Sentenza 1 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2001, n. 10460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10460 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 4 046 0 /01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRE SEZIONE SECONDA CIVILE CONTRATTO PRE LIME Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: NARE DI VENDITA Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 8578/99 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere 11349/99 Cron. 23078 Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Rep. 3535 SETTIMJ Consigliere Dott. Giovanni Dott. Ettore BUCCIANTE - Rel. Consigliere- Ud.17/04/01 | ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E N TE NZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. IT RI anche nella qualità di unico erede di per diritti 6000 01 AGO. 200 1elettivamente domiciliato in ROMA VIA il TR OM, IL CANCELLIERE GAVINANA 4, presso lo studio dell'avvocato BELLI CARLO, che lo difende, giusta delega in atti;
3000 CANCELLERIA - ricorrente
contro
IN NC, IN NE;
DE345137 intimati DE345138 e sul 2° ricorso n° 11349/99 proposto da: IN NC, IN NE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso 2001 lo studio dell'avvocato TONUCCI MARIO, che li difende, 650 -1- giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
IT RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GAVINANA 4, presso lo studio dell'avvocato CARLO BELLI, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 3209/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 03/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/01 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato Carlo BELLI, difensore del ricorrente l'accoglimento del ricorso che ha chiesto principale;
udito Riccardo TROIANO, per delega dell'Avv. Tonucci, depositata in udienza, difensore dei controricorrenti e ricorrenti incidentali, si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 26 giugno 1992 il Tribunale di Roma - adito da IA IN e EL IN nei confronti di MA OM e TR OM, rispettivamente promittenti acqui- renti e promittenti alienanti di un locale ubica- to in via Telegono n. 26 nella stessa città, oggetto di un contratto preliminare tra loro intercorso il 28 giugno 1979 trasferì la pro- prietà dell'immobile agli attori, a condizione versamento del residuo prezzo, nella misuradel di lire 15.000.000, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla domanda;
condannò i convenu- ti al pagamento della somma di lire 5.476.000, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla domanda, come risarcimento dei danni conseguenti alla spesa occorsa per la sanatoria edilizia del bene;
respinse le domanda riconvenzionali di rescissione e risoluzione del contratto prelimi- nare. Impugnata in via principale da MA Romi- ti, anche quale unico erede di TR OM, intanto deceduto, nonché incidentalmente da IA IN e EL IN, la decisione è stata parzialmente riformata dalla 8578/99-11349/99 3 Mbun Corte di appello di Roma, che con sentenza del 3 novembre 1999 ha determinato in lire 15.700.000 la somma da corrispondere al OM come residuo prezzo, ma ha escluso che ad essa dovessero essere aggiunti gli interessi, confermando nel resto la pronuncia di primo grado. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione MA OM, in base a quattro motivi. IA IN e EL IN hanno resistito con controricorso, formulando un incidentale, cuimotivo di impugnazione in via MA OM ha opposto un proprio controri- corso. MOTIVI DELLA DECISIONE In quanto proposti contro la stessa sentenza, preliminarmente i due ricorsi esseredebbono riuniti in un solo processo, in applicazione dell'art. 335 c.p.c. Con il primo motivo del ricorso principale MA OM lamenta che erroneamente, con la sentenza impugnata, è stata respinta la sua eccezione di nullità della costituzione di Gian- carlo IN e EL IN nel giudizio di appello: eccezione basata sul presupposto che la procura rilasciata dagli attori al loro nuovo 8578/99-11349/99 Jazmi difensore il 5 febbraio 1983, nel corso della causa davanti al Tribunale, non si estendesse al secondo grado. La doglianza è infondata. L'art. 83 c.p.c., il quale stabilisce che «la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa una volontà diversa», va inteso nel senso che il mandato è efficace anche per i gradi ulteriori, se non contiene particola- limitazioni, sicché deve essere consideratori comprensivo anche dell'appello, allorché faccia semplice riferimento a una certa causa, senza esclusioni di sorta (cfr., per tutte, tra le più recenti, Cass. 17 marzo 1999 n. 2432, 28 giugno 2000 n. 8806). Correttamente, quindi, la Corte di appello ha