebbe, da parte del giudice dell'esecuzione, ogni accertamento circa l'entità della somma effettivamente conseguita dal condannato a titolo di profitto. Si tratta di confisca disposta in sede di esecuzione, a seguito di richiesta, da parte di MA, di restituzione delle somme depositate sull'indicato conto corrente, con provvedimento che non contiene alcuna indicazione del quantum da sequestrare, né gli elementi di prova da cui si ricavi l'effettivo conseguimento da parte di MA della somma sequestrata, sulla base di standard probatori ordinari (Sez. U, n. 42415 cit.) 4. Il Procuratore generale presso questa Corte, S. Perelli, ha chiesto con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Va, preliminarmente, rilevato che l'esame degli atti ha evidenziato che il difensore è anche procuratore speciale della terza interessata e che, dunque, sotto questo 3 profilo il ricorso è ammissibile (cfr. Sez. 3, n. 34684 del 14/09/2021, Gobbi, Rv. 282086, nel senso che in tema di procedimento di esecuzione, il difensore del terzo interessato, in quanto portatore di interessi meramente civilistici, è legittimato a proporre la richiesta di restituzione dei beni sequestrati o confiscati solo se munito di procura speciale, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen.). 1.11 ricorso è infondato. 1.111 primo e secondo motivo di ricorso sono infondati. La pronuncia delle Sezioni Unite del 2021, di questa Corte di legittimità, richiamata dalla ricorrente (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037) dà continuità a Sez. Unite, ricorrente UC (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, UC, Rv. 264437, cfr. pag. 13 della sentenza delle Sezioni Unite citata più volte nel ricorso) secondo la quale il danaro è bene diverso ontologicamente da qualsiasi altra utilità, dunque la confisca del danaro prescinde, da una parte, dall'accertamento del nesso di derivazione dal reato in ragione della natura — numerano fungibile — del bene e, dall'altra, anche dalla prova positiva della liceità e estraneità del danaro che si sequestra rispetto al reato. Ciò posto, si osserva che, nel caso di specie, oggetto di sequestro preventivo e, poi, di confisca è il conto corrente su cui sono confluite somme di danaro, considerate profitto del reato di cui agli artt. 319, 319-bis cod. pen. per il quale MA ha riportato condanna definitiva. Si tratta di somma, per importo, accertato in sede di cognizione nella misura, indicata specificamente dal Giudice dell'esecuzione, pari ad euro 49mila. In riferimento al concetto di profitto derivante da delitto, secondo il recente approdo di Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. cit, data la sua natura fungibile, qualora il denaro sia il bene costituente il profitto, deve essere considerata inutile (e impossibile) la materiale identificazione delle specifiche somme pertinenti al reato commesso. La natura fungibile del denaro esenta dalla prova che lo stesso sia legato da un nesso di derivazione diretta al prezzo o al profitto del reato, nesso pertinenziale, che è da ritenersi, quindi, sussistente in re ipsa. Infatti, è del tutto indifferente l'identità fisica dei beni numerari oggetto di ablazione, cioè la loro corrispondenza materiale a quelli illecitamente conseguiti e, da tale indifferenza, deriva anche l'irrilevanza dell'origine del denaro comunque presente su un conto corrente afferente all'indagato, la cui ablazione avviene indipendentemente dal titolo per il quale il denaro medesimo è presente nel patrimonio nel momento attuale (sia che sia presente in virtù di versamenti aventi origine lecita, sia che derivi da altre vicende che possano interessare le somme illecitamente percepite successivamente alla loro confusione nel patrimonio dell'indagato). 4 Tale linea interpretativa, già nella sostanza anticipata nelle pronunce a Sezioni Unite, ricorrente UB (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Rv. 258648) e UC (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264437) è consolidata dal recente approdo del 2021, dove si è affermato che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o !a prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione. Dalla natura fungibile del denaro e potendo essere oggetto di confisca in via diretta anche somme di denaro di cui è certa l'origine lecita, discende, altresì, che tale misura reale ben può aggredire somme giacenti su conti intestati all'indagato/imputato ed ivi affluite prima della commissione del reato o anche somme pervenute successivamente e addirittura somme che non si siano direttamente confuse con quelle provenienti dal reato per cui si procede, perché ciò che rileva, ai fini della confisca del denaro, è che nel patrimonio dell'indagato/imputato siano confluite somme di denaro illecite che siano andate a produrre un effettivo accrescimento del patrimonio medesimo. Accrescimento illecito che si ritiene non venga meno, né possa essere messo in discussione, per effetto delle eventuali vicende successive, intermedie, che abbiano interessato quel patrimonio;
