CASS
Sentenza 3 febbraio 2023
Sentenza 3 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/02/2023, n. 4611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4611 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/11/2021 del GIP TRIBUNALE di CASSINO udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 4611 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DI SALVO EMANUELE Data Udienza: 03/11/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.ON NI, in qualità di indagato, ricorre per cassazione, tramite il difensore, avverso il provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di Cassino, in esito all'udienza camerale del 25/11/2020, fissata a seguito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, ha disposto lo svolgimento di ulteriori indagini sui temi di prova indicati dalla persona offesa nell'opposizione alla richiesta di archiviazione, con termine di tre mesi. 2. Il ricorrente deduce abnormità del provvedimento impugnato, poiché la regiudicanda aveva già formato oggetto di un procedimento penale, archiviato con provvedimento del 25 maggio 2018, sulla base del rilievo che dagli accertamenti espletati era emerso che l'evento morte era asc:rivibile unicamente alla condotta di guida della persona deceduta, che, per cause ignote, aveva perso il controllo dell'autovettura, la quale aveva invaso la corsia di marcia opposta, ribaltandosi più volte, senza che fosse stato rilevato l'intervento di terzi nella causazione dell'evento. Il 27/9/2018 la sorella della persona deceduta, TE ON, presentò una denuncia in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. peri, nei confronti del ricorrente, titolare di un'officina meccanica, in relazione a presunte e indimostrate riparazioni meccaniche effettuate sull'autoveicolo incidentato, allegando una consulenza tecnica di parte e chiedendo al pubblico ministero di disporre accertamenti tecnici, previo sequestro a fini probatori del relitto dell'autovettura, ancora ricoverato presso il deposito giudiziario. Il pubblico ministero chiese nuovamente l'archiviazione, rilevando che non era possibile procedere a nuovi accertamenti tecnici, essendo stata l'autovettura riconsegnata all'avente diritto. TE ON presentò formale opposizione alla richiesta di archiviazione, sostenendo che l'autovettura si trovava nell'identico stato di fatto in cui versava al momento del sinistro. Il G.i.p. dispose lo svolgimento di un approfondimento di indagine. 2.1.Quest'ultimo provvedimento è abnorme, poiché, in primo luogo, il consulente tecnico di parte della persona offesa ha violato i sigilli sui beni sequestrati e cioè sull'autovettura incidentata, in quanto ha compiuto l'accesso presso il deposito giudiziario in data 15 giugno 2018 laddove il verbale di sequestro è stato notificato in data 3 luglio 2018. Il predetto consulente non era stato comunque autorizzato a compiere l'esame delle cose sequestrate e quindi ha agito in maniera del tutto arbitraria e senza rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa. Il G.i.p. ha fondato la sua ordinanza su assunti unilaterali, provenienti esclusivamente dal consulente tecnico della persona offesa, e del tutto indimostrati, nulla potendo escludere che i beni siano stati manomessi o alterati 1 e che l'analisi sia stata pregiudicata dal trascorrere del tempo e dalle intemperie, non essendovi neanche prova che l'autovettura incidentata sia rimasta fisicamente presso il deposito giudiziario. Ciò comunque non garantirebbe l'integrità e genuinità del reperto, che nulla dimostra versare ancora nel medesimo stato di fatto, tanto più che la stessa persona offesa afferma che la ruota è stata portata via e si troverebbe, sigillata, presso lo studio del consulente tecnico di parte. Dunque il G.i.p., esorbitando dai suoi poteri, senza rilevare alcuna lacuna nelle indagini compiute, ha ritenuto di legittimare una prosecuzione delle stesse sulla base di una irrituale consulenza tecnica di parte della persona offesa, totalmente inutilizzabile, compiuta su beni già dissequestrati, al di fuori di ogni garanzia procedimentale di contraddittorio ed in violazione delle prerogative del pubblico ministero. Il provvedimento impugnato è in realtà volto a sanare le carenze di indagine del primo procedimento e a sovvertire le valutazioni già effettuate dal pubblico ministero. 2. Il provvedimento impugnato è altresì nullo per carenza di motivazione, in quanto non chiarisce l'iter logico che ha portato a ritenere attendibile una consulenza tecnica di parte effettuata in maniera unilaterale. Per di più, il provvedimento del G.i.p. non contiene l'indicazione del tema d'indagine, limitandosi a recepire il contenuto dell'opposizione alla richiesta di archiviazione e quindi delle risultanze della predetta, irrituale, consulenza tecnica di parte. 