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Sentenza 28 aprile 2026
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/04/2026, n. 11455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11455 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17425/2025 R.G. proposto da LO RO AN, rappresentata e difesa dall'avv. Romolo Freddi, domiciliata digitalmente ex lege;
– ricorrente – contro NT Regionale per l’abitazione pubblica delle Marche, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sabrina Tosti e Luca Emili, domiciliato digitalmente ex lege;
– controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona, n. 731/2025, Oggetto Edilizia residenziale pubblica Civile Sent. Sez. 3 Num. 11455 Anno 2026 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: IANNELLO EMILIO Data pubblicazione: 28/04/2026 2 depositata il 20 maggio 2025. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 aprile 2026 dal Consigliere IL IA. udito l’Avvocato Luca Emili;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alberto Cisterna, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso ex art. 447‑bis c.p.c. AN LO RO, assegnataria e conduttrice, dal 2002, di alloggio di edilizia residenziale pubblica in Ancona, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Ancona, l’NT Regionale per l’abitazione pubblica delle Marche (d’ora in poi ER) deducendo che, pur essendo in regola con il pagamento del canone e degli oneri, da anni non poteva più usufruire dei servizi condominiali essenziali (ascensore, luce scale e antenna condominiale), dismessi rispettivamente dal 2017 e dal 2021 per sospensione della fornitura elettrica. Espose che tali disservizi le cagionavano gravissimo pregiudizio, aggravato da accertate difficoltà deambulatorie, e che vano era stato anche il tentativo di ottenere l’assegnazione di un alloggio al piano terra. Con diffide del 20 settembre 2022 e del 28 febbraio 2023 l’istante aveva ingiunto all’ER di provvedere alla riattivazione dei servizi, ma l’NT, con nota del 9.3.2023, aveva declinato ogni responsabilità, imputando la sospensione dell’energia elettrica condominiale al mancato pagamento delle bollette da parte di altri assegnatari e riconducendo la gestione dei servizi all’autogestione, non all’NT gestore. In diritto, la ricorrente sostenne che, alla luce della legge reg. Marche 16 dicembre 2005, n. 36, e del regolamento regionale 20 maggio 2014, n. 3, non spettasse né all’autogestione né al singolo 3 assegnatario farsi carico delle morosità altrui, permanendo in capo all’ER l’obbligo di garantire ai conduttori adempienti i servizi condominiali esistenti alla nascita del rapporto;
dedusse la violazione dell’equilibrio sinallagmatico e del dovere di buona fede, con conseguente diritto alla riduzione/sospensione del canone e alla restituzione del 70% dei canoni versati dal gennaio 2017 sino alla riattivazione dei servizi. Costituendosi in giudizio l’ER non contestò i dati fattuali (esistenza dell’assegnazione, interruzione dei servizi), ma eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, sul rilievo che, in base alla disciplina regionale sull’autogestione (art. 20-sexies legge reg. cit.; artt. 7, 9, 10, 12 reg. reg. n. 3 del 2014), l’NT era estraneo alle obbligazioni assunte per i servizi comuni, essendo tali obblighi posti a carico degli assegnatari e dei loro organi di autogoverno;
richiamò, a conforto, Cass. 28 febbraio 2018, n. 4574, relativa alla disciplina piemontese dell’autogestione. 2. Con sentenza n. 528 del 2024 il Tribunale rigettò il ricorso, affermando che l’ER non partecipa all’autogestione, non è titolare del credito per le quote dei servizi e non può farsi carico delle morosità degli assegnatari;
ritenne inconferente il richiamo agli artt. 1575 e 1576 c.c. trattandosi di disservizi dipendenti dall’inadempimento di terzi (assegnatari morosi) verso il fornitore di energia;
negò ogni diritto della conduttrice alla riduzione del canone, reputando, peraltro, del tutto generica e “non plausibile” la percentuale del 70%. 3. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 731/2025, resa pubblica il 20 maggio 2025, ha parzialmente accolto il gravame interposto dalla ricorrente unicamente in punto di spese processuali, disponendone la compensazione;
ha confermato nel resto la decisione del Tribunale quanto alla insussistenza di responsabilità dell’ER e alla reiezione delle domande sostanziali. In particolare, il giudice di secondo grado ha condiviso il richiamo, 4 operato dal Tribunale, ai principi affermati da Cass. n. 4574/2018, osservando che, pur trattandosi di una pronuncia resa con riferimento alla legislazione regionale piemontese, essa enuncia un principio generale applicabile anche alla disciplina marchigiana, stante la sostanziale analogia delle rispettive regolamentazioni. Anche nella Regione Marche, infatti, l’autogestione è configurata quale organismo composto esclusivamente dagli assegnatari, dotato di autonomia amministrativa e responsabile della gestione dei servizi e degli impianti comuni, mentre l’ente gestore resta estraneo alle obbligazioni assunte dall’autogestione, salvo i poteri di promozione e vigilanza espressamente previsti. Da ciò la Corte territoriale ha tratto la conseguenza che delle obbligazioni derivanti dalla gestione dei servizi comuni – ivi compreso il pagamento delle forniture – non può essere chiamato a rispondere l’ente proprietario, ma, al più, i singoli assegnatari pro quota, escludendo che la sospensione dei servizi potesse essere imputata a un inadempimento dell’ente. È stata altresì ritenuta corretta l’interpretazione della legge reg. Marche n. 36/2005 e del regolamento attuativo, chiarendosi che le disposizioni che attribuiscono all’ente il potere di procedere alla risoluzione del contratto in caso di morosità non implicano la titolarità, in capo allo stesso, del credito relativo alle quote dei servizi comuni, la cui esazione resta a carico dell’autogestione. In tale prospettiva è stata reputata inconferente la giurisprudenza di legittimità richiamata dall’appellante relativa a differenti discipline regionali che prevedono espressamente l’obbligo dell’ente gestore di anticipare le quote insolute. La Corte ha inoltre escluso che fosse stata fornita prova di sollecitazioni rivolte dall’assegnataria all’autogestione o agli altri coassegnatari per il ripristino dei servizi comuni, rilevando che le iniziative della ricorrente erano state indirizzate esclusivamente all’ente 5 gestore, estraneo alla gestione diretta dei servizi stessi. Quanto alla dedotta violazione degli artt. 1575 e 1576 c.c., ha osservato che la mancata fruizione dell’ascensore e della luce scale non era riconducibile a carenze manutentive imputabili al locatore, ma esclusivamente alla sospensione delle forniture per morosità degli assegnatari, sicché non poteva configurarsi alcuna responsabilità dell’ente proprietario ai sensi delle norme codicistiche invocate. Infine, la Corte territoriale ha ritenuto che le scelte dell’ente in ordine all’attivazione delle procedure risolutive nei confronti degli assegnatari morosi rientrassero nella sua discrezionalità amministrativa, avuto riguardo alla funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica e alla tutela del diritto all’abitazione. 4. Avverso tale decisione AN LO RO propone ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, cui resiste l’ER Marche depositando controricorso. Il P.M. ha depositato memoria scritta, concludendo per l’inammissibilità del ricorso. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Primo motivo. 1.1. Con il primo motivo ─ rubricato «Art. 360 n. 3 c.p.c. – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7‑9‑10 del regolamento regionale delle Marche 3/2014 per essere stata attribuita alla ricorrente, anziché all’ER, la responsabilità per la mancata sostituzione del rappresentante degli assegnatari dimessosi nel 2020 e, conseguentemente, per la mancata riattivazione dell’autogestione, sull’erroneo presupposto che gli obblighi dell’NT gestore si esauriscano nella originaria costituzione dell’autogestione rimanendo estraneo ad ogni evento ad essa successivo» ─ la ricorrente censura la sentenza per avere addossato alla singola assegnataria, e non all’ente gestore, la responsabilità (a) della mancata nomina di un nuovo 6 rappresentante dell’autogestione dopo le dimissioni dell’originario rappresentante nel 2019‑2020, nonché (b) del conseguente mancato funzionamento dell’autogestione. Richiama gli artt. 7, 9 e 10 del regolamento regionale n. 3 del 2014, evidenziando che, secondo quanto ivi previsto: l’ente «promuove l’attivazione e il funzionamento dell’autogestione» (art. 7, commi 4 e 5); convoca la prima assemblea per la nomina del rappresentante (art. 10, comma 1); procede alla nomina d’ufficio del rappresentante in caso di mancata nomina (art. 10, comma 2); può revocare l’incarico e nominare un nuovo rappresentante in caso di reiterata assenza ingiustificata (art. 10, comma 8). Da tali disposizioni desume uno specifico dovere dell’ER di supplire all’inerzia dell’assemblea e di provvedere alla nomina sostitutiva, sicché l’asserita “inerzia” della ricorrente non potrebbe in alcun modo escludere la responsabilità dell’NT per il malfunzionamento dell’autogestione. 