Sentenza 10 dicembre 2002
Massime • 1
In tema di igiene e sicurezza del lavoro, l'ultimo comma dell'art. 4 della Legge 22 luglio 1961, n. 628 - che punisce con l'ammenda coloro i quali, legalmente richiesti dall'ispettorato del lavoro di fornire notizie sul processo produttivo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete - configura nella sua forma omissiva un reato permanente, la cui consumazione si protrae fino alla data della relativa denuncia penale in danno del responsabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2002, n. 4687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4687 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Antonio ZUMBO Presidente
1. Dott. Amedeo POSTIGLIONE Consigliere
2. " Aldo GRASSI "
3. " Luigi PICCIALLI "
4. " Mario GENTILE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI LE n. il 30.7.1974 a Roma;
("appello" rimesso, ex art. 568 n. c. in rel. 593 C.P.P. a questa Corte da quella di App. di Roma);
avverso la sentenza del Tribunale di Rieti del 7/14.2.2002;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Piccialli;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. P.G. dott. V. Meloni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. IN FATTO E DIRITTO
SI GI ricorre contro la sentenza in epigrafe, con la quale, all'esito del giudizio di opposizione a decreto penale (emesso a seguito di denuncia del 5/10/98), è stata condannata alla pena di 250 euro di ammenda, oltre alle spese, per la contravvenzione di cui all'art. 4 L. 628-61, per non aver fornito in tempo utile all'ispettorato del Lavoro di Rieti notizie relative a "questioni di lavoro" inerenti la sua azienda.
A sostegno dell'impugnazione la ricorrente deduce nell'unico, non titolato motivo, la mancanza di correlazione tra il fatto attribuito in sentenza e quello contestato e la connessa erronea applicazione delle norme penali in tema di permanenza e continuazione;
in particolare l'unico reato contestato la cui consumazione si sarebbe verificata il 5/10/98, sarebbe rimasto escluso dalle risultanze dibattimentali, comprovanti l'avvenuto anteriore sequestro (dell'11/7/98), con conseguente impossibilità di ottemperare alla richiesta dell'ispettorato, della documentazione richiestale con diffida del 17/7/98, mentre l'inottemperanza alla precedente richiesta, integrante un reato autonomo (tutt'al più unificabile per continuazione con quelli successivi) non le era stata contestata. Le censure non sono meritevoli di accoglimento.
Dalla sentenza di merito si evince, in punto di fatto (ed al riguardo non sono state, nè avrebbero potuto nella presente sede, essere sollevate censure) che le richieste, attinenti alle posizioni di alcuni lavoratori stranieri e di esibizione dei libri paga e matricola, furono prima della denuncia tre, del 27/3, 17/7 e 26/8/98, alla prima sola delle quali fu fornita una risposta, incompleta, mentre alle successive due la GI rimase del tutto inottemperante, così incorrendo nella denuncia. Solo successivamente a questa ed a seguito di una quarta diffida (non compresa nella contestazione) l'imputata comunicò, in data 19/1/2000, di aver subito il sequestro della documentazione in data 11/7/98; peraltro il giudice di merito ha anche rilevato che nel prodotto verbale di tale sequestro non figura menzione dei libri di paga e matricola.
Tanto premesso, risulta del tutto corretta l'affermazione di penale responsabilità della GI, la cui condotta si è concretata nella persistente inottemperanza ad una legittima e specifica richiesta di notizie e produzione documentale, sostanzialmente unica, ancorchè reiterata, che l'ispettorato le aveva rivolto fino dal marzo 1998, e successivamente, nel luglio ed agosto dello stesso anno, solo ribadito, ricevendo la prima volta risposta evasiva e le successive nessuna risposta: trattasi dunque di reato permanente, caratterizzato da condotta omissiva omogenea e costante, in violazione del medesimo precetto, e non di continuazione tra più reati omogenei, la cui consumazione si è protratta fino alla data della denuncia penale, nè tale condotta può ritenersi interrotta (ma in tale teorica ipotesi, comunque, resterebbe la precedente inosservanza, chiaramente compresa nella contestazione) dal subito sequestro dell'11/7, osservandosi al riguardo: a) che il giudice di merito, con incensurabile valutazione ancorata alle risultanze del relativo verbale, ha ritenuto non provata l'assunta circostanza esimente, dell'apprensione anche dei libri paga e matricola;
b) che, peraltro, come correttamente osservato dal giudice a quo, detta circostanza ben avrebbe potuto essere comunicata al richiedente ufficio, laddove anche il silenzio della diffidata si risolve, comunque, nella mancata osservanza del precetto di cui all'art. 4 L.628/61, penalmente sanzionato.
Al rigetto del ricorso consegue, infine, la condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in pubblica udienza, il 10 dicembre 2002. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 31 GENNAIO 2003.