3. Con requisitoria scritta, ex art. 611 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. La prima doglianza è manifestamente infondata. Sez. U, 26 marzo-22 giugno 2009 n. 25957, Toni, Rv. 243590 ha, infatti, chiarito che l'abnormità può essere riscontrata: a) allorchè il giudice abbia esercitato un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto); b) allorchè il provvedimento giudiziale costituisca estrinsecazione di un potere che, pur essendo previsto dall'ordinamento, è stato esercitato in una situazione processuale radicalmente diversa da quella prefigurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto). Sono queste le ipotesi di c.d. abnormità strutturale. Accanto ad essa si colloca l'abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo. Non può dunque ritenersi l'abnormità di un provvedimento qualora esso costituisca 2 estrinsecazione di un potere riconosciuto al giudice dall'ordinamento e non determini la stasi del procedimento. 5. Nel caso in disamina, si tratta di un provvedimento, emesso all'esito di rituale udienza camerale, con cui il G.i.p., a fronte di una richiesta di archiviazione da parte del Pubblico ministero, ha disposto lo svolgimento di un approfondimento di indagine sui temi di prova indicati in motivazione, con termine di mesi 3. Dunque un provvedimento che trova il proprio referente norrnativo nell'art. 409, comma 4, cod. proc. pen., che prevede, per l'appunto, che il giudice per le indagini preliminari, ove ritenga necessarie ulteriori indagini, le indichi al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse. Il G.i.p. ha quindi esercitato un potere espressamente attribuitogli dalla legge processuale penale, emanando un atto che non determina alcuna stasi, essendo il pubblico ministero tenuto all'espletamento delle indagini indicate dal g.i.p. e ad assumere poi le conseguenti determinazioni. Lungi pertanto dal configurarsi come provvedimento abnorme, l'ordinanza emanata dal G.i.p. è del tutto legittima. Ne deriva che il provvedimento oggetto del ricorso, non essendo abnorme, è inoppugnabile, in omaggio al principio di tassatività delle impugnazioni di cui all'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., ragion per cui il ricorso è inammissibile Ciò preclude la disamina del secondo motivo di ricorso, inerente alla carenza di motivazione del provvedimento stesso. 6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/11/2022.
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 4611 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DI SALVO EMANUELE Data Udienza: 03/11/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.ON NI, in qualità di indagato, ricorre per cassazione, tramite il difensore, avverso il provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di Cassino, in esito all'udienza camerale del 25/11/2020, fissata a seguito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, ha disposto lo svolgimento di ulteriori indagini sui temi di prova indicati dalla persona offesa nell'opposizione alla richiesta di archiviazione, con termine di tre mesi. 2. Il ricorrente deduce abnormità del provvedimento impugnato, poiché la regiudicanda aveva già formato oggetto di un procedimento penale, archiviato con provvedimento del 25 maggio 2018, sulla base del rilievo che dagli accertamenti espletati era emerso che l'evento morte era asc:rivibile unicamente alla condotta di guida della persona deceduta, che, per cause ignote, aveva perso il controllo dell'autovettura, la quale aveva invaso la corsia di marcia opposta, ribaltandosi più volte, senza che fosse stato rilevato l'intervento di terzi nella causazione dell'evento. Il 27/9/2018 la sorella della persona deceduta, TE ON, presentò una denuncia in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. peri, nei confronti del ricorrente, titolare di un'officina meccanica, in relazione a presunte e indimostrate riparazioni meccaniche effettuate sull'autoveicolo incidentato, allegando una consulenza tecnica di parte e chiedendo al pubblico ministero di disporre accertamenti tecnici, previo sequestro a fini probatori del relitto dell'autovettura, ancora ricoverato presso il deposito giudiziario. Il pubblico ministero chiese nuovamente l'archiviazione, rilevando che non era possibile procedere a nuovi accertamenti tecnici, essendo stata l'autovettura riconsegnata all'avente diritto. TE ON presentò formale opposizione alla richiesta di archiviazione, sostenendo che l'autovettura si trovava nell'identico stato di fatto in cui versava al momento del sinistro. Il G.i.p. dispose lo svolgimento di un approfondimento di indagine. 2.1.Quest'ultimo provvedimento è abnorme, poiché, in primo luogo, il consulente tecnico di parte della persona offesa ha violato i sigilli sui beni sequestrati e cioè sull'autovettura incidentata, in quanto ha compiuto l'accesso presso il deposito giudiziario in data 15 giugno 2018 laddove il verbale di sequestro è stato notificato in data 3 luglio 2018. Il predetto consulente non era stato comunque autorizzato a compiere l'esame delle cose sequestrate e quindi ha agito in maniera del tutto arbitraria e senza rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa. Il G.i.p. ha fondato la sua ordinanza su assunti unilaterali, provenienti esclusivamente dal consulente tecnico della persona offesa, e del tutto indimostrati, nulla potendo escludere che i beni siano stati manomessi o alterati 1 e che l'analisi sia stata pregiudicata dal trascorrere del tempo e dalle intemperie, non essendovi neanche prova che l'autovettura incidentata sia rimasta fisicamente presso il deposito giudiziario. Ciò comunque non garantirebbe l'integrità e genuinità del reperto, che nulla dimostra versare ancora nel medesimo stato di fatto, tanto più che la stessa persona offesa afferma che la ruota è stata portata via e si troverebbe, sigillata, presso lo studio del consulente tecnico di parte. Dunque il G.i.p., esorbitando dai suoi poteri, senza rilevare alcuna lacuna nelle indagini compiute, ha ritenuto di legittimare una prosecuzione delle stesse sulla base di una irrituale consulenza tecnica di parte della persona offesa, totalmente inutilizzabile, compiuta su beni già dissequestrati, al di fuori di ogni garanzia procedimentale di contraddittorio ed in violazione delle prerogative del pubblico ministero. Il provvedimento impugnato è in realtà volto a sanare le carenze di indagine del primo procedimento e a sovvertire le valutazioni già effettuate dal pubblico ministero. 2. Il provvedimento impugnato è altresì nullo per carenza di motivazione, in quanto non chiarisce l'iter logico che ha portato a ritenere attendibile una consulenza tecnica di parte effettuata in maniera unilaterale. Per di più, il provvedimento del G.i.p. non contiene l'indicazione del tema d'indagine, limitandosi a recepire il contenuto dell'opposizione alla richiesta di archiviazione e quindi delle risultanze della predetta, irrituale, consulenza tecnica di parte. 3. Con requisitoria scritta, ex art. 611 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. La prima doglianza è manifestamente infondata. Sez. U, 26 marzo-22 giugno 2009 n. 25957, Toni, Rv. 243590 ha, infatti, chiarito che l'abnormità può essere riscontrata: a) allorchè il giudice abbia esercitato un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto); b) allorchè il provvedimento giudiziale costituisca estrinsecazione di un potere che, pur essendo previsto dall'ordinamento, è stato esercitato in una situazione processuale radicalmente diversa da quella prefigurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto). Sono queste le ipotesi di c.d. abnormità strutturale. Accanto ad essa si colloca l'abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo. Non può dunque ritenersi l'abnormità di un provvedimento qualora esso costituisca 2 estrinsecazione di un potere riconosciuto al giudice dall'ordinamento e non determini la stasi del procedimento. 5. Nel caso in disamina, si tratta di un provvedimento, emesso all'esito di rituale udienza camerale, con cui il G.i.p., a fronte di una richiesta di archiviazione da parte del Pubblico ministero, ha disposto lo svolgimento di un approfondimento di indagine sui temi di prova indicati in motivazione, con termine di mesi 3. Dunque un provvedimento che trova il proprio referente norrnativo nell'art. 409, comma 4, cod. proc. pen., che prevede, per l'appunto, che il giudice per le indagini preliminari, ove ritenga necessarie ulteriori indagini, le indichi al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse. Il G.i.p. ha quindi esercitato un potere espressamente attribuitogli dalla legge processuale penale, emanando un atto che non determina alcuna stasi, essendo il pubblico ministero tenuto all'espletamento delle indagini indicate dal g.i.p. e ad assumere poi le conseguenti determinazioni. Lungi pertanto dal configurarsi come provvedimento abnorme, l'ordinanza emanata dal G.i.p. è del tutto legittima. Ne deriva che il provvedimento oggetto del ricorso, non essendo abnorme, è inoppugnabile, in omaggio al principio di tassatività delle impugnazioni di cui all'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., ragion per cui il ricorso è inammissibile Ciò preclude la disamina del secondo motivo di ricorso, inerente alla carenza di motivazione del provvedimento stesso. 6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/11/2022.