1.2. Il motivo è inammissibile. In disparte il rilievo che l’art. 10 reg. reg. Marche n. 3 del 2014 attribuisce all’NT, in via espressa, il compito di convocare la «prima» riunione dell’assemblea per la nomina del rappresentante (comma 1) ─ compito nella specie incontestatamente assolto ─ e di nominare d’ufficio il rappresentante soltanto ove, in esito a tale prima riunione, la nomina non sia intervenuta («trascorsi sessanta giorni dalla data della riunione di cui al comma 1»: comma 2), mentre le successive previsioni evocano in capo all’ER mere «facoltà» – e non obblighi – di intervento (art. 7, commi 4 e 5; art. 10, commi 8‑10), è nella specie dirimente che la mancata attivazione di tali poteri non rientra comunque nel perimetro del thema decidendum come configurato in primo grado. Dalla sentenza impugnata risulta, infatti, che la domanda introduttiva era volta a far accertare la sussistenza in capo all’ER di obblighi contrattuali diretti di garanzia dei servizi condominiali 7 essenziali e a conseguire la condanna alla loro riattivazione e alla restituzione di parte del canone, senza che fosse specificamente dedotta – quale autonoma causa petendi – la responsabilità dell’NT per omissione nell’esercizio dei poteri sostitutivi relativi alla nomina del rappresentante dell’autogestione. Il motivo, nel prospettare come decisivo il mancato esercizio di tali poteri, introduce, pertanto, una diversa e nuova causa di responsabilità dell’NT, eccedente i limiti della domanda originaria. 2. Secondo motivo. 2.1. Con il secondo motivo ─ rubricato «Art. 360 n. 4 c.p.c. – Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.: motivazione apparente per non essersi realmente confrontata con le specifiche ragioni di censura di cui ai punti 2-b e 2- c del secondo motivo di appello;
motivazione logicamente e giuridicamente insostenibile per aver attribuito all'assegnatario, piuttosto che all'ER, la responsabilità della mancata attivazione dell'autogestione cessata a seguito delle dimissioni nel 2020 del rappresentante degli assegnatari» ─ la ricorrente denuncia un vizio di motivazione apparente o perplessa, assumendo che la Corte territoriale non si sarebbe realmente confrontata con le specifiche critiche mosse in appello alla ricostruzione del quadro normativo regionale e all’affermazione di responsabilità della ricorrente per non aver sollecitato l’autogestione. Sostiene che la motivazione sarebbe incomprensibile e contraddittoria, in quanto, da un lato, riconduce all’ente poteri di vigilanza sulla costituzione dell’autogestione, dall’altro lo dichiara estraneo al funzionamento successivo, senza spiegare perché gli obblighi di intervento non ricadrebbero anche sulle fasi successive alle dimissioni del rappresentante. 2.2. Il motivo è inammissibile. Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, 8 «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Nel caso di specie non è ravvisabile alcuna delle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti;
piuttosto, è la censura a porsi chiaramente al di fuori del paradigma tracciato dalle Sezioni Unite nella misura in cui pretende di ricavare un siffatto radicale vizio della sentenza da elementi estranei alla motivazione stessa: sostenendosi che con essa non ci si sarebbe confrontati con i punti 2-b e 2-c del secondo motivo di appello, il motivo si pone automaticamente al di fuori del perimetro del vizio ai sensi del 132 n. 4 c.p.c., perché si fonda su elementi necessariamente tratti aliunde rispetto alla motivazione, quale sarebbero quei punti. VE invece ribadire che, perché un vizio di motivazione omessa o apparente sia configurabile, occorre che, per ragioni redazionali, sintattiche o lessicali, la motivazione risulti di fatto mancante, non consentendo di individuare l’iter logico‑giuridico seguito dal giudice. Non è invece deducibile in sede di legittimità il mero dissenso sul 9 contenuto della valutazione giuridica o fattuale compiuta dal giudice di merito, che presuppone una motivazione esistente e comprensibile, ma ritenuta non condivisibile dalla parte. Nella specie la sentenza impugnata dà conto, in modo chiaro e intellegibile, delle ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto: che il principio affermato da Cass. n. 4574/2018 in tema di autogestione piemontese sia applicabile, per analogia, anche alla disciplina marchigiana (art. 20-sexies legge reg. n. 36/2005; art. 7 reg. n. 3/2014); che l’ER sia estraneo alle obbligazioni assunte dall’autogestione e che l’obbligo di pagamento delle forniture ricada sui singoli assegnatari;
che la mancata fruizione dei servizi sia dipesa esclusivamente dalla morosità di questi ultimi verso il fornitore di energia;
che la ricorrente non abbia dimostrato di essersi attivata nei confronti degli organi dell’autogestione per il ripristino dei servizi. La doglianza, benché formalmente declinata in termini di motivazione apparente, non censura un difetto strutturale della motivazione, bensì la correttezza, sul piano giuridico, della ricostruzione del quadro normativo e delle conseguenze tratte dalla Corte d’appello, ponendosi, sotto questo profilo, in linea con le critiche già svolte con il primo motivo. Essa, dunque, si muove nella prospettiva di un riesame della quaestio iuris, estraneo all’ambito di applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. e sovrapponibile, nella sostanza, alle censure di violazione di legge che saranno esaminate nei successivi motivi, ai quali va fatto rinvio. 3. Terzo motivo. 3.1. Con il terzo motivo ─ rubricato «Art. 360 n. 3 c.p.c. – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1372, 1575, 1576, 1343 c.c. per aver erroneamente ritenuto che il locatore sia tenuto alle sole opere di riparazione e manutenzione del bene locato e non anche a rimuovere gli ostacoli alla fruizione dei servizi condominiali già esistenti al momento in cui è sorto il rapporto, assicurandone il funzionamento, 10 ed altrettanto erroneamente ritenuto che l'inadempienza di alcuni conduttori nell'ambito dello stesso stabile di proprietà dell'NT locatore esoneri quest'ultimo dall'obbligo di assicurare agli altri conduttori (non inadempienti) il funzionamento di tali servizi» ─ la ricorrente censura la sentenza per aver ritenuto che la responsabilità del locatore, ai sensi degli artt. 1575 e 1576 c.c., riguardi soltanto le condizioni materiali dell’immobile e non anche gli ostacoli alla fruizione dei servizi esistenti alla nascita del rapporto (ascensore, luce scale, antenna), e per avere escluso che l’inadempimento di altri assegnatari possa incidere sull’obbligo dell’ente‑locatore di garantire al conduttore adempiente tali servizi. 3.2. Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha richiamato il principio, pacifico in giurisprudenza, secondo cui l’obbligo del locatore di mantenere la cosa in stato da servire all’uso convenuto si estende anche alle parti comuni e ai servizi che costituiscono pertinenza o accessorio del bene locato (v. Cass. n. 15372 del 28/06/2010; n. 3454 del 06/03/2012). Ha tuttavia puntualizzato che, nel caso concreto, non era imputata all’NT l’omissione di opere di manutenzione o riparazione degli impianti, bensì la mancata eliminazione di ostacoli alla fruizione dei servizi dipendenti dal mancato pagamento delle forniture di energia da parte di una pluralità di assegnatari, con conseguente legittima sospensione del servizio da parte del fornitore. Con tale ricostruzione, lungi dal negare in astratto la riconducibilità dei servizi comuni nell’area di operatività degli artt. 1575 e 1576 c.c., la sentenza afferma, in concreto, che il pregiudizio lamentato dalla ricorrente non dipende da un inadempimento dell’ER rispetto agli obblighi di manutenzione e conservazione della cosa locata, ma dall’inadempimento, verso un terzo, di altri soggetti (gli assegnatari morosi), con i quali è intrattenuto un autonomo rapporto obbligatorio. In tal modo la Corte territoriale si è attenuta alla distinzione tra: 11 a) responsabilità del locatore per vizi o difetti della cosa locata o delle sue pertinenze, imputabili al mancato adempimento di obblighi di manutenzione;