né tanto meno potrebbero assumere rilievo quelle antecedenti perché ciò che connota la vicenda acquisitiva in argomento è che essa abbia ad oggetto un bene fungibile. Sicché a nulla rileva neppure l'eventuale incapienza del conto (Sez. U, n. 42415 del 2021, cit. secondo la quale non rileva l'eventuale origine lecita del denaro confluito nel patrimonio dell'indagato che si sia avvantaggiato di un accrescimento in virtù di profitto illecito costituito da denaro). Secondo Sez. 6, n. 24432 del 18/04/2019, Piacenti, Rv. 276278, in tema di confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., il sequestro preventivo funzionale alla confisca eseguito su conto corrente cointestato all'indagato e a soggetto estraneo al reato, la misura cautelare si estende all'intero importo in giacenza, senza che a tal fine rilevino presunzioni o vincoli posti dal codice civile (artt. 1289 e 1834), regolativi dei rapporti interni tra creditori e debitori solidali, ma è fatta salva la facoltà per il terzo di dimostrare l'esclusiva titolarità di tali somme e la conseguente illegittimità del vincolo. Nell'ambito di detta impostazione, si aggiunge che, ai fini del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivaiente di cui all'art. 322-ter cod. pen. della somma di denaro depositata su un conto corrente bancario, cointestato con un soggetto estraneo al reato, la misura preventiva reale si estende ai beni, comunque, nella disponibilità dell'indagato, senza che a tal fine possano rilevare presunzioni o vincoli posti dal codice civile (artt. 1289 e 1834 cod. civ.) per regolare i rapporti interni tra creditori e debitori solidali o i rapporti tra banca e depositante, senza escludere la possibilità, nel prosieguo, di procedere ad un effettivo accertamento dei beni di esclusiva proprietà di terzi estranei al reato (Sez. 2, n. 36175 del 07/06/2017, Cismondi, Rv. 271136 in cui la Corte ha rigettato il ricorso del terzo interessato evidenziando, peraltro, che nel caso di specie l'indagato, in forza di una delega ad operare senza limitazioni, aveva la possibilità di disporre dell'intera provvista delle somme e dei valori depositati sul conto corrente cointestato). Dunque, osserva il Collegio che/ anche seguendo il ragionamento di Sez. 6, n. 25427 del 4/03/2020 che richiama la difesa (pronuncia, per la verità, precedente alla decisione delle Sezioni Unite del 2021) che pretende la prova per la confisca "diretta" del danaro intesa in modo diverso da quanto precisato dalle Sezioni Unite nel 2021, trattandosi, nel caso di specie, di conto cointestato/sarebbe necessario che il Pubblico ministero o il Giudice dell'esecuzione spieghino come il danaro sia causalmente riferibile all'indagato. Sul punto, invero, si osserva che la Corte di appello spiega con motivazione esauriente ed affatto apparente che l'esame dei movimenti bancari, negli anni 2014- 2015, ha consentito di accertare che i coniugi operavano congiuntamente e disgiuntamente e che sul conto corrente in parola erano senz'altro confluite anche somme di MA. Il primo motivo, sul punto, è, dunque, in fatto e soltanto rivalutativo nella parte in cui afferma (cfr. pag. 3) che tutto il danaro, al momento del sequestro, era esclusivamente nella titolarità della terza interessata. Anche il secondo motivo è infondato, La natura diretta della confisca delle somme di denaro non comporta, per quanto sin qui esposto, che sia onere del giudice verificare la specifica provenienza delle somme dal commesso reato, stante la natura fungibile del denaro. Ciò che, dunque, deve essere accertato non è la materiale disponibilità da parte dell'indagato del denaro versato sul conto corrente cointestato, non essendo peraltro in discussione nemmeno !a comunione di quel denaro successivamente al suo versamento sul conto, quanto, piuttosto, il fatto che il denaro sia causalmente "riferibile" - riconducibile - allo stesso indagato, provenga cioè da questi, perché solo ciò consente di affermare, in ragione della sua fungibilità, che quel bene sia profitto o prezzo del reato (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, UC, Rv. cit.) 1.2. Il terzo motivo è inammissibile per genericità, non avendo il ricorrente dato adeguatamente conto dell'asserito travisamento per omissione, addebitato alla Corte territoriale. 