ritenuto che la procura in questione fosse valida anche per il giudizio di secondo grado, dato che non presenta le suddette limita- zioni o esclusioni, non ravvisabili nella dizione nella causa da loro promossa avanti al Tribunale civile di Roma. G. I. Millo, prossima udienza 15- 2-83», che era destinata soltanto a individuare il procedimento (come occorreva, trattandosi di mandato non apposto a margine o in calce a un 8578/99-11349/99 Sizi atto di causa, bensì conferito con scrittura privata autenticata). Con il secondo motivo del ricorso principale viene censurato il capo della sentenza di appel- lo, con cui è stato confermato il rigetto della domanda riconvenzionale di rescissione per lesio- ne proposta dagli originari convenuti. In proposito la Corte di appello ha rilevato conoscenza, dache era mancata ogni prova della parte di IA IN e EL Battisti- ni, delle condizioni economiche di MA OM e TR OM, all'epoca della conclu- sione del contratto preliminare, il che rendeva superfluo ogni ulteriore accertamento in ordine all'effettivo stato di bisogno in cui isia promittenti venditori asseritamente versavano, sia all'affermata sproporzione tra le prestazioni dovute dall'una e dall'altra parte. A tale con- clusione il giudice di secondo grado è pervenuto osservando: «Né dalla addotta, generica notorietà dell'insolvenza e dello stato di necessità del OM (notorietà che in ipotesi avrebbe potuto verificarsi a Latina, ove detto imprenditore risiedeva ed operava, ma non a Roma, grande metropoli peraltro non poco distante dalla 8578/99-11349/99 6 Smi prima ove vivevano i promissari acquirenti, senza che possa assumere valore determinante il fatto che uno dei medesimi si sia recato alla Pretura di Palestrina verosimilmente soltanto per accertarsi che l'immobile non fosse sottoposto a sequestro), né dalla circostanza che il prezzo fu corrisposto in contanti (corresponsione cui notoriamente si suole ricorrere per i più dispa- rati motivi) può ritenersi dimostrata (come pretenderebbe l'appellante, con riferimento alla deposizione del teste AR e alle ammissioni dei IN) la conoscenza dello stato di bisogno e la volontà di trarne profitto. Ed anzi la circostanza da ritenersi pacifica, che IN fossero comunque venuti a conoscenza che il OM era proprietario di una villa valutata oltre un miliardo di lire, rappresenta un ulteriore elemento che rafforza la tesi (nega- tiva) dei primi giudici sul verificarsi di tutti e tre gli elementi richiesti dall'art. 1448 c.c.»). Ebbene, a tali esaurienti e logicamente coerenti argomentazioni il ricorrente si è limi- tato a opporre generici richiami alla «istrutto- ria svolta in primo grado»>, alla «narrativa dei dai IN>>>, a fatti, così come esposti 8578/99-11349/99 7 Man «un'ampia attività istruttoria, alla quale inte- gralmente si rinvia», all'«interrogatorio formale della Sig.ra EL IN, nonché interroga- torio formale del teste AR», alle «risul- tanze istruttorie, da cui risultava chiaramente la consapevolezza dello stato di bisogno del OM e la volontà di approfittarne dei Batti- stini>>>. Poiché di tali risultanze, che nella sentenza impugnata sarebbero state trascurate ○ travisate, non viene in alcun modo indicato il contenuto, la censura in esame va senz'altro disattesa, in quanto carente del requisito del- l'autosufficienza: il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi che consentono di delibarne in astratto l'accoglibilità, senza necessità di consultare altri atti, salva poi la valutazione in concreto della sua fondatezza (cfr., tra le altre, Cass. 13 settembre 2000 n. 12080). Con il terzo motivo del ricorso principale MA OM lamenta di essere stato condanna- to al risarcimento dei danni, nella misura della somma versata da LO IN e EL IN per ottenere il "condono edilizio" del locale che era stato loro promesso in vendita. La 8578/99-11349/99 8 Mar decisione sarebbe erronea, a dire del ricorrente, poiché l'immobile, impropriamente definito quale "negozio" nel contratto preliminare, in realtà era destinato a essere adibito soltanto a deposi- to dai promittenti acquirenti e godeva della occupabilità», sicché poteva essere immediatamen- te utilizzato e dunque non difettava della qualità necessaria e sufficiente a ricondurlo al genere di appartenenza». La censura non può essere accolta. Lo impedi- sce il fatto che non investe tutte le varie e concorrenti ragioni, ognuna di per sé decisiva, che sono state poste a base, sul punto, della sentenza impugnata: la Corte di appello non solo ha escluso, in fatto, che le parti realmente fossero incorse, nel qualificare il locale come "negozio", in una sorta di errore ostativo bila- terale, secondo l'assunto del OM;