b) conseguenze, rispetto al singolo rapporto locatizio, di inadempimenti di terzi nell’ambito di rapporti autonomi, non riferibili all’ente‑locatore. Il tentativo della ricorrente di far ricadere sull’ER, in via diretta, il rischio dell’inadempimento degli altri assegnatari, sulla base del solo rapporto di locazione intercorrente con l’NT, si scontra con la struttura dell’istituto dell’autogestione delineata dalla disciplina regionale (v. infra, motivi quinto e sesto), che attribuisce agli assegnatari la gestione diretta dei servizi comuni e la responsabilità delle obbligazioni connesse, riservando all’NT poteri di vigilanza e intervento che non si traducono, di per sé, in un’obbligazione di garanzia in favore del singolo conduttore. La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, non integra la denunciata violazione degli artt. 1372, 1575, 1576 e 1343 c.c., avendo correttamente distinto l’ambito di operatività della responsabilità del locatore e la diversa sfera di rischio connessa alla morosità degli assegnatari rispetto al fornitore. 4. Quarto motivo. 4.1. Con il quarto motivo ─ rubricato «Art. 360 n. 4 c.p.c. – A) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in relazione alla censura di cui al punto 3-b del terzo motivo di appello;
B) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. 118 disp. att. c.p.c. 112 Cost.: motivazione inesistente in relazione alla censura di cui punto 3- b del terzo motivo di appello» ─ la ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla specifica censura con cui si contestava la valutazione, operata dal Tribunale, del lamentato “ridotto godimento” come generico e non plausibile, nonostante le allegazioni relative all’ubicazione dell’alloggio (secondo piano), alla 12 comprovata difficoltà di deambulazione e al venir meno dell’ascensore e della luce scale. 4.2. Le censure rimangono assorbite dall’esito dello scrutinio dei motivi che precedono. Ed invero, quanto al dedotto vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., che la Corte d’appello, nel confermare l’insussistenza di responsabilità dell’ER per la mancata fruizione dei servizi comuni, ha escluso in radice il fondamento del diritto alla riduzione del canone, arrestando così la propria valutazione su un presupposto logico‑giuridico (assenza di inadempimento del locatore) che rendeva superfluo approfondire il tema della misura del ridotto godimento, con conseguente assorbimento delle relative doglianze. In tal senso il motivo resta assorbito dall’esito negativo dello scrutinio dei motivi che investono la responsabilità dell’NT. Analogamente deve dirsi quanto al dedotto vizio di motivazione “inesistente” sulla specifica circostanza del pregiudizio. L’accertata condizione di degrado dell’immobile e le difficoltà di deambulazione della ricorrente sono state espressamente considerate dalla Corte territoriale ai soli fini del regolamento delle spese, a sostegno della compensazione integrale. 5. Quinto motivo. 5.1. Con il quinto motivo ─ rubricato «Art. 360 n. 3 c.p.c. – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20-sexies legge reg. Marche n. 36/2005 e 7-9-10-12 del regolamento regionale Marche n. 3/2014 per aver erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie concreta la normativa regionale sull'autogestione nonostante l'appartamento condotto dalla ricorrente facesse parte di uno stabile privo dell'autogestione» ─ la ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamente applicato la disciplina dell’autogestione, nonostante lo stabile fosse privo di autogestione dal 2020, allorché il 13 rappresentante degli assegnatari si era dimesso senza essere sostituito, con conseguente impossibilità di attribuire agli assegnatari la gestione dei servizi comuni e di escludere la responsabilità dell’NT. 5.2. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha accertato che l’immobile oggetto di causa rientra nel patrimonio di e.r.p. sovvenzionata, per il quale la legislazione regionale marchigiana prevede il modello dell’autogestione, ed ha rilevato che l’autogestione era stata effettivamente costituita ed era rimasta operante fino al 2019-2020, allorché il precedente rappresentante degli assegnatari si era dimesso senza essere sostituito. Su tale base, la Corte ha ritenuto che la disciplina dettata dall’art. 20-sexies legge reg. n. 36 del 2005 e dal regolamento regionale n. 3 del 2014 continui a regolare il modello gestionale dell’immobile, a prescindere dalla contingente vacanza dell’organo rappresentativo, che attiene al malfunzionamento dell’autogestione, non alla sua inesistenza in astratto. La doglianza, nel prospettare la “mancanza” dell’autogestione quale ragione per disapplicare il relativo quadro normativo, finisce per confondere il presupposto strutturale dell’istituto (che nella specie sussiste: alloggio ERP, regolamento regionale applicabile, assemblea degli assegnatari) con il mero difetto di funzionamento degli organi, che il legislatore regionale affronta mediante l’attribuzione all’NT di poteri di vigilanza e, in taluni casi, di intervento sostitutivo (art. 7, commi 4 e 5; art. 10, commi 2, 8 e 9 reg. n. 3/2014), senza però trasformare l’ER in diretto titolare delle obbligazioni relative ai servizi comuni nei confronti dei singoli assegnatari. Ne consegue che la Corte territoriale ha correttamente ritenuto applicabile la normativa sull’autogestione, utilizzandola come parametro per affermare l’estraneità dell’NT alle obbligazioni di pagamento delle forniture e, dunque, per escluderne la responsabilità contrattuale verso la ricorrente. 14 6. Sesto motivo. 6.1. Con il sesto motivo ─ rubricato «Art. 360 n. 3 c.p.c. – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20-sexies legge reg. Marche n. 36/2005 e 7-9-10-12 del regolamento regionale Marche n. 3/2014 per aver erroneamente ritenuto l'estraneità dell'ER all'autogestione e la conseguente sua terzietà rispetto alle quote non pagate dai propri assegnatari per i servizi comuni» ─ la ricorrente contesta l’interpretazione offerta dalla Corte d’appello della disciplina regionale, sostenendo che dalle norme richiamate emergerebbe, al contrario, un «diretto coinvolgimento» dell’NT nella autogestione, con penetranti poteri di intervento, controllo e sostituzione, nonché la titolarità, in capo all’ER, del credito verso gli assegnatari morosi per le quote dovute all’autogestione, desumibile in particolare dagli artt. 20-undecies legge reg. n. 36/2005 e 12 reg. n. 3/2014. 6.2. Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha puntualmente richiamato: – l’art. 20-sexies legge reg. Marche n. 36 del 2005, che demanda a un regolamento regionale la disciplina delle modalità d’uso degli alloggi e delle parti comuni, nonché del funzionamento dell’autogestione dei servizi e impianti comuni (lett. b-bis); – l’art. 7 reg. reg. Marche n. 3 del 2014, il quale prevede che «gli assegnatari degli alloggi attivano l’autogestione assumendo la gestione diretta dei servizi e degli impianti comuni del fabbricato», che l’autogestione «ha autonomia amministrativa ed è responsabile degli obblighi fiscali inerenti ai servizi comuni effettivamente gestiti» e che l’NT «promuove l’attivazione e il funzionamento dell’autogestione», potendo rinviarne o sospenderne la prosecuzione in caso di particolari esigenze o difficoltà; – l’art. 12 reg. n. 3 del 2014, che, nel disciplinare le “inadempienze”, prevede, al comma 1, che, nel caso in cui 15 l’assegnatario risulti moroso «nei confronti dell’autogestione o del condominio», l’NT «attiva le procedure di risoluzione del contratto … promuovendo le azioni per il recupero coattivo del credito» e, al comma 2, che «l’esazione delle quote dovute dagli assegnatari all’autogestione resta a carico di quest’ultima, fatta salva la comunicazione all’NT degli assegnatari inadempienti». Alla luce di tale quadro, la Corte d’appello ha ritenuto applicabile anche al caso in esame il principio affermato da Cass. n. 4574 del 2018 – in relazione alla legge regionale Piemonte n. 46 del 1995 – secondo cui l’autogestione costituisce un organo composto dai soli assegnatari, dotato di autonomia amministrativa, che assume direttamente le obbligazioni verso i fornitori dei servizi comuni, mentre l’NT gestore resta estraneo a tali obbligazioni, potendosi al più ritenere che i singoli assegnatari siano obbligati pro quota, analogamente ai condomini nei confronti dell’amministratore condominiale. Il riferimento, nell’art. 12 reg. n. 3 del 2014 e nell’art. 20-undecies legge reg. Marche n. 36 del 2005, alla facoltà dell’NT di attivare le procedure di risoluzione del contratto e di promuovere azioni per il recupero coattivo del credito non implica, come pretende la ricorrente, che l’ER sia titolare del credito relativo alle quote dovute all’autogestione, né che assuma, verso gli assegnatari in bonis, un obbligo di “subentro” nei pagamenti. Come correttamente spiegato dalla sentenza impugnata, tali poteri trovano giustificazione nell’interesse pubblico dell’NT al corretto funzionamento dei servizi comuni e alla tutela del patrimonio ERP, nonché nell’esigenza di dotarlo di strumenti coercitivi nei confronti degli assegnatari morosi (risoluzione, decadenza, recupero coattivo), senza però trasformare l’NT da soggetto terzo rispetto alle obbligazioni dell’autogestione verso terzi in co-debitore solidale verso i fornitori o in garante del godimento dei servizi per i singoli conduttori. La diversa lettura proposta dalla ricorrente si risolve, dunque, in 16 una interpretazione alternativa del diritto regionale, non necessaria né imposta dal tenore letterale delle norme, che la Corte territoriale ha correttamente disatteso. Non ricorre, pertanto, alcuna violazione degli artt. 20‑sexies legge reg. Marche n. 36 del 2005 e 7, 9, 10 e 12 reg. n. 3/2014, ma una tipica valutazione ermeneutica, sorretta da argomentazioni logico‑sistematiche e coerente con il precedente di legittimità richiamato. 7. Settimo motivo. 7.1. Con il settimo motivo ─ rubricato «Art. 360 n. 4 c.p.c. – Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.: motivazione apparente ed illogica» ─ la ricorrente deduce nuovamente un vizio di motivazione apparente, con particolare riguardo al richiamo di Cass. n. 4574/2018 e alla affermata “piena analogia” tra la disciplina marchigiana e quella piemontese. 7.2. Il motivo è inammissibile, per le stesse ragioni già esposte nell’esame del secondo motivo. Anche in questo caso vale il rilievo preliminare e assorbente svolto nello scrutinio di detto motivo, inammissibilmente prospettandosi quale violazione dell’art 132 n. 4 c.p.c. un preteso insufficiente ed erroneo esame di un motivo di appello e dunque un vizio che dovrebbe trarsi aliunde e non dalla motivazione stessa. Varrà comunque ribadire che la sentenza impugnata espone in modo non meramente assertivo, ma articolato, le ragioni per cui ha ritenuto applicabile il principio di diritto enucleato da Cass. n. 4574 del 2018, individuando i punti di contatto tra i due sistemi: composizione dell’autogestione; autonomia amministrativa;
imputazione delle obbligazioni ai soli assegnatari;
estraneità dell’ente gestore alle obbligazioni verso i fornitori. La doglianza si limita a contestare, assertivamente, la correttezza di tale accostamento, ma non offre argomenti che possano giustificare una diversa esegesi. 17 Non ricorre, comunque, certamente, alcuna delle figure di “anomalia motivazionale” rilevanti ai sensi del nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. 8. Ottavo motivo. 8.1. Con l’ottavo motivo ─ rubricato «Art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. – A) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20-undecies legge reg. Marche n. 36/05 art. 12 regolamento marchigiano n 3/14 per aver erroneamente ravvisato, in relazione alle quote dovute dagli assegnatari morosi per i servizi comuni, la titolarità del relativo credito e la legittimazione ad agire per il recupero in capo non già all'ER ma all'Autogestione; B) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale in relazione alla interpretazione dell'art. 20-undecies legge reg. Marche n. 36/05 e dell'art. 12 regolamento regionale 3/14» ─ la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia interpretato l’art. 12 reg. n. 3 del 2014 e l’art. 20-undecies legge reg. Marche n. 36 del 2005 nel senso che solo l’autogestione sarebbe titolare del credito per le quote dei servizi comuni e legittimata all’esazione, mentre l’NT potrebbe soltanto attivare la risoluzione del contratto e le correlate azioni di recupero dei canoni. Sostiene che la lettera delle norme, che contemplano la morosità nel pagamento del canone e «delle quote di gestione dei servizi o nei confronti dell’autogestione», conferirebbe all’ER la titolarità del credito complessivo, comprensivo delle quote dovute all’autogestione, e che la Corte avrebbe violato i criteri ermeneutici di cui all’art. 12 disp. prel. forzando la portata letterale delle disposizioni. 8.2. Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha dato conto del tenore letterale dell’art. 20-undecies legge reg. n. 36/2005, che disciplina la «morosità» dell’assegnatario «nel pagamento del canone di locazione, delle quote di gestione dei servizi o nei confronti dell’autogestione», prevedendo, 18 per tali ipotesi, l’attivazione, da parte degli enti gestori, delle procedure di risoluzione del contratto e di decadenza, nonché la possibilità di piani di recupero concordati con l’NT e il recupero, anche rateale, delle somme non riscosse. Ha poi coordinato tale disposizione con l’art. 12 reg. n. 3 del 2014, che, al comma 1, assegna all’NT il potere di avviare le procedure di risoluzione e di promuovere le azioni per il recupero coattivo del credito «previa acquisizione della documentazione contabile ed amministrativa idonea fornita dal rappresentante degli assegnatari» e, al comma 2, mantiene in capo all’autogestione l’esazione delle quote dovute dagli assegnatari, ferma la comunicazione all’NT degli inadempienti. Ne ha tratto la conclusione che la normativa regionale tratta unitariamente le ipotesi di morosità nel pagamento dei canoni e delle quote dovute all’autogestione, accomunate dal potere dell’NT di attivare i rimedi risolutori e le azioni di recupero, ma distingue, quanto al profilo dell’esazione e della titolarità del credito verso i singoli assegnatari per le quote dei servizi, tra la sfera dell’autogestione – cui resta affidata la riscossione ordinaria delle quote e la gestione contabile – e la sfera dell’NT, che interviene in via patologica, a tutela del corretto funzionamento del sistema, senza farsi carico delle obbligazioni dell’autogestione verso terzi. L’interpretazione alternativa proposta dalla ricorrente non si confronta con questa lettura sistematica, ma invoca un diverso bilanciamento tra dato letterale e ratio legis. Il fatto che in caso di morosità dell’assegnatario nel pagamento delle quote dei servizi in comune l’NT possa procedere alla risoluzione del contratto di locazione non significa necessariamente che sia l’ente anche il titolare del relativo diritto di credito, corrispondendo, invece, la misura risolutiva all’interesse dell’ente proprietario acché anche i servizi comuni dell’immobile vengano correttamente manutenuti. In ogni caso, come la stessa ricorrente ammette e come sottolinea 19 il Procuratore generale, anche ove si reputasse non corretta l’interpretazione dell’art. 12 reg. n. 3 del 2014 resa dalla Corte d’appello, la censura difetterebbe di decisività. Resta fermo infatti che, come evidenziato dalla Corte d'appello, la mancata fruizione dell’ascensore e della luce scale da parte dell’assegnataria non è riconducibile ad una inadempienza dell’ente proprietario, in quanto tali servizi sono stati sospesi solo a cagione del mancato pagamento delle spese di elettricità da parte di molti degli assegnatari, sicché il fornitore dell’energia ha provveduto a bloccare l’utenza. 9. Nono motivo. 9.1. Con il nono motivo ─ rubricato «Art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. A) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost.: motivazione apparente ed illogica;
B) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c.» ─ la ricorrente torna a denunciare un vizio di motivazione apparente e illogica, nonché la violazione dell’art. 100 c.p.c., assumendo che la sentenza avrebbe erroneamente escluso la responsabilità dell’ER per la mancata riattivazione dei servizi, nonostante l’NT fosse dotato di poteri di intervento sostitutivo e di recupero delle morosità, e che avrebbe travisato la portata della domanda. 9.2. Il motivo è inammissibile. Per quanto attiene al dedotto vizio di motivazione, valgono le considerazioni già svolte in ordine ai motivi secondo e settimo: la sentenza esibisce una motivazione pienamente comprensibile e non contraddittoria sul punto, avendo chiarito che l’NT è estraneo alle obbligazioni dell’autogestione verso i fornitori e che, in assenza di una specifica domanda volta a far valere una responsabilità (extracontrattuale) da omissione nell’esercizio di poteri pubblici, non può essere chiamato a rispondere in via contrattuale verso il singolo assegnatario per la mancata fruizione dei servizi comuni. 20 Quanto al richiamo all’art. 100 c.p.c., la doglianza non individua un effettivo profilo di violazione del requisito dell’interesse ad agire, limitandosi a contestare il mancato riconoscimento, in capo all’NT, della legittimazione passiva rispetto alle domande proposte;
essa, pertanto, si risolve in una contestazione della decisione di merito sulla riconducibilità dei disservizi lamentati alla sfera di responsabilità dell’ER, già ampiamente scrutinata nei motivi precedenti, ai quali può farsi rinvio. 10. Conclusioni. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere in definitiva rigettato. Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. 11. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. DA la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali, che liquida in euro 2.600 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza 21 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 aprile 2026. Il Consigliere estensore IL IA Il Presidente FA CA
– ricorrente – contro NT Regionale per l’abitazione pubblica delle Marche, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sabrina Tosti e Luca Emili, domiciliato digitalmente ex lege;
– controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona, n. 731/2025, Oggetto Edilizia residenziale pubblica Civile Sent. Sez. 3 Num. 11455 Anno 2026 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: IANNELLO EMILIO Data pubblicazione: 28/04/2026 2 depositata il 20 maggio 2025. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 aprile 2026 dal Consigliere IL IA. udito l’Avvocato Luca Emili;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alberto Cisterna, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso ex art. 447‑bis c.p.c. AN LO RO, assegnataria e conduttrice, dal 2002, di alloggio di edilizia residenziale pubblica in Ancona, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Ancona, l’NT Regionale per l’abitazione pubblica delle Marche (d’ora in poi ER) deducendo che, pur essendo in regola con il pagamento del canone e degli oneri, da anni non poteva più usufruire dei servizi condominiali essenziali (ascensore, luce scale e antenna condominiale), dismessi rispettivamente dal 2017 e dal 2021 per sospensione della fornitura elettrica. Espose che tali disservizi le cagionavano gravissimo pregiudizio, aggravato da accertate difficoltà deambulatorie, e che vano era stato anche il tentativo di ottenere l’assegnazione di un alloggio al piano terra. Con diffide del 20 settembre 2022 e del 28 febbraio 2023 l’istante aveva ingiunto all’ER di provvedere alla riattivazione dei servizi, ma l’NT, con nota del 9.3.2023, aveva declinato ogni responsabilità, imputando la sospensione dell’energia elettrica condominiale al mancato pagamento delle bollette da parte di altri assegnatari e riconducendo la gestione dei servizi all’autogestione, non all’NT gestore. In diritto, la ricorrente sostenne che, alla luce della legge reg. Marche 16 dicembre 2005, n. 36, e del regolamento regionale 20 maggio 2014, n. 3, non spettasse né all’autogestione né al singolo 3 assegnatario farsi carico delle morosità altrui, permanendo in capo all’ER l’obbligo di garantire ai conduttori adempienti i servizi condominiali esistenti alla nascita del rapporto;
dedusse la violazione dell’equilibrio sinallagmatico e del dovere di buona fede, con conseguente diritto alla riduzione/sospensione del canone e alla restituzione del 70% dei canoni versati dal gennaio 2017 sino alla riattivazione dei servizi. Costituendosi in giudizio l’ER non contestò i dati fattuali (esistenza dell’assegnazione, interruzione dei servizi), ma eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, sul rilievo che, in base alla disciplina regionale sull’autogestione (art. 20-sexies legge reg. cit.; artt. 7, 9, 10, 12 reg. reg. n. 3 del 2014), l’NT era estraneo alle obbligazioni assunte per i servizi comuni, essendo tali obblighi posti a carico degli assegnatari e dei loro organi di autogoverno;
richiamò, a conforto, Cass. 28 febbraio 2018, n. 4574, relativa alla disciplina piemontese dell’autogestione. 2. Con sentenza n. 528 del 2024 il Tribunale rigettò il ricorso, affermando che l’ER non partecipa all’autogestione, non è titolare del credito per le quote dei servizi e non può farsi carico delle morosità degli assegnatari;
ritenne inconferente il richiamo agli artt. 1575 e 1576 c.c. trattandosi di disservizi dipendenti dall’inadempimento di terzi (assegnatari morosi) verso il fornitore di energia;
negò ogni diritto della conduttrice alla riduzione del canone, reputando, peraltro, del tutto generica e “non plausibile” la percentuale del 70%. 3. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 731/2025, resa pubblica il 20 maggio 2025, ha parzialmente accolto il gravame interposto dalla ricorrente unicamente in punto di spese processuali, disponendone la compensazione;
ha confermato nel resto la decisione del Tribunale quanto alla insussistenza di responsabilità dell’ER e alla reiezione delle domande sostanziali. In particolare, il giudice di secondo grado ha condiviso il richiamo, 4 operato dal Tribunale, ai principi affermati da Cass. n. 4574/2018, osservando che, pur trattandosi di una pronuncia resa con riferimento alla legislazione regionale piemontese, essa enuncia un principio generale applicabile anche alla disciplina marchigiana, stante la sostanziale analogia delle rispettive regolamentazioni. Anche nella Regione Marche, infatti, l’autogestione è configurata quale organismo composto esclusivamente dagli assegnatari, dotato di autonomia amministrativa e responsabile della gestione dei servizi e degli impianti comuni, mentre l’ente gestore resta estraneo alle obbligazioni assunte dall’autogestione, salvo i poteri di promozione e vigilanza espressamente previsti. Da ciò la Corte territoriale ha tratto la conseguenza che delle obbligazioni derivanti dalla gestione dei servizi comuni – ivi compreso il pagamento delle forniture – non può essere chiamato a rispondere l’ente proprietario, ma, al più, i singoli assegnatari pro quota, escludendo che la sospensione dei servizi potesse essere imputata a un inadempimento dell’ente. È stata altresì ritenuta corretta l’interpretazione della legge reg. Marche n. 36/2005 e del regolamento attuativo, chiarendosi che le disposizioni che attribuiscono all’ente il potere di procedere alla risoluzione del contratto in caso di morosità non implicano la titolarità, in capo allo stesso, del credito relativo alle quote dei servizi comuni, la cui esazione resta a carico dell’autogestione. In tale prospettiva è stata reputata inconferente la giurisprudenza di legittimità richiamata dall’appellante relativa a differenti discipline regionali che prevedono espressamente l’obbligo dell’ente gestore di anticipare le quote insolute. La Corte ha inoltre escluso che fosse stata fornita prova di sollecitazioni rivolte dall’assegnataria all’autogestione o agli altri coassegnatari per il ripristino dei servizi comuni, rilevando che le iniziative della ricorrente erano state indirizzate esclusivamente all’ente 5 gestore, estraneo alla gestione diretta dei servizi stessi. Quanto alla dedotta violazione degli artt. 1575 e 1576 c.c., ha osservato che la mancata fruizione dell’ascensore e della luce scale non era riconducibile a carenze manutentive imputabili al locatore, ma esclusivamente alla sospensione delle forniture per morosità degli assegnatari, sicché non poteva configurarsi alcuna responsabilità dell’ente proprietario ai sensi delle norme codicistiche invocate. Infine, la Corte territoriale ha ritenuto che le scelte dell’ente in ordine all’attivazione delle procedure risolutive nei confronti degli assegnatari morosi rientrassero nella sua discrezionalità amministrativa, avuto riguardo alla funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica e alla tutela del diritto all’abitazione. 4. Avverso tale decisione AN LO RO propone ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, cui resiste l’ER Marche depositando controricorso. Il P.M. ha depositato memoria scritta, concludendo per l’inammissibilità del ricorso. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Primo motivo. 1.1. Con il primo motivo ─ rubricato «Art. 360 n. 3 c.p.c. – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7‑9‑10 del regolamento regionale delle Marche 3/2014 per essere stata attribuita alla ricorrente, anziché all’ER, la responsabilità per la mancata sostituzione del rappresentante degli assegnatari dimessosi nel 2020 e, conseguentemente, per la mancata riattivazione dell’autogestione, sull’erroneo presupposto che gli obblighi dell’NT gestore si esauriscano nella originaria costituzione dell’autogestione rimanendo estraneo ad ogni evento ad essa successivo» ─ la ricorrente censura la sentenza per avere addossato alla singola assegnataria, e non all’ente gestore, la responsabilità (a) della mancata nomina di un nuovo 6 rappresentante dell’autogestione dopo le dimissioni dell’originario rappresentante nel 2019‑2020, nonché (b) del conseguente mancato funzionamento dell’autogestione. Richiama gli artt. 7, 9 e 10 del regolamento regionale n. 3 del 2014, evidenziando che, secondo quanto ivi previsto: l’ente «promuove l’attivazione e il funzionamento dell’autogestione» (art. 7, commi 4 e 5); convoca la prima assemblea per la nomina del rappresentante (art. 10, comma 1); procede alla nomina d’ufficio del rappresentante in caso di mancata nomina (art. 10, comma 2); può revocare l’incarico e nominare un nuovo rappresentante in caso di reiterata assenza ingiustificata (art. 10, comma 8). Da tali disposizioni desume uno specifico dovere dell’ER di supplire all’inerzia dell’assemblea e di provvedere alla nomina sostitutiva, sicché l’asserita “inerzia” della ricorrente non potrebbe in alcun modo escludere la responsabilità dell’NT per il malfunzionamento dell’autogestione. 