6 2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, S. Perelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 35483 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 05/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta da RO GI, nella qualità di terza interessata, avverso il provvedimento, del 17 novembre 2021, con il quale è stata respinta l'istanza di revoca della confisca disposta in sede esecutiva, con ordinanza del 12 novembre 2019, avente ad oggetto somme di danaro depositate sul conto corrente n. 6500/40033, cointestato al coniuge, ET MA, quest'ultimo condannato con sentenza irrevocabile per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 319, 319- bis cod. pen. 2. La Corte territoriale ha evidenziato che la confisca aveva riguardato la giacenza sull'indicato conto corrente, oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ai sensi degli artt. 322-bis e 321 cod. pen., disposto da Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 22 gennaio 2016, ai danni di MA e che la documentazione prodotta dalla GI non era riuscita a dimostrare che gli importi, giacenti su detto conto, non fossero riferibili al coniuge, concludendo, anzi, nei senso che ivi confluivano somme del condannato e che, comunque, di queste MA aveva la disponibilità. Tanto, esaminati i movimenti bancari, negli anni 2014 e 2015, ma anche dando atto che entrambi i coniugi operavano su tale conto, sia congiuntamente, sia disgiuntamente. Da ultimo, la Corte territoriale rilevava che, al momento del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, sull'indicato conto corrente erano depositati circa 22mila euro e che, all'esito della sentenza definitiva di condanna emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, era stato accertato che l'importo del profitto del reato era pari a 49mila euro, in quanto corrispondente alle tangenti pagate da Caprio, come risultava dalla motivazione della sentenza resa in data 11 maggio 2018, divenuta definitiva. 3. Avverso il detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la terza interessata per il tramite del difensore di fiducia, avv. L. D'Aiuto, procuratore speciale, denunciando tre vizi di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1.Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale per illegittimità della confisca cd. totalitaria. Soltanto nel caso in cui vi sia accertamento che le intere somme siano riferibili al condannato, può procedersi a confisca cd. totalitaria, come da precedente di legittimità, Sez. 6, n. 25427 del 8 settembre 2020. 2 Si sottolinea, infatti, che la terza interessata avrebbe dimostrato che, al momento del sequestro, l'intera somma le era imputabile quale compenso da lavoro ovvero trattandosi di rimborsi medici o fiscali. Sicché, in assenza di prova della riferibilità delle somme al condannato, a fronte di prova fornita dal terzo interessato, non poteva essere disposta la confisca cd. totalitaria delle somme giacenti sul conto corrente. 3.2.Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale in ordine alla riferibilità del danaro al condannato. Nel caso di specie non si tratta di confisca per equivalente ma di confisca diretta, in quanto avente ad oggetto somma di danaro, come da precedente delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021). Dunque, trattandosi di bene fungibile, la confisca assume i connotati peculiari per i quali l'ablazione ha ad oggetto non il danaro in sé ma l'accrescimento patrimoniale conseguito dal condannato e, quindi, deve essere provato il nesso causale rispetto al reato. Né sarebbe possibile pregiudicare il terzo estraneo. La circostanza, poi, che MA avesse accesso al conto corrente potendo, in astratto, disporre del danaro ivi depositato, non giustifica la confisca dovendo spostarsi ogni analisi al momento precedente alla costituzione della comunione sul danaro, perché diversamente si ammetterebbe la confisca diretta del prezzo o profitto del reato, di beni che appartengono a terzi estranei, richiamando Sez. 4, n. 25427 del 4 marzo 2020. 