Sentenza 9 gennaio 2009
Massime • 1
La speciale ipotesi di confisca obbligatoria prevista dall'art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992, è applicabile anche ai beni riconducibili alla persona nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. per delitti in materia di contrabbando.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2009, n. 2489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2489 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 09/01/2009
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 27
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 026356/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di SALERNO;
nei confronti di:
1) DE PP IO N. IL 14/07/1959;
avverso ORDINANZA del 14/04/2008 TRIBUNALE di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MONETTI V., il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 14/4/2008 il Tribunale di Salerno rigettava l'opposizione proposta dal P.M. avverso il provvedimento reiettivo della richiesta di sequestro preventivo e confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies, dei beni riconducigli a De IL
TO, poiché il più recente giudizio a carico dello stesso per il delitto di contrabbando s'era concluso con sentenza 30/5/1996 (non di condanna bensì) di applicazione concordata della pena, sicché, esclusa la rilevanza di siffatta decisione, la notevole distanza temporale intercorrente fra l'ultima sentenza di condanna utilmente valutabile, risalente agli anni '80, ostava alla positiva valutandone del perimetro cronologico del richiesto nesso pertinenziale.
Ha presentato ricorso per cassazione contro detta ordinanza il P.M., riproponendo la tesi dell'applicabilita', in via di interpretazione estensiva, dell'art. 12 sexies anche al caso di applicazione concordata della pena per i delitti in materia di contrabbando.
2. Osserva preliminarmente il Collegio che il D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, conv. in L. n. 356 del 1992, introdotto dal D.L. n.399 del 1994, art. 2, conv. in L. n. 501 del 1994, configura la speciale ipotesi di confisca in esame come misura di sicurezza patrimoniale atipica, modellata secondo la figura affine della misura di prevenzione antimafia introdotta dalla L. n. 575 del 1965, dalla quale mutua la finalità preventiva (Cass., Sez. Un., 17 luglio 2001, Derouach, rv. 219221), che colpisce tutti i beni, il denaro o altre utilità di cui non sia stata giustificata la provenienza, di valore sproporzionato al reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o all'attività economica di chi sia "condannato" per uno dei gravi delitti tassativamente indicati nella medesima disposizione e considerati riferibili alla criminalità organizzata e dei quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, ne risulti titolare o averne la disponibilità a qualsiasi titolo.
Orbene, le critiche mosse dal P.M. ricorrente colgono nel segno, dovendosi rilevare che, tanto nel preambolo del D.L. n. 399 del 2004 quanto nel contesto del citato art. 12 sexies, comma 1, il termine "condannato" sta a indicare, con formula ellittica, sia la persona a cui carico sia stata pronunziata sentenza di condanna in senso stretto sia quella nei cui confronti sia stata applicata la pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per taluno dei gravi reati di criminalità organizzata ivi analiticamente elencati. Di talché, in assenza di un'esplicita espressione contraria della volontà del legislatore e di alcuna ratio giustificatrice della lettura restrittiva datane dal giudice di merito, che sia desumibile dai lavori preparatori del provvedimento legislativo in esame, le linee dell'interpretazione logico - sistematica convergono univocamente nel senso che anche il secondo alinea del citato art. 12 sexies, comma 2,, laddove fa riferimento alla posizione soggettiva del "condannato" per un delitto in materia di contrabbando aggravato D.P.R. n. 43 del 1973, ex art. 295, comma 2, ricomprenda, nella sintetica formulazione letterale, sia la persona a cui carico sia stata pronunziata sentenza di condanna sia quella nei cui confronti sia stata applicata la pena su richiesta per quel reato. E non può considerarsi priva di significato la circostanza che nel citato art. 12 sexies, comma 2 ter (aggiunto dal D.L. n. 92 del 2008, art. 10 bis, conv. in L. n. 125 del 2008, in materia di sicurezza pubblica), nel prevedere in subordino, "nel caso previsto dal comma 2", la confisca per equivalente dei beni di cui il soggetto abbia la disponibilità, per definire quest'ultimo si faccia improprio uso del termine, pure onnicomprensivo, "il reo".
La prospettata soluzione ermeneutica risulta inoltre coerente sia, in via generale, con l'ormai acquisita natura della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la quale, a norma dell'art. 445 c.p.p., comma 2, secondo alinea, "salve diverse disposizioni di legge, è equiparata una pronuncia di condanna" (v. Cass., Sez. Un., 29/11/2005 n. 17781/06, Diop e n. 17782/06, Duduman), sia con la specifica disposizione normativa in materia di contrabbando doganale (D.P.R. n. 43 del 1973, art. 301, comma 5, sost. dalla L. n. 413 del 1991, art. 11), che estende la misura di sicurezza patrimoniale della confisca obbligatoria "anche nel caso di applicazione della pena su richiesta".
L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame, alla stregua del suindicato principio di diritto cui il giudice di rinvio dovrà uniformarsi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2009