1.2. Il motivo è inammissibile. In disparte il rilievo che l’art. 10 reg. reg. Marche n. 3 del 2014 attribuisce all’NT, in via espressa, il compito di convocare la «prima» riunione dell’assemblea per la nomina del rappresentante (comma 1) ─ compito nella specie incontestatamente assolto ─ e di nominare d’ufficio il rappresentante soltanto ove, in esito a tale prima riunione, la nomina non sia intervenuta («trascorsi sessanta giorni dalla data della riunione di cui al comma 1»: comma 2), mentre le successive previsioni evocano in capo all’ER mere «facoltà» – e non obblighi – di intervento (art. 7, commi 4 e 5; art. 10, commi 8‑10), è nella specie dirimente che la mancata attivazione di tali poteri non rientra comunque nel perimetro del thema decidendum come configurato in primo grado. Dalla sentenza impugnata risulta, infatti, che la domanda introduttiva era volta a far accertare la sussistenza in capo all’ER di obblighi contrattuali diretti di garanzia dei servizi condominiali 7 essenziali e a conseguire la condanna alla loro riattivazione e alla restituzione di parte del canone, senza che fosse specificamente dedotta – quale autonoma causa petendi – la responsabilità dell’NT per omissione nell’esercizio dei poteri sostitutivi relativi alla nomina del rappresentante dell’autogestione. Il motivo, nel prospettare come decisivo il mancato esercizio di tali poteri, introduce, pertanto, una diversa e nuova causa di responsabilità dell’NT, eccedente i limiti della domanda originaria. 2. Secondo motivo. 2.1. Con il secondo motivo ─ rubricato «Art. 360 n. 4 c.p.c. – Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.: motivazione apparente per non essersi realmente confrontata con le specifiche ragioni di censura di cui ai punti 2-b e 2- c del secondo motivo di appello;
motivazione logicamente e giuridicamente insostenibile per aver attribuito all'assegnatario, piuttosto che all'ER, la responsabilità della mancata attivazione dell'autogestione cessata a seguito delle dimissioni nel 2020 del rappresentante degli assegnatari» ─ la ricorrente denuncia un vizio di motivazione apparente o perplessa, assumendo che la Corte territoriale non si sarebbe realmente confrontata con le specifiche critiche mosse in appello alla ricostruzione del quadro normativo regionale e all’affermazione di responsabilità della ricorrente per non aver sollecitato l’autogestione. Sostiene che la motivazione sarebbe incomprensibile e contraddittoria, in quanto, da un lato, riconduce all’ente poteri di vigilanza sulla costituzione dell’autogestione, dall’altro lo dichiara estraneo al funzionamento successivo, senza spiegare perché gli obblighi di intervento non ricadrebbero anche sulle fasi successive alle dimissioni del rappresentante. 2.2. Il motivo è inammissibile. Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, 8 «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Nel caso di specie non è ravvisabile alcuna delle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti;
piuttosto, è la censura a porsi chiaramente al di fuori del paradigma tracciato dalle Sezioni Unite nella misura in cui pretende di ricavare un siffatto radicale vizio della sentenza da elementi estranei alla motivazione stessa: sostenendosi che con essa non ci si sarebbe confrontati con i punti 2-b e 2-c del secondo motivo di appello, il motivo si pone automaticamente al di fuori del perimetro del vizio ai sensi del 132 n. 4 c.p.c., perché si fonda su elementi necessariamente tratti aliunde rispetto alla motivazione, quale sarebbero quei punti. VE invece ribadire che, perché un vizio di motivazione omessa o apparente sia configurabile, occorre che, per ragioni redazionali, sintattiche o lessicali, la motivazione risulti di fatto mancante, non consentendo di individuare l’iter logico‑giuridico seguito dal giudice. Non è invece deducibile in sede di legittimità il mero dissenso sul 9 contenuto della valutazione giuridica o fattuale compiuta dal giudice di merito, che presuppone una motivazione esistente e comprensibile, ma ritenuta non condivisibile dalla parte. Nella specie la sentenza impugnata dà conto, in modo chiaro e intellegibile, delle ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto: che il principio affermato da Cass. n. 4574/2018 in tema di autogestione piemontese sia applicabile, per analogia, anche alla disciplina marchigiana (art. 20-sexies legge reg. n. 36/2005; art. 7 reg. n. 3/2014); che l’ER sia estraneo alle obbligazioni assunte dall’autogestione e che l’obbligo di pagamento delle forniture ricada sui singoli assegnatari;
che la mancata fruizione dei servizi sia dipesa esclusivamente dalla morosità di questi ultimi verso il fornitore di energia;
che la ricorrente non abbia dimostrato di essersi attivata nei confronti degli organi dell’autogestione per il ripristino dei servizi. La doglianza, benché formalmente declinata in termini di motivazione apparente, non censura un difetto strutturale della motivazione, bensì la correttezza, sul piano giuridico, della ricostruzione del quadro normativo e delle conseguenze tratte dalla Corte d’appello, ponendosi, sotto questo profilo, in linea con le critiche già svolte con il primo motivo. Essa, dunque, si muove nella prospettiva di un riesame della quaestio iuris, estraneo all’ambito di applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. e sovrapponibile, nella sostanza, alle censure di violazione di legge che saranno esaminate nei successivi motivi, ai quali va fatto rinvio. 3. Terzo motivo. 3.1. Con il terzo motivo ─ rubricato «Art. 360 n. 3 c.p.c. – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1372, 1575, 1576, 1343 c.c. per aver erroneamente ritenuto che il locatore sia tenuto alle sole opere di riparazione e manutenzione del bene locato e non anche a rimuovere gli ostacoli alla fruizione dei servizi condominiali già esistenti al momento in cui è sorto il rapporto, assicurandone il funzionamento, 10 ed altrettanto erroneamente ritenuto che l'inadempienza di alcuni conduttori nell'ambito dello stesso stabile di proprietà dell'NT locatore esoneri quest'ultimo dall'obbligo di assicurare agli altri conduttori (non inadempienti) il funzionamento di tali servizi» ─ la ricorrente censura la sentenza per aver ritenuto che la responsabilità del locatore, ai sensi degli artt. 1575 e 1576 c.c., riguardi soltanto le condizioni materiali dell’immobile e non anche gli ostacoli alla fruizione dei servizi esistenti alla nascita del rapporto (ascensore, luce scale, antenna), e per avere escluso che l’inadempimento di altri assegnatari possa incidere sull’obbligo dell’ente‑locatore di garantire al conduttore adempiente tali servizi. 3.2. Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha richiamato il principio, pacifico in giurisprudenza, secondo cui l’obbligo del locatore di mantenere la cosa in stato da servire all’uso convenuto si estende anche alle parti comuni e ai servizi che costituiscono pertinenza o accessorio del bene locato (v. Cass. n. 15372 del 28/06/2010; n. 3454 del 06/03/2012). Ha tuttavia puntualizzato che, nel caso concreto, non era imputata all’NT l’omissione di opere di manutenzione o riparazione degli impianti, bensì la mancata eliminazione di ostacoli alla fruizione dei servizi dipendenti dal mancato pagamento delle forniture di energia da parte di una pluralità di assegnatari, con conseguente legittima sospensione del servizio da parte del fornitore. Con tale ricostruzione, lungi dal negare in astratto la riconducibilità dei servizi comuni nell’area di operatività degli artt. 1575 e 1576 c.c., la sentenza afferma, in concreto, che il pregiudizio lamentato dalla ricorrente non dipende da un inadempimento dell’ER rispetto agli obblighi di manutenzione e conservazione della cosa locata, ma dall’inadempimento, verso un terzo, di altri soggetti (gli assegnatari morosi), con i quali è intrattenuto un autonomo rapporto obbligatorio. In tal modo la Corte territoriale si è attenuta alla distinzione tra: 11 a) responsabilità del locatore per vizi o difetti della cosa locata o delle sue pertinenze, imputabili al mancato adempimento di obblighi di manutenzione;