3.3.Con il terzo motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale in ordine alla prova dell'effettivo conseguimento del profitto illecito. Mancherebbe, da parte del giudice dell'esecuzione, ogni accertamento circa l'entità della somma effettivamente conseguita dal condannato a titolo di profitto. Si tratta di confisca disposta in sede di esecuzione, a seguito di richiesta, da parte di MA, di restituzione delle somme depositate sull'indicato conto corrente, con provvedimento che non contiene alcuna indicazione del quantum da sequestrare, né gli elementi di prova da cui si ricavi l'effettivo conseguimento da parte di MA della somma sequestrata, sulla base di standard probatori ordinari (Sez. U, n. 42415 cit.) 4. Il Procuratore generale presso questa Corte, S. Perelli, ha chiesto con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Va, preliminarmente, rilevato che l'esame degli atti ha evidenziato che il difensore è anche procuratore speciale della terza interessata e che, dunque, sotto questo 3 profilo il ricorso è ammissibile (cfr. Sez. 3, n. 34684 del 14/09/2021, Gobbi, Rv. 282086, nel senso che in tema di procedimento di esecuzione, il difensore del terzo interessato, in quanto portatore di interessi meramente civilistici, è legittimato a proporre la richiesta di restituzione dei beni sequestrati o confiscati solo se munito di procura speciale, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen.). 1.11 ricorso è infondato. 1.111 primo e secondo motivo di ricorso sono infondati. La pronuncia delle Sezioni Unite del 2021, di questa Corte di legittimità, richiamata dalla ricorrente (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037) dà continuità a Sez. Unite, ricorrente UC (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, UC, Rv. 264437, cfr. pag. 13 della sentenza delle Sezioni Unite citata più volte nel ricorso) secondo la quale il danaro è bene diverso ontologicamente da qualsiasi altra utilità, dunque la confisca del danaro prescinde, da una parte, dall'accertamento del nesso di derivazione dal reato in ragione della natura — numerano fungibile — del bene e, dall'altra, anche dalla prova positiva della liceità e estraneità del danaro che si sequestra rispetto al reato. Ciò posto, si osserva che, nel caso di specie, oggetto di sequestro preventivo e, poi, di confisca è il conto corrente su cui sono confluite somme di danaro, considerate profitto del reato di cui agli artt. 319, 319-bis cod. pen. per il quale MA ha riportato condanna definitiva. Si tratta di somma, per importo, accertato in sede di cognizione nella misura, indicata specificamente dal Giudice dell'esecuzione, pari ad euro 49mila. In riferimento al concetto di profitto derivante da delitto, secondo il recente approdo di Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. cit, data la sua natura fungibile, qualora il denaro sia il bene costituente il profitto, deve essere considerata inutile (e impossibile) la materiale identificazione delle specifiche somme pertinenti al reato commesso. La natura fungibile del denaro esenta dalla prova che lo stesso sia legato da un nesso di derivazione diretta al prezzo o al profitto del reato, nesso pertinenziale, che è da ritenersi, quindi, sussistente in re ipsa. Infatti, è del tutto indifferente l'identità fisica dei beni numerari oggetto di ablazione, cioè la loro corrispondenza materiale a quelli illecitamente conseguiti e, da tale indifferenza, deriva anche l'irrilevanza dell'origine del denaro comunque presente su un conto corrente afferente all'indagato, la cui ablazione avviene indipendentemente dal titolo per il quale il denaro medesimo è presente nel patrimonio nel momento attuale (sia che sia presente in virtù di versamenti aventi origine lecita, sia che derivi da altre vicende che possano interessare le somme illecitamente percepite successivamente alla loro confusione nel patrimonio dell'indagato). 4 Tale linea interpretativa, già nella sostanza anticipata nelle pronunce a Sezioni Unite, ricorrente UB (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Rv. 258648) e UC (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264437) è consolidata dal recente approdo del 2021, dove si è affermato che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o !a prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione. Dalla natura fungibile del denaro e potendo essere oggetto di confisca in via diretta anche somme di denaro di cui è certa l'origine lecita, discende, altresì, che tale misura reale ben può aggredire somme giacenti su conti intestati all'indagato/imputato ed ivi affluite prima della commissione del reato o anche somme pervenute successivamente e addirittura somme che non si siano direttamente confuse con quelle provenienti dal reato per cui si procede, perché ciò che rileva, ai fini della confisca del denaro, è che nel patrimonio dell'indagato/imputato siano confluite somme di denaro illecite che siano andate a produrre un effettivo accrescimento del patrimonio medesimo. Accrescimento illecito che si ritiene non venga meno, né possa essere messo in discussione, per effetto delle eventuali vicende successive, intermedie, che abbiano interessato quel patrimonio;