non solo ha rilevato, in base alle informazioni fornite dal del giudizio di primoComune di Roma nel corso grado, che «l'esercizio di attività di deposito di merci e simili può essere autorizzato soltanto in locali che abbiano la destinazione di uso prevista dalla licenza di occupabilità e di abitabilità»; ma ha altresì osservato che 8578/99-11349/99 9 OM avevano garantito che «detto immobile è in piena regola con le leggi urbanistiche>>. Poiché invece era stato necessario chiedere il "condono edilizio", risulta pienamente giustificata la condanna dei promittenti venditori al risarcimen- to dei danni, liquidati appunto nella somma che i IN avevano dovuto versare a tale scopo. Con il quarto motivo del ricorso principale OM contesta la legittimità dellaMA pronuncia con cui la Corte di appello ha escluso che gli siano dovuti gli interessi e la rivaluta- monetaria sull'importo di cui è rimastozione creditore. La censura non è fondata. Poiché il pagamento del corrispettivo della vendita costituisce la prestazione cui è tenuto il compratore, in relazione sinallagmatica con il trasferimento della proprietà del bene, corretta- mente il giudice di secondo grado in coerenza con la clausola del contratto preliminare che differiva il versamento del prezzo residuo a epoca successiva alla stipulazione del definiti- VO ha escluso che i IN siano obbligati alla corresponsione di interessi, per il periodo anteriore al passaggio in giudicato della senten- 108578/99-11349/99 za, con cui tale trasferimento viene attuato, in mancanza di adempimento spontaneo da parte dei promittenti venditori. Non sono d'altra parte pertinenti i richiami giurisprudenziali contenuti nel ricorso (cui adde, tra i più recenti, Cass. 6 luglio 1999 n. 6967), i quali si riferiscono alla diversa ipotesi degli interessi compensativi, cui ha diritto il proprietario del bene, nel caso in cui lo abbia consegnato al promittente acquirente in anticipo, rispetto all'epoca stabilita per la conclusione del definitivo: che ciò sia avvenuto nella specie viene bensì affermato dal ricorren- te, ma non risulta dalla sentenza impugnata, alla quale non viene mosso, in proposito, alcun adde- bito di omesso esame. Né infine esiste la con- traddizione, ravvisata dal OM, tra il rigetto dell'appello dei IN, relativamente al- l'ulteriore risarcimento dei danni cui pretende- vano di aver diritto, e il suo accoglimento, per quanto riguarda gli interessi sul prezzo residuo: si trattava di due motivi di gravame distinti per oggetto e titolo, sicché l'infondatezza dell'uno non implicava affatto quella dell'altro. Appunto a tale ulteriore risarcimento si ri- ricorso incidentale, ferisce l'unico motivo del 118578/99-11349/99 con cui IA IN e EL IN si dolgono del mancato accoglimento della relati- va loro domanda, osservando che sul punto la Corte di appello si è limitata soltanto a rileva- re che non era stato dimostrato alcun idoneo elemento al fine di ottenere la invocata riduzio- ne del saldo dovuto, riduzione correttamente e motivatamente respinta dai primi giudici». La censura non può essere accolta, poiché si risolve in una contestazione circa la valutazione delle risultanze probatorie sul punto, effettuata con esito negativo in sede di merito, cui viene semplicemente contrapposto un diverso apprezza- mento dei ricorrenti, mediante il richiamo gene- rico a «deposizioni testimoniali rese nel corso dell'istruttoria di primo grado», senza specifi- che deduzioni in ordine alla ratio decidendi su cui si basa, in proposito, la sentenza impugnata: dimostrazione in particolare del quan- l'omessa tum, già rilevata dal Tribunale, alla cui deci- sione legittimamente si è richiamata per relatio- nem la Corte di appello, essendo mancate anche in quella sede precise contestazioni sul punto, da parte degli appellanti incidentali (cfr. Cass. 10 aprile 2000 n. 4485). 8578/99-11349/99 12 I ricorsi vanno pertanto entrambi rigettati. Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti, per giusti motivi. DISPOSITIVO La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta en- trambi;
compensa tra le parti le spese del giudi- zio di cassazione. Roma, 17 aprile 2001 Don't fadarПравми Акоп Витай IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 109T 250.000 456T80000 DEPOSITATO IN CANCELLERIA тот. 33004 Roma 1 AGO 2001 IL CANCELLIER Han UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 2.5 SET. 2001 Serie 4 le 330.00 Registrato in do recent denta ain 42.406 versate C cin. p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Mana Grazia DI FILIPPO Giudiziari (lire Responsabile Servizio A (DEM RACCICHANO 8578/99-11349/99 13