b) conseguenze, rispetto al singolo rapporto locatizio, di inadempimenti di terzi nell’ambito di rapporti autonomi, non riferibili all’ente‑locatore. Il tentativo della ricorrente di far ricadere sull’ER, in via diretta, il rischio dell’inadempimento degli altri assegnatari, sulla base del solo rapporto di locazione intercorrente con l’NT, si scontra con la struttura dell’istituto dell’autogestione delineata dalla disciplina regionale (v. infra, motivi quinto e sesto), che attribuisce agli assegnatari la gestione diretta dei servizi comuni e la responsabilità delle obbligazioni connesse, riservando all’NT poteri di vigilanza e intervento che non si traducono, di per sé, in un’obbligazione di garanzia in favore del singolo conduttore. La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, non integra la denunciata violazione degli artt. 1372, 1575, 1576 e 1343 c.c., avendo correttamente distinto l’ambito di operatività della responsabilità del locatore e la diversa sfera di rischio connessa alla morosità degli assegnatari rispetto al fornitore. 4. Quarto motivo. 4.1. Con il quarto motivo ─ rubricato «Art. 360 n. 4 c.p.c. – A) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in relazione alla censura di cui al punto 3-b del terzo motivo di appello;
B) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. 118 disp. att. c.p.c. 112 Cost.: motivazione inesistente in relazione alla censura di cui punto 3- b del terzo motivo di appello» ─ la ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla specifica censura con cui si contestava la valutazione, operata dal Tribunale, del lamentato “ridotto godimento” come generico e non plausibile, nonostante le allegazioni relative all’ubicazione dell’alloggio (secondo piano), alla 12 comprovata difficoltà di deambulazione e al venir meno dell’ascensore e della luce scale. 4.2. Le censure rimangono assorbite dall’esito dello scrutinio dei motivi che precedono. Ed invero, quanto al dedotto vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., che la Corte d’appello, nel confermare l’insussistenza di responsabilità dell’ER per la mancata fruizione dei servizi comuni, ha escluso in radice il fondamento del diritto alla riduzione del canone, arrestando così la propria valutazione su un presupposto logico‑giuridico (assenza di inadempimento del locatore) che rendeva superfluo approfondire il tema della misura del ridotto godimento, con conseguente assorbimento delle relative doglianze. In tal senso il motivo resta assorbito dall’esito negativo dello scrutinio dei motivi che investono la responsabilità dell’NT. Analogamente deve dirsi quanto al dedotto vizio di motivazione “inesistente” sulla specifica circostanza del pregiudizio. L’accertata condizione di degrado dell’immobile e le difficoltà di deambulazione della ricorrente sono state espressamente considerate dalla Corte territoriale ai soli fini del regolamento delle spese, a sostegno della compensazione integrale. 5. Quinto motivo. 5.1. Con il quinto motivo ─ rubricato «Art. 360 n. 3 c.p.c. – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20-sexies legge reg. Marche n. 36/2005 e 7-9-10-12 del regolamento regionale Marche n. 3/2014 per aver erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie concreta la normativa regionale sull'autogestione nonostante l'appartamento condotto dalla ricorrente facesse parte di uno stabile privo dell'autogestione» ─ la ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamente applicato la disciplina dell’autogestione, nonostante lo stabile fosse privo di autogestione dal 2020, allorché il 13 rappresentante degli assegnatari si era dimesso senza essere sostituito, con conseguente impossibilità di attribuire agli assegnatari la gestione dei servizi comuni e di escludere la responsabilità dell’NT. 5.2. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha accertato che l’immobile oggetto di causa rientra nel patrimonio di e.r.p. sovvenzionata, per il quale la legislazione regionale marchigiana prevede il modello dell’autogestione, ed ha rilevato che l’autogestione era stata effettivamente costituita ed era rimasta operante fino al 2019-2020, allorché il precedente rappresentante degli assegnatari si era dimesso senza essere sostituito. Su tale base, la Corte ha ritenuto che la disciplina dettata dall’art. 20-sexies legge reg. n. 36 del 2005 e dal regolamento regionale n. 3 del 2014 continui a regolare il modello gestionale dell’immobile, a prescindere dalla contingente vacanza dell’organo rappresentativo, che attiene al malfunzionamento dell’autogestione, non alla sua inesistenza in astratto. La doglianza, nel prospettare la “mancanza” dell’autogestione quale ragione per disapplicare il relativo quadro normativo, finisce per confondere il presupposto strutturale dell’istituto (che nella specie sussiste: alloggio ERP, regolamento regionale applicabile, assemblea degli assegnatari) con il mero difetto di funzionamento degli organi, che il legislatore regionale affronta mediante l’attribuzione all’NT di poteri di vigilanza e, in taluni casi, di intervento sostitutivo (art. 7, commi 4 e 5; art. 10, commi 2, 8 e 9 reg. n. 3/2014), senza però trasformare l’ER in diretto titolare delle obbligazioni relative ai servizi comuni nei confronti dei singoli assegnatari. Ne consegue che la Corte territoriale ha correttamente ritenuto applicabile la normativa sull’autogestione, utilizzandola come parametro per affermare l’estraneità dell’NT alle obbligazioni di pagamento delle forniture e, dunque, per escluderne la responsabilità contrattuale verso la ricorrente. 14 6. Sesto motivo. 6.1. Con il sesto motivo ─ rubricato «Art. 360 n. 3 c.p.c. – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20-sexies legge reg. Marche n. 36/2005 e 7-9-10-12 del regolamento regionale Marche n. 3/2014 per aver erroneamente ritenuto l'estraneità dell'ER all'autogestione e la conseguente sua terzietà rispetto alle quote non pagate dai propri assegnatari per i servizi comuni» ─ la ricorrente contesta l’interpretazione offerta dalla Corte d’appello della disciplina regionale, sostenendo che dalle norme richiamate emergerebbe, al contrario, un «diretto coinvolgimento» dell’NT nella autogestione, con penetranti poteri di intervento, controllo e sostituzione, nonché la titolarità, in capo all’ER, del credito verso gli assegnatari morosi per le quote dovute all’autogestione, desumibile in particolare dagli artt. 20-undecies legge reg. n. 36/2005 e 12 reg. n. 3/2014. 6.2. Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha puntualmente richiamato: – l’art. 20-sexies legge reg. Marche n. 36 del 2005, che demanda a un regolamento regionale la disciplina delle modalità d’uso degli alloggi e delle parti comuni, nonché del funzionamento dell’autogestione dei servizi e impianti comuni (lett. b-bis); – l’art. 7 reg. reg. Marche n. 3 del 2014, il quale prevede che «gli assegnatari degli alloggi attivano l’autogestione assumendo la gestione diretta dei servizi e degli impianti comuni del fabbricato», che l’autogestione «ha autonomia amministrativa ed è responsabile degli obblighi fiscali inerenti ai servizi comuni effettivamente gestiti» e che l’NT «promuove l’attivazione e il funzionamento dell’autogestione», potendo rinviarne o sospenderne la prosecuzione in caso di particolari esigenze o difficoltà; – l’art. 12 reg. n. 3 del 2014, che, nel disciplinare le “inadempienze”, prevede, al comma 1, che, nel caso in cui 15 l’assegnatario risulti moroso «nei confronti dell’autogestione o del condominio», l’NT «attiva le procedure di risoluzione del contratto … promuovendo le azioni per il recupero coattivo del credito» e, al comma 2, che «l’esazione delle quote dovute dagli assegnatari all’autogestione resta a carico di quest’ultima, fatta salva la comunicazione all’NT degli assegnatari inadempienti». Alla luce di tale quadro, la Corte d’appello ha ritenuto applicabile anche al caso in esame il principio affermato da Cass. n. 4574 del 2018 – in relazione alla legge regionale Piemonte n. 46 del 1995 – secondo cui l’autogestione costituisce un organo composto dai soli assegnatari, dotato di autonomia amministrativa, che assume direttamente le obbligazioni verso i fornitori dei servizi comuni, mentre l’NT gestore resta estraneo a tali obbligazioni, potendosi al più ritenere che i singoli assegnatari siano obbligati pro quota, analogamente ai condomini nei confronti dell’amministratore condominiale. Il riferimento, nell’art. 12 reg. n. 3 del 2014 e nell’art. 20-undecies legge reg. Marche n. 36 del 2005, alla facoltà dell’NT di attivare le procedure di risoluzione del contratto e di promuovere azioni per il recupero coattivo del credito non implica, come pretende la ricorrente, che l’ER sia titolare del credito relativo alle quote dovute all’autogestione, né che assuma, verso gli assegnatari in bonis, un obbligo di “subentro” nei pagamenti. Come correttamente spiegato dalla sentenza impugnata, tali poteri trovano giustificazione nell’interesse pubblico dell’NT al corretto funzionamento dei servizi comuni e alla tutela del patrimonio ERP, nonché nell’esigenza di dotarlo di strumenti coercitivi nei confronti degli assegnatari morosi (risoluzione, decadenza, recupero coattivo), senza però trasformare l’NT da soggetto terzo rispetto alle obbligazioni dell’autogestione verso terzi in co-debitore solidale verso i fornitori o in garante del godimento dei servizi per i singoli conduttori. La diversa lettura proposta dalla ricorrente si risolve, dunque, in 16 una interpretazione alternativa del diritto regionale, non necessaria né imposta dal tenore letterale delle norme, che la Corte territoriale ha correttamente disatteso. Non ricorre, pertanto, alcuna violazione degli artt. 20‑sexies legge reg. Marche n. 36 del 2005 e 7, 9, 10 e 12 reg. n. 3/2014, ma una tipica valutazione ermeneutica, sorretta da argomentazioni logico‑sistematiche e coerente con il precedente di legittimità richiamato. 