né tanto meno potrebbero assumere rilievo quelle antecedenti perché ciò che connota la vicenda acquisitiva in argomento è che essa abbia ad oggetto un bene fungibile. Sicché a nulla rileva neppure l'eventuale incapienza del conto (Sez. U, n. 42415 del 2021, cit. secondo la quale non rileva l'eventuale origine lecita del denaro confluito nel patrimonio dell'indagato che si sia avvantaggiato di un accrescimento in virtù di profitto illecito costituito da denaro). Secondo Sez. 6, n. 24432 del 18/04/2019, Piacenti, Rv. 276278, in tema di confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., il sequestro preventivo funzionale alla confisca eseguito su conto corrente cointestato all'indagato e a soggetto estraneo al reato, la misura cautelare si estende all'intero importo in giacenza, senza che a tal fine rilevino presunzioni o vincoli posti dal codice civile (artt. 1289 e 1834), regolativi dei rapporti interni tra creditori e debitori solidali, ma è fatta salva la facoltà per il terzo di dimostrare l'esclusiva titolarità di tali somme e la conseguente illegittimità del vincolo. Nell'ambito di detta impostazione, si aggiunge che, ai fini del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivaiente di cui all'art. 322-ter cod. pen. della somma di denaro depositata su un conto corrente bancario, cointestato con un soggetto estraneo al reato, la misura preventiva reale si estende ai beni, comunque, nella disponibilità dell'indagato, senza che a tal fine possano rilevare presunzioni o vincoli posti dal codice civile (artt. 1289 e 1834 cod. civ.) per regolare i rapporti interni tra creditori e debitori solidali o i rapporti tra banca e depositante, senza escludere la possibilità, nel prosieguo, di procedere ad un effettivo accertamento dei beni di esclusiva proprietà di terzi estranei al reato (Sez. 2, n. 36175 del 07/06/2017, Cismondi, Rv. 271136 in cui la Corte ha rigettato il ricorso del terzo interessato evidenziando, peraltro, che nel caso di specie l'indagato, in forza di una delega ad operare senza limitazioni, aveva la possibilità di disporre dell'intera provvista delle somme e dei valori depositati sul conto corrente cointestato). Dunque, osserva il Collegio che/ anche seguendo il ragionamento di Sez. 6, n. 25427 del 4/03/2020 che richiama la difesa (pronuncia, per la verità, precedente alla decisione delle Sezioni Unite del 2021) che pretende la prova per la confisca "diretta" del danaro intesa in modo diverso da quanto precisato dalle Sezioni Unite nel 2021, trattandosi, nel caso di specie, di conto cointestato/sarebbe necessario che il Pubblico ministero o il Giudice dell'esecuzione spieghino come il danaro sia causalmente riferibile all'indagato. Sul punto, invero, si osserva che la Corte di appello spiega con motivazione esauriente ed affatto apparente che l'esame dei movimenti bancari, negli anni 2014- 2015, ha consentito di accertare che i coniugi operavano congiuntamente e disgiuntamente e che sul conto corrente in parola erano senz'altro confluite anche somme di MA. Il primo motivo, sul punto, è, dunque, in fatto e soltanto rivalutativo nella parte in cui afferma (cfr. pag. 3) che tutto il danaro, al momento del sequestro, era esclusivamente nella titolarità della terza interessata. Anche il secondo motivo è infondato, La natura diretta della confisca delle somme di denaro non comporta, per quanto sin qui esposto, che sia onere del giudice verificare la specifica provenienza delle somme dal commesso reato, stante la natura fungibile del denaro. Ciò che, dunque, deve essere accertato non è la materiale disponibilità da parte dell'indagato del denaro versato sul conto corrente cointestato, non essendo peraltro in discussione nemmeno !a comunione di quel denaro successivamente al suo versamento sul conto, quanto, piuttosto, il fatto che il denaro sia causalmente "riferibile" - riconducibile - allo stesso indagato, provenga cioè da questi, perché solo ciò consente di affermare, in ragione della sua fungibilità, che quel bene sia profitto o prezzo del reato (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, UC, Rv. cit.) 1.2. Il terzo motivo è inammissibile per genericità, non avendo il ricorrente dato adeguatamente conto dell'asserito travisamento per omissione, addebitato alla Corte territoriale. 6 2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente