Sentenza 7 giugno 2017
Massime • 1
Ai fini del sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente di cui all'art. 322-ter cod. pen. della somma di denaro depositata su un conto corrente bancario cointestato con un soggetto estraneo al reato, la misura preventiva reale si estende ai beni comunque nella disponibilità dell'indagato, senza che a tal fine possano rilevare presunzioni o vincoli posti dal codice civile (artt. 1289 e 1834) per regolare i rapporti interni tra creditori e debitori solidali o i rapporti tra banca e depositante, ferma restando la possibilità nel prosieguo di procedere ad un effettivo accertamento dei beni di esclusiva proprietà di terzi estranei al reato. (In applicazione di questo principio la Corte ha rigettato il ricorso del terzo interessato evidenziando, peraltro, che nel caso di specie l'indagato, in forza di una delega ad operare senza limitazioni, aveva la possibilità di disporre dell'intera provvista delle somme e dei valori depositati sul conto corrente cointestato).
Commentari • 3
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La massima La truffa è reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento e nel luogo in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore fa seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente individuato il locus commissi delicti nei luoghi in cui, ai fini dell'immatricolazione di autovetture importate dall'estero e rivendute a clienti nazionali, venivano assolti oneri fiscali a titolo di Iva in misura inferiore al dovuto, con correlativo danno per l'Erario e profitto economico per l'agente, a nulla rilevando il luogo della successiva commercializzazione dei veicoli - Cassazione penale, sez. II , …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2017, n. 36175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36175 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2017 |
Testo completo
36 175-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1211/17 Matilde Cammino -Presidente - Giovanna Verga CC 07/06/2017- Marco Maria Alma R.G.N. 10770/2017 Relatore- Giuseppe Sgadari Sandra Recchione ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dai terzi interessati:
1. IS RI, nato a [...] il [...] 2. TE LA, nata a [...] il [...] nel procedimento a carico di IS DE;
avverso l'ordinanza del 08/02/2017 del Tribunale di Cuneo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 8 febbraio 2017, a seguito di giudizio di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., il Tribunale di Cuneo ha confermato il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso in data 17 gennaio 2017 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo nell'ambito del procedimento iscritto nei confronti di DE IS per l'ipotizzato reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. ed impugnato dai terzi interessati RI IS e LA TE. In particolare: a) RI IS, fratello dell'indagato, aveva chiesto la revoca del vincolo reale apposto sul conto corrente bancario n. 09/01/01571 intestato alla società "IS FR RI e DE s.s. Agr." nonché di altri due conti correnti (n. 09/01/01108 e n. 09/01/01139) a lui intestati e delle quote oggetto di comunione ereditaria;
b) LA TE, madre dell'indagato, aveva chiesto la revoca del vincolo reale apposto sui conti correnti bancari/dossier titoli n. 09/01/01327 e n. 09/71/01327 e della quota di beni immobili oggetto di successione ereditaria.
2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dei terzi sopra menzionati, deducendo violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 322-ter cod. pen. e 321 cod. proc. pen. In particolare, quanto alla ricorrente LA TE si evidenzia che la stessa non ha mai ricoperto alcun incarico nell'azienda agricola del figlio indagato e che sui conti in sequestro sono confluiti i denari della sua attività di collaboratrice scolastica, l'indennizzo legato alla polizza vita del defunto marito e la pensione di reversibilità. Quanto al ricorrente RI IS si evidenzia che la società semplice intestata allo stesso ed al fratello indagato è stata costituita nel 2015 attraverso la fusione delle rispettive aziende agricole e che i fatti-reato in contestazione al fratello DE sono relativi a periodo antecedente alla predetta fusione. In sostanza, secondo la tesi dei ricorrenti, il fatto che l'indagato avesse la disponibilità formale ad operare sui predetti conti non sarebbe sufficiente a dimostrare la disponibilità da parte di DE IS delle somme ivi depositate e che i conti erano fittiziamente intestati a soggetto diverso da quest'ultimo (la madre). Con particolare riguardo, poi, alla posizione di RI IS, rileva ancora la difesa che poiché il conto corrente sottoposto a sequestro è intestato alla società semplice dei fratelli IS al più avrebbe potuto essere sottoposto a sequestro solo il 50% delle somme ivi depositate non essendo dimostrato che tutta la provvista del predetto conto fosse nella disponibilità del solo indagato.
3. Chiede pertanto la difesa dei ricorrenti l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la conseguente revoca del sequestro sui menzionati conti correnti e dossier titoli. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le doglianze dei ricorrenti non sono fondate.
2. Il Tribunale del riesame, nel rispondere alle doglianze riproposte dai ricorrenti anche in questa sede di legittimità, ha evidenziato che sia per quanto riguarda il conto corrente intestato alla società "IS FR RI e DE s.s. Agr.", sia per quanto riguarda gli altri conti correnti intestati ad RI IS ed a LA TE rileva il fatto che l'indagato DE IS al momento del disposto sequestro, in forza di una delega ad operare senza limitazioni, aveva la possibilità di disporre dell'intera provvista delle somme e dei valori ivi depositati e ciò è da ritenersi idoneo e sufficiente a giustificare il vincolo reale sugli interi importi a nulla rilevando sia le motivazioni per le quali gli istanti abbiano attribuito all'indagato tale potere, sia le vicende pregresse al conferimento di tale delega.
3. Va detto subito che non sono in contestazione in questa sede né i profili del fumus commissi delicti e del periculum in mora costituenti il fondamento dell'adozione del provvedimento cautelare reale, né le questioni riguardanti i beni immobili oggetto di sequestro, avendo il Tribunale precisato che il vincolo reale su questi ultimi beni è stato disposto esclusivamente nei limiti del valore della quota ereditaria spettante all'indagato. Quanto al sequestro dei conti correnti e del dossier titoli il Tribunale ha poi richiamato il principio giurisprudenziale secondo il quale «Le somme di denaro, depositate su conto corrente bancario cointestato con un soggetto estraneo al reato, sono soggette a sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, in quanto quest'ultimo si estende ai beni comunque nella disponibilità dell'indagato, non ostandovi le limitazioni provenienti da vincoli o presunzioni operanti, in forza della normativa civilistica, nel rapporto di solidarietà tra creditori e debitori (art. 1289 cod. civ.) o nel rapporto tra istituto bancario e soggetto depositante (art. 1834 cod. civ.)» (Sez. 3, n. 45353 del 19/10/2011, Calgaro, Rv. 251317; in senso conforme Sez. 6, n. 40175 del 14/03/2007, Squillante, Rv. 238086). In sostanza «La previsione di cui all'art. 322 ter cod. pen introducendo la confisca per equivalente nel caso in cui i beni costituenti il profitto o il prezzo del reato non siano aggredibili per qualsiasi ragione - prevede che la confisca possa riguardare beni dei quali il reo abbia in ogni caso la disponibilità per un valore corrispondente a quello che avrebbe dovuto altrimenti costituire oggetto 3 della confisca. Ne deriva che il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, ricade su beni comunque nella disponibilità dell'indagato, senza che a tal fine possano rilevare presunzioni o vincoli posti dal codice civile a regolare rapporti interni tra creditori e debitori solidali, ex art. 1298, comma secondo, cod. civ. o i rapporti tra banca e depositante, ex art. 1834 cod. civ., considerato che su queste disposizioni prevalgono le norme penali in materia di sequestro preventivo preordinato ad evitare che, nelle more dell'adozione del definitivo provvedimento di confisca, i beni che si trovino comunque nella disponibilità dell'indagato possano essere definitivamente dispersi» (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il Tribunale - confermando rigetto dell'istanza di dissequestro pronunciato dal G.i.p. ha ritenuto legittimo il sequestro funzionale alla confisca per equivalente di un conto corrente cointestato, in quanto la mera cointestazione non può, in mancanza di una prova che dimostri la reale consistenza degli incrementi di propria pertinenza, accreditare la presunzione che le somme in deposito siano spettanti a ciascuno dei co-intestatari in parti uguali e, parimenti, legittimo il sequestro, ai medesimi fini, di un finanziamento erogato in favore dell'indagato e accreditato su di un conto corrente bancario a quest'ultimo intestato, trattandosi di somme nella disponibilità dell'indagato, indipendentemente dai rapporti interni tra costui e l'ente erogatore) (Sez. 6, n. 24633 del 29/03/2006, Lucci, Rv. 234729).
4. Rileva la Corte che la motivazione del Tribunale del riesame va esente da censure. Gli assunti giurisprudenziali richiamati dalla difesa dei ricorrenti riguardano correttamente la necessità che il Pubblico Ministero dimostri la disponibilità effettiva da parte dell'indagato dei beni sottoposti a sequestro ed intestati a terzi. Orbene nel caso in esame il fatto che l'indagato, in forza delle deleghe emesse (o del potere derivantegli dal fatto di essere socio della società semplice alla quale è intestato uno dei conti), avesse la piena disponibilità delle somme e dei valori depositati sui conti sopra menzionati non è posto neppure in dubbio dalla stessa difesa ed è di fatto documentalmente provato. Quanto detto legittima allo stato il mantenimento del vincolo cautelare sui predetti beni, ferma restando la possibilità nel prosieguo di procedere ad un effettivo accertamento dei beni di esclusiva proprietà di ciascuno dei terzi ricorrenti, accertamento di fatto però non sottoponibile alla Corte di legittimità.
5. Da quanto sopra consegue il rigetto dei ricorsi in esame, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. ار Rigetta i ricorsi e condanna Così deciso il 07/06/2017. Il Consigliere estenso Marco Maria ALMA
P.Q.M.
i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Il Presidente Matilde Cammino ши DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 21 LUG. 2017 IL MA DIC CANCELLIERE, A E 's R P Claudia Pianelli U S E I R O C S