7. Settimo motivo. 7.1. Con il settimo motivo ─ rubricato «Art. 360 n. 4 c.p.c. – Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.: motivazione apparente ed illogica» ─ la ricorrente deduce nuovamente un vizio di motivazione apparente, con particolare riguardo al richiamo di Cass. n. 4574/2018 e alla affermata “piena analogia” tra la disciplina marchigiana e quella piemontese. 7.2. Il motivo è inammissibile, per le stesse ragioni già esposte nell’esame del secondo motivo. Anche in questo caso vale il rilievo preliminare e assorbente svolto nello scrutinio di detto motivo, inammissibilmente prospettandosi quale violazione dell’art 132 n. 4 c.p.c. un preteso insufficiente ed erroneo esame di un motivo di appello e dunque un vizio che dovrebbe trarsi aliunde e non dalla motivazione stessa. Varrà comunque ribadire che la sentenza impugnata espone in modo non meramente assertivo, ma articolato, le ragioni per cui ha ritenuto applicabile il principio di diritto enucleato da Cass. n. 4574 del 2018, individuando i punti di contatto tra i due sistemi: composizione dell’autogestione; autonomia amministrativa;
imputazione delle obbligazioni ai soli assegnatari;
estraneità dell’ente gestore alle obbligazioni verso i fornitori. La doglianza si limita a contestare, assertivamente, la correttezza di tale accostamento, ma non offre argomenti che possano giustificare una diversa esegesi. 17 Non ricorre, comunque, certamente, alcuna delle figure di “anomalia motivazionale” rilevanti ai sensi del nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. 8. Ottavo motivo. 8.1. Con l’ottavo motivo ─ rubricato «Art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. – A) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20-undecies legge reg. Marche n. 36/05 art. 12 regolamento marchigiano n 3/14 per aver erroneamente ravvisato, in relazione alle quote dovute dagli assegnatari morosi per i servizi comuni, la titolarità del relativo credito e la legittimazione ad agire per il recupero in capo non già all'ER ma all'Autogestione; B) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale in relazione alla interpretazione dell'art. 20-undecies legge reg. Marche n. 36/05 e dell'art. 12 regolamento regionale 3/14» ─ la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia interpretato l’art. 12 reg. n. 3 del 2014 e l’art. 20-undecies legge reg. Marche n. 36 del 2005 nel senso che solo l’autogestione sarebbe titolare del credito per le quote dei servizi comuni e legittimata all’esazione, mentre l’NT potrebbe soltanto attivare la risoluzione del contratto e le correlate azioni di recupero dei canoni. Sostiene che la lettera delle norme, che contemplano la morosità nel pagamento del canone e «delle quote di gestione dei servizi o nei confronti dell’autogestione», conferirebbe all’ER la titolarità del credito complessivo, comprensivo delle quote dovute all’autogestione, e che la Corte avrebbe violato i criteri ermeneutici di cui all’art. 12 disp. prel. forzando la portata letterale delle disposizioni. 8.2. Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha dato conto del tenore letterale dell’art. 20-undecies legge reg. n. 36/2005, che disciplina la «morosità» dell’assegnatario «nel pagamento del canone di locazione, delle quote di gestione dei servizi o nei confronti dell’autogestione», prevedendo, 18 per tali ipotesi, l’attivazione, da parte degli enti gestori, delle procedure di risoluzione del contratto e di decadenza, nonché la possibilità di piani di recupero concordati con l’NT e il recupero, anche rateale, delle somme non riscosse. Ha poi coordinato tale disposizione con l’art. 12 reg. n. 3 del 2014, che, al comma 1, assegna all’NT il potere di avviare le procedure di risoluzione e di promuovere le azioni per il recupero coattivo del credito «previa acquisizione della documentazione contabile ed amministrativa idonea fornita dal rappresentante degli assegnatari» e, al comma 2, mantiene in capo all’autogestione l’esazione delle quote dovute dagli assegnatari, ferma la comunicazione all’NT degli inadempienti. Ne ha tratto la conclusione che la normativa regionale tratta unitariamente le ipotesi di morosità nel pagamento dei canoni e delle quote dovute all’autogestione, accomunate dal potere dell’NT di attivare i rimedi risolutori e le azioni di recupero, ma distingue, quanto al profilo dell’esazione e della titolarità del credito verso i singoli assegnatari per le quote dei servizi, tra la sfera dell’autogestione – cui resta affidata la riscossione ordinaria delle quote e la gestione contabile – e la sfera dell’NT, che interviene in via patologica, a tutela del corretto funzionamento del sistema, senza farsi carico delle obbligazioni dell’autogestione verso terzi. L’interpretazione alternativa proposta dalla ricorrente non si confronta con questa lettura sistematica, ma invoca un diverso bilanciamento tra dato letterale e ratio legis. Il fatto che in caso di morosità dell’assegnatario nel pagamento delle quote dei servizi in comune l’NT possa procedere alla risoluzione del contratto di locazione non significa necessariamente che sia l’ente anche il titolare del relativo diritto di credito, corrispondendo, invece, la misura risolutiva all’interesse dell’ente proprietario acché anche i servizi comuni dell’immobile vengano correttamente manutenuti. In ogni caso, come la stessa ricorrente ammette e come sottolinea 19 il Procuratore generale, anche ove si reputasse non corretta l’interpretazione dell’art. 12 reg. n. 3 del 2014 resa dalla Corte d’appello, la censura difetterebbe di decisività. Resta fermo infatti che, come evidenziato dalla Corte d'appello, la mancata fruizione dell’ascensore e della luce scale da parte dell’assegnataria non è riconducibile ad una inadempienza dell’ente proprietario, in quanto tali servizi sono stati sospesi solo a cagione del mancato pagamento delle spese di elettricità da parte di molti degli assegnatari, sicché il fornitore dell’energia ha provveduto a bloccare l’utenza. 9. Nono motivo. 9.1. Con il nono motivo ─ rubricato «Art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. A) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost.: motivazione apparente ed illogica;
B) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c.» ─ la ricorrente torna a denunciare un vizio di motivazione apparente e illogica, nonché la violazione dell’art. 100 c.p.c., assumendo che la sentenza avrebbe erroneamente escluso la responsabilità dell’ER per la mancata riattivazione dei servizi, nonostante l’NT fosse dotato di poteri di intervento sostitutivo e di recupero delle morosità, e che avrebbe travisato la portata della domanda. 9.2. Il motivo è inammissibile. Per quanto attiene al dedotto vizio di motivazione, valgono le considerazioni già svolte in ordine ai motivi secondo e settimo: la sentenza esibisce una motivazione pienamente comprensibile e non contraddittoria sul punto, avendo chiarito che l’NT è estraneo alle obbligazioni dell’autogestione verso i fornitori e che, in assenza di una specifica domanda volta a far valere una responsabilità (extracontrattuale) da omissione nell’esercizio di poteri pubblici, non può essere chiamato a rispondere in via contrattuale verso il singolo assegnatario per la mancata fruizione dei servizi comuni. 20 Quanto al richiamo all’art. 100 c.p.c., la doglianza non individua un effettivo profilo di violazione del requisito dell’interesse ad agire, limitandosi a contestare il mancato riconoscimento, in capo all’NT, della legittimazione passiva rispetto alle domande proposte;
essa, pertanto, si risolve in una contestazione della decisione di merito sulla riconducibilità dei disservizi lamentati alla sfera di responsabilità dell’ER, già ampiamente scrutinata nei motivi precedenti, ai quali può farsi rinvio. 10. Conclusioni. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere in definitiva rigettato. Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. 11. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. DA la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali, che liquida in euro 2.600 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza 21 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 aprile 2026. Il Consigliere estensore IL IA Il